Sez. 1, Sentenza n. 6148 del 19/04/2012 (Rv. 622519 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI | Art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. riformato dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Portata - Convenzioni concluse prima della sua entrata in vigore - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI
Le modifiche apportate all'art. 829 cod. proc. civ. dalla legge di riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 sono volte a delimitare l'ambito d'impugnazione del lodo arbitrale, laddove le convenzioni concluse prima della sua entrata in vigore continuano ad essere regolate dalla legge previgente, che disponeva l'impugnabilità del lodo per violazione della legge sostanziale, a meno che le parti non avessero stabilito diversamente; ne consegue che, in difetto di una disposizione che ne sancisca la nullità o che obblighi le parti ad adeguarle al nuovo modello, la salvezza di tali convenzioni deve ritenersi insita nel sistema, pur in difetto di un'esplicita previsione della norma transitoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la regola della impugnabilità nel merito del lodo per violazione delle regole di diritto solo se espressamente pattuita dalle parti o dalla legge, come prevista dal riformato art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., sia immediatamente applicabile a tutti gli arbitrati introdotti in data successiva alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, ancorché nascenti da clausole arbitrali anteriormente stipulate, dovendo le relative condizioni di efficacia restare disciplinate, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, dalla legge in vigore al momento di adozione dell'atto negoziale cui accedono).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)