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Sez. 2, Sentenza n. 988 del 05/04/1971 (Rv. 350948 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350948-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - NOZIONE.*

In tema di invalidita pensionabile, il requisito della permanenza dell'infermita deve essere inteso non come insanabilita assoluta della malattia, ma come obiettiva incertezza della sua durata e della sua possibilita di guarigione o di apprezzabile miglioramento, e deve essere valutato alla stregua dei dettami della scienza medica, della esperienza e della logica. (V 2359'70, mass n 348572' 66'70, mass n 344738' 3359'69, mass n 343417' 2271'69, mass n 341655).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)