Sez. L, Sentenza n. 794 del 27/02/1975 (Rv. 374168 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MENSA E COOPERATIVA - INDENNITA SOSTITUTIVA DELLA MENSA PREVISTA DAGLI ARTT 1 E 2 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 APRILE 1956 - DETERMINAZIONE - CRITERI - COMPUTABILITA AI FINI DEL CALCOLO DELLE INDENNITA DI PREAVVISO E DI ANZIANITA, DELLA TREDICESIMA E DEL TRATTAMENTO PER FERIE E FESTIVITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MENSA E COOPERATIVA - INDENNITA SOSTITUTIVA DELLA MENSA PREVISTA DAGLI ARTT 1 E 2 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 APRILE 1956 - DETERMINAZIONE - CRITERI - COMPUTABILITA AI FINI DEL CALCOLO DELLE INDENNITA DI PREAVVISO E DI ANZIANITA, DELLA TREDICESIMA E DEL TRATTAMENTO PER FERIE E FESTIVITA.*
A norma degli artt 1 e 2 dell'accordo interconfederale 20 aprile 195 6 (recepito nel DPR 14 luglio 1960 n 1026), l'indennita sostitutiva della mensa, da computarsi nel calcolo delle indennita di preavviso e di anzianita, nella tredicesima mensilita e nel trattamento per ferie e festivita, costituisce l'equivalente della retribuzione in natura consistente nella somministrazione dei pasti ai dipendenti a cura dell'impresa e pertanto, pur essendo svincolata dal valore effettivo di detta prestazione in natura, deve essere ragguagliata alla quota posta convenzionalmente a carico del datore di lavoro per ogni pasto giornaliero, con la conseguenza che non puo non variare a seconda delle variazioni apportate a detta quota con i successivi accordi aziendali. (V 2286/71, mass n 353134; 1376/70, mass n 347126; (V 3202/62, mass n 254706; 550/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 20/04/1956 num. 1, Contr. Coll. 20/04/1956 num. 2, DPR 14/07/1960 num. 1026 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)