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Sez. U, Ordinanza n. 443 del 13/06/1995 (Rv. 492881 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Condizioni - Controversia tra privati nella quale non sia coinvolta la pubblica amministrazione - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di provvedimento d'urgenza richiesto per la regolamentazione dello scarico di acque impure.
Stato
decisa il 1995-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492881-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 cod. proc. civ.) è un istituto di natura straordinaria ed eccezionale e può, pertanto, essere esperito con limitato riferimento alle questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 cod. proc. civ., cioè alle questioni attinenti alla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A., o del giudice speciale, ed alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero; con la conseguenza che l'indicato rimedio è inammissibile in una controversia tra privati nella quale non sia coinvolta la P.A., ancorché il giudice adito debba vagliare situazioni presentanti aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a disapplicare provvedimenti amministrativi, in quanto, data l'estraneità della P.A. al giudizio, queste ultime questioni attengono al merito e non alla giurisdizione. (Nella specie, è stata ritenuta l'inammissibilità del regolamento preventivo in rapporto a richiesta di provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ., proposta nel corso di una causa vertente tra privati per l'accertamento di una servitù di scarico di acque impure, nonostante l'intimato nel procedimento cautelare assumesse che tale richiesta interferiva con la disciplina comunale dello smaltimento di detti scarichi a mezzo di fosse a tenuta stagna).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)