Sez. L, Sentenza n. 21797 del 29/07/2025 (Rv. 676072-01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Pubblico impiego - Procedura concorsuale intesa al conseguimento di una superiore fascia contributiva - Sentenza di annullamento della relativa graduatoria - Natura costitutiva - Conseguenze - Successiva pronuncia di accertamento della validità della procedura nei confronti di altro lavoratore - Prevalenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - PROCEDIMENTO - GRADUATORIE - In genere.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sentenza passata in giudicato che annulla la graduatoria di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva nei confronti di tutti controinteressati, stante la sua natura costitutiva, non può essere resa inefficace da altra decisione, divenuta definitiva in epoca successiva, che affermi la validità della detta procedura, atteso che la modifica delle situazioni giuridiche venuta in essere non può più essere rimossa da pronunce posteriori, anche se fondate su ricostruzioni diverse e, in apparenza, incompatibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di una dipendente del Ministero dell'Interno, volta all'accertamento dell'illegittimità dell'atto di retrocessione dalla posizione F2 a quella F1 e della conseguente richiesta di recupero delle somme versate in eccesso da parte della P.A., sull'erroneo presupposto che il giudicato, a lei favorevole, intervenuto in relazione al rigetto della domanda di annullamento della graduatoria proposta da altro dipendente, prevalesse, in quanto successivo, su quello, antecedente, che aveva invece annullato la graduatoria a seguito della domanda di un ulteriore dipendente, senza tener conto della natura costitutiva di tale ultima pronuncia e dell'impossibilità di configurare un conflitto di giudicati, in difetto dei relativi presupposti rappresentati dall'identità di tutte le parti, del petitum e della causa petendi).
Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)