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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 20 febbraio 1975, causa 37/74

Decisione
decisa il 1975-02-20
ECLI
ECLI:EU:C:1975:25

Epigrafe

Nella causa 37-74, CHANTAL VAN DEN BROECK, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Rita Dieudonné, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Jacques Loesch, 2, rue Goethe, ricorrente, contro COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici sigg. Robert Fischer e Joseph Griesmar, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico, sig. Pierre Lamoureux, 4, boulevard Royal, convenuta, causa avente ad oggetto principale il versamento alla ricorrente dell'indennità di dislocazione a partire dal 1o luglio 1972, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente di Sezione, (relatore); H. Kutscher e M. Sørensen, giudici; avvocato generale: A. Trabucchi, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti e le osservazioni presentate dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti

paragrafo 1
La ricorrente, nata in Francia il 29 maggio 1937, risiede in Belgio dal settembre 1961.
paragrafo 2
Sposatasi il 28 ottobre 1961 con un cittadino belga, ella acquistava la nazionalità belga e perdeva nel contempo la nazionalità francese d'origine, che avrebbe potuto conservare solo se avesse, entro sei mesi dal matrimonio, emesso un'apposita dichiarazione di volontà. L'acquisto della nazionalità belga avveniva in forza del combinato disposto della convenzione franco-belga 9 gennaio 1947 e della legge belga 24 dicembre 1932.
paragrafo 3
La ricorrente entrava in servizio presso la Commissione l'11 maggio 1965. Al momento della nomina non le veniva concessa l'indennità di dislocazione contemplata dall'art. 69 dello statuto e dall' art. 4 dell'allegato VII.
paragrafo 4
Dopo che la corte con le sentenze 20-71 (Bertoni c. Parlamento europeo, Raccolta 1972, pag. 345) e 32-71 (Bauduin c. Commissione, Raccolta 1972, pag. 363) aveva annullato due decisioni individuali di rifiuto dell'indennità di dislocazione ai sensi dell'art. 4, n. 3, dell'allegato VII, la convenuta si adeguava, su un piano generale, a tali sentenze, disapplicando dal 1o luglio 1972 in poi la disposizione criticata dalla Corte ed iniziando, nel contempo, la procedura d'abrogazione dell' art. 4, n. 3, conclusasi nel febbraio 1973.
paragrafo 5
Durante l'estate 1972 veniva regolarizzata sistematicamente la posizione dei dipendenti di sesso femminile e si provvedeva a versar loro l'indennità di dislocazione calcolata a partire dal 1o luglio 1972. Nei confronti della ricorrente non veniva però adottato alcun provvedimento di regolarizzazione.
paragrafo 6
Il 6 maggio 1973 ella presentava all'autorità avente il potere di nomina una domanda volta ad ottenere il versamento dell'indennità di dislocazione, a partire dal 1o luglio 1972, in forza dell'art. 4, nuovo testo, dell'allegato VII dello statuto. Il motivo fatto valere era che il regolamento n. 558/73 aveva soppresso i nn. 2 e 3 dell'art. 4, allegato VII dello statuto, con effetto retroattivo al 1o luglio 1972.
paragrafo 7
Di fronte al silenzio-rifiuto dell'amministrazione, la ricorrente presentava il 6 novembre 1973 un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello statuto, rinnovando le richieste già formulate nella domanda del maggio 1973.
paragrafo 8
Il 27 maggio 1974 ella proponeva il presente ricorso.
paragrafo 9
La fase scritta del procedimento s'è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, Seconda Sezione, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. Annullare il silenzio-rifiuto opposto al Suo reclamo del 4 novembre 1973. 2. Dichiarare che la convenuta ha commesso un illecito rifiutando di attribuirle l'indennità di dislocazione con effetto dal 1o luglio 1972. 3. Condannare la convenuta a versarle l'indennità di dislocazione con effetto dal 1o luglio 1972, più gli interessi legali sulle somme dovute, calcolati in base al periodo intercorrente fra il momento in cui è maturato il diritto alle singole prestazioni ed il momento in cui ne sarà effettuato il pagamento. 4. Porre le spese del giudizio a carico della controparte.
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
1. respingere il ricorso; 2. condannare la ricorrente alle spese.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti

