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Sez. 2, Sentenza n. 2286 del 13/07/1971 (Rv. 353134 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI COOPERATIVA E MENSA - MANCATO GODIMENTO DELLA PRESTAZIONE ALIMENTARE IN NATURA DA PARTE DEL DIPENDENTE - VALORE EQUIVALENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1971-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353134-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI COOPERATIVA E MENSA - MANCATO GODIMENTO DELLA PRESTAZIONE ALIMENTARE IN NATURA DA PARTE DEL DIPENDENTE - VALORE EQUIVALENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

La indennita sostitutiva della mensa, in caso di mancata fruizione della somministrazione alimentare in natura da parte del prestatore d'opera, coincide, in termini di effettivo vantaggio, col valore attribuito pattiziamente alla globale erogazione del vitto, depurato della quota posta a carico del lavoratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)