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Sez. U, Sentenza n. 1473 del 24/02/1996 (Rv. 496018 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Istanza di regolamento in relazione ad un giudizio di nunciazione tra privati e senza la P.A. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496018-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

Il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 cod. proc. civ.) è previsto con limitato riferimento alle questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 del codice di rito, cioè alle questioni attinenti alla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della p.a. ed alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero; tale previsione, attesa la natura straordinaria ed eccezionale dell'istituto è tassativa e non può essere estesa ad ipotesi non contemplate dall'indicato art. 37. Pertanto, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione in relazione ad un giudizio di nunciazione del quale non sia parte la p.a. e nel quale uno dei contendenti privati deduce l'impossibilità, per il giudice adito, di imporre la realizzazione di un giunto tecnico, trattandosi di questione attinente al merito della decisione, non prospettabile con il regolamento medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)