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Sez. 3, Ordinanza n. 32545 del 14/12/2024 (Rv. 673070-01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Requisiti - Identità di parti - "Petitum" e "causa petendi" - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673070-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno - patrimoniale - al mezzo incidentato, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., spiegasse efficacia di giudicato nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale attesa la ontologica diversità del bene oggetto di lesione).

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)