Sez. 2, Sentenza n. 988 del 05/04/1971 (Rv. 350948 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - NOZIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - NOZIONE.*
In tema di invalidita pensionabile, il requisito della permanenza dell'infermita deve essere inteso non come insanabilita assoluta della malattia, ma come obiettiva incertezza della sua durata e della sua possibilita di guarigione o di apprezzabile miglioramento, e deve essere valutato alla stregua dei dettami della scienza medica, della esperienza e della logica. (V 2359'70, mass n 348572' 66'70, mass n 344738' 3359'69, mass n 343417' 2271'69, mass n 341655).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)