diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 9284 del 09/05/2016 (Rv. 639686 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Nuova formulazione dell'art. 829, comma 3, c.p.c. ex art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006 - Impugnazione del lodo per "errores in iudicando" - Condizioni - Espressa disposizione della "legge" - Individuazione - Criterio - Silenzio della convenzione arbitrale stipulata anteriormente alla novella - Impugnabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639686-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)