paragrafo 1
La ricorrente fa valere due mezzi:
paragrafo 2
1. illegittimità dell'art. 4 dell'allegato VII dello statuto; 2. violazione degli arti. 1 e 4 dell'allegato VII, nella nuova versione risultante dal regolamento n. 558/73, e sviamento di potere.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 1. Legittimità dell'art. 4 › a) Argomenti della ricorrente

paragrafo 1
Poiché il matrimonio non è più incompatibile con lo stato di dislocazione, devono essere fissati per tutti, indipendentemente dal sesso, criteri uniformi al fine di stabilire quando tale stato venga meno: (cfr. cause Bertoni e Bauduin, già citate).
paragrafo 2
La dislocazione è uno stato di fatto che non può venir accertato con riferimento al solo criterio della nazionalità. In base al nuovo art. 4 dell'allegato VII dello statuto, infatti, vanno considerati accanto alla nazionalità diversi elementi relativi al periodo di residenza.
paragrafo 3
Il cambiamento di nazionalità in seguito a matrimonio non è determinante; le caratteristiche della dislocazione si devono infatti valutare in relazione, non già alla nazionalità di acquisto, bensì alla nazionalità originaria.
paragrafo 4
L'art. 4, n. 1, dell'allegato VII dello statuto, equiparando, per quanto riguarda le condizioni di residenza necessarie per ottenére l'indennità di dislocazione, il dipendente di sesso femminile che ha assunto col matrimonio la nazionalità del marito al dipendente che ha acquisito per filiazione o per naturalizzazione la nazionalità dello Stato in cui è situata la sede di servizio, deroga ai principi enunciati dalla Corte.
paragrafo 5
Se si considera infatti che nessuna legislazione statale contempla il cambiamento di nazionalità del marito in seguito al matrimonio, il citato articolo finisce per imporre un diverso trattamento dei dipendenti a seconda del loro sesso.
paragrafo 6
In secondo luogo la ricorrente osserva che l'applicazione del criterio della nazionalità, ove questa venga acquistata per matrimonio, trascura quanto disposto in materia dalle relative leggi nazionali. La donna che diventa cittadina belga per matrimonio — ella spiega — non è nella stessa situazione della donna che lo è per nascita: non le viene infatti attribuita la piena cittadinanza, non le spettano tutti i diritti politici, in particolare il diritto di voto, se non dopo 10 anni di residenza nel Belgio, le può venir tolta la cittadinanza ed, infine, non le è consentito di mantenere la cittadinanza belga se sposa un cittadino d'un altro Stato.
paragrafo 7
La mancata dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza belga entro sei mesi dal matrimonio non può trasformare l'acquisto automatico della nazionalità in un acquisto volontario.
paragrafo 8
La ricorrente esamina pure la situazione della donna che sposa un italiano e conclude che la nazionalità acquistata per matrimonio non è, negli ordinamenti interni, equiparata alla nazionalità acquistata per nascita.
paragrafo 9
Poiché lo statuto va applicato in modo uniforme, non si può ora richiamare, ora trascurare la legislazione nazionale (cfr. conclusioni dell'avvocato generale Roemer nella causa 24-71, Meinhardt c. Commissione, Raccolta 1972, pag. 283).
paragrafo 10
Le costituzioni dei diversi Stati membri tendono tutte a riconoscere la parità dei sessi dinanzi alla legge e vietano ogni discriminazione fondata sul sesso; di conseguenza, l'uguaglianza dei sessi può ben venir considerata un principio generale di diritto. La Corte dovrebbe allora non tener conto delle norme interne incompatibili coi principi del diritto comunitario.
paragrafo 11
Dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo la ricorrente trae poi elementi per affermare che anche il diritto internazionale riconosce ai due sessi parità di diritti. Ad esempio, l'art. 1 della Convenzione internazionale sulla nazionalità della donna sposata dispone che «ogni Stato contraente ammette che né la celebrazione, né lo scioglimento del matrimonio fra un suo cittadino e uno straniero, né il cambiamento di cittadinanza del marito durante il matrimonio, possono di per sé avere influenza sulla cittadinanza della moglie». La predetta Convenzione è stata firmata da cinque Stati della CEE, di cui quattro l'hanno ratificata, è quindi giusto che la Comunità stessa si adegui allo spirito dei tempi ed accolga un principio di diritto già riconosciuto su scala mondiale.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 1. Legittimità dell'art. 4 › b) Argomenti della Commissione

