Sez. 3 - , Sentenza n. 13733 del 05/12/2018 Ud. (dep. 29/03/2019) Rv. 275175 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI | Qualifica di incaricato di pubblico servizio – Militare addetto all’infermeria della caserma - Sussistenza - Configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 9, cod. pen. - Conseguenze - Procedibilità d'ufficio.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
In tema di reati contro la libertà sessuale, ai fini della procedibilità d'ufficio prevista dall'art. 609 septies, comma quarto, n. 3, cod. pen., assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio il militare addetto alla infermeria della caserma con il compito di curare il rifornimento di medicinali, di procedere alla loro catalogazione e di gestire il database della infermeria stessa, trattandosi di mansioni di ordine non meramente esecutivo e materiale, involgenti la gestione amministrativa del presidio sanitario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva considerato procedibile d'ufficio il reato previsto dall'art. 609 bis cod. pen. ascritto al predetto militare, avendo la qualifica indicata agevolato la commissione della violenza sessuale, in quanto l'imputato aveva attirato la vittima in infermeria con il pretesto di praticarle un massaggio alla schiena).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 septies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)