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Sez. 2, Sentenza n. 2271 del 25/06/1969 (Rv. 341655 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - PERMANENZA DELLA RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341655-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - PERMANENZA DELLA RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - NOZIONE.*

La permanenza della riduzione della capacita di guadagno, quale requisito richiesto dall'art. 10 del RDL 14 aprile 1939, n. 636, per la concessione della pensione di invalidita, non deve essere confusa con l'immutabilita dello stato invalidante, ne con un giudizio di inguaribilita assoluta, essendo sufficiente che l'invalidita presenti i caratteri di una certa stabilita e di una durata imprecisabile, purche non breve, senza peraltro che occorra l'insanabilita o l'impossibilita di miglioramento. (V. 1017-69, massima n.339478 651-69, massima n.338902 3050-68, massima n.335914 720-65 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)