paragrafo 1
La Commissione osserva che il primo mezzo della ricorrente tende a dimostrare l'illegittimità, in quanto causa di discriminazione, dell'interpretazione e dell' applicazione della norma controversa nelle quali si faccia riferimento alla nazionalità automaticamente acquistata per matrimonio. È indubbio che, potendo solo le donne acquistare per matrimonio una seconda nazionalità, esse sole possono eventualmente subirne un danno in relazione al diritto statutario di percepire l'indennità di dislocazione. Non si può quindi negare che si verifichi talvolta una discriminazione di fatto fra dipendenti dei due sessi.
paragrafo 2
Ma l'acquisto più o meno automatico della nazionalità del marito, sebbene possa dar vita ad una discriminazione di fatto fra i dipendenti, non è disciplinato dallo statuto, il quale non ha introdotto in questo settore alcuna discriminazione legale fra i dipendenti, in particolare né a motivo del sesso, né con riferimento alle leggi vigenti in materia d'acquisto d'una nuova nazionalità per matrimonio.
paragrafo 3
Lo statuto si limita a ricollegare, in modo uniforme, una determinata conseguenza a fattispecie create non già dallo statuto, bensì dalle diverse leggi nazionali in tema d'acquisto della cittadinanza. Non è quindi esatto — afferma la Commissione — parlare d'una discriminazione formale, contemplata dallo statuto medesimo, che la Corte potrebbe dichiarare illegittima.
paragrafo 4
Al riguardo la convenuta spiega ch'essa applica l'art. 4, n. 1, lettera b), in modo uniforme, senza distinguere se il dipendente abbia acquistato la cittadinanza dello Stato in cui si trova la sede di servizio prima o dopo l'assunzione.
paragrafo 5
In realtà lo statuto ha semplicemente attribuito alla nazionalità attuale o anteriore del dipendente il valore d'una presunzione legale di dislocazione o di non-dislocazione (cfr. conclusioni dell'avvoacto generale nella causa Gunnella, Raccolta 1973, pag. 475).
paragrafo 6
Il divieto di discriminazione non ha mai permesso d'evitare le discriminazioni di fatto fra i dipendenti. La Commissione cita parecchi esempi di norme dello statuto che, rinviando al diritto nazionale, possono risolversi in una discriminazione di fatto:
paragrafo 7
l'assegno per persona equiparata al figlio a carico (art. 2, n. 4, dell'allegato VII); il servizio militare (art. 42 dello statuto); il trasferimento del diritto a pensione (art. 11, allegato VII); il pregiudizio che, in determinate circostanze, viene subito da un dipendente il quale trasferisce del denaro nel suo paese d'origine, dove è stata appena effettuata una rivalutazione (cfr. sentenze 63 — 75-70, Bode c. Commissione, Raccolta 1971, pag. 556); i diritti di successione (art. 73, n. 2, lettera a) dello statuto).
paragrafo 8
In conclusione, benché lo Statuto vada applicato secondo criteri uniformi, è chiaro che, quando un diritto statutario è definito con riferimento alla legge personale dell'interessato, tale legge non può venir trascurata. Nella determinazione dei diritti statutari non si può ignorare la legge nazionale del dipendente. Se per la prova della titolarità d'un diritto attribuito dallo statuto ci si richiama alla legge nazionale dell'interessato, l'amministrazione comunitaria deve, in vista della corretta applicazione della norma statutaria, accertare l'esistenza della fattispecie contemplata dal diritto interno (cfr. causa 24-71, Meinhardt c. Commissione, gia citata).
paragrafo 9
La Commissione sottolinea che la ricorrente ha, per motivi suoi personali, volontariamente rinunciato ad esercitare il diritto d'opzione che le avrebbe consentito di non acquistare la cittadinanza belga e di conservare quella francese.
paragrafo 10
Circa le costituzioni dei vari Stati membri, la Commissione nota che in nessun ordinamento interno il matrimonio attribuisce automaticamente al marito la nazionalità della moglie. È però vero che il marito può spesso acquistare la cittadinanza della moglie, in occasione del matrimonio, con una forma speciale di naturalizzazione, come accade ad esempio nel Belgio, dove lo straniero che sposa una belga di nascita gode d'un trattamento di favore e può ottenere più facilmente la naturalizzazione. Ciò viene fatto allo scopo d'accelerare l'assimilazione del coniuge straniero residente nel Belgio.
paragrafo 11
Poiché la ricorrente, di propria libera iniziativa, non ha creduto necessario, all' atto del matrimonio, conservare la cittadinanza francese e rinunciare a quella belga, è inutile invocare in proposito l'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Considerato che la convenzione franco-belga attribuiva alla ricorrente il diritto d'opzione, non si vede come costei possa validamente sostenere d'essere stata in forza di tale convenzione privata, con proprio danno, arbitrariamente e coattivamente della propria nazionalità.
paragrafo 12
La Commissione respinge pure il richiamo alla Convenzione dell'ONU sulla nazionalità della donna sposata: la convenzione franco-belga, che conferisce alla donna il diritto d'opzione, non appare in contrasto con gli obiettivi perseguiti dalle Nazioni Unite in questa materia.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 2. Interpretazione dell'art. 4 › a) Argomenti della ricorrente

paragrafo 1
La ricorrente sostiene che la Commissione, nell'interpretare l'art. 4, ha violato gli artt. 1 e 4 dell'allegato VII, nel nuovo testo risultante dal regolamento n. 558/73, e s'è resa responsabile di sviamento di potere.
paragrafo 2
Illegittimamente la convenuta non concede l'indennità di dislocazione alle dipendenti che, al momento della nomina, erano già sposate con un cittadino del paese in cui si trova la sede di servizio.
paragrafo 3
La ricorrente si ritiene lesa da un'applicazione delle norme sull'espatrio, che conduce a discriminazioni e differenze di trattamento, risultato — secondo lei — incompatibile tanto con lo spirito dei trattati o con l'applicazione uniforme dello statuto, quanto con il sistema dell' art. 4 dell'allegato VII dello statuto.
paragrafo 4
Se si vuol evitare di rifarsi ancora al criterio del «capofamiglia», criterio già dichiarato discriminatorio dalla Corte di giustizia, occorre determinare lo stato di dislocazione in funzione della nazionalità che la dipendente aveva prima del matrimonio, non già della nazionalità acquistata col matrimonio.
paragrafo 5
La Commissione, determinando lo stato di dislocazione in funzione della nazionalità acquistata col matrimonio, anziché in funzione della nazionalità precedente, applica un criterio di valutazione diverso, anzi reintroduce o mantiene in vigore, surrettiziamente, il criterio, illegittimo, del «capofamiglia». In tale ipotesi, la dislocazione viene determinata con esclusivo riferimento alla situazione del marito, prescindendo da quella della donna. Ciò fa sì che la differenza di stipendio venga a dipendere dal cambiamento della situazione familiare.
paragrafo 6
In via subordinata, la ricorrente eccepisce che la differenza di retribuzione è fondata sulla nazionalità della dipendente, in quanto il cambiamento della situazione familiare assume rilievo soltanto nell'ipotesi di matrimonio fra persone le cui leggi nazionali prevedono che la moglie acquisti la nazionalità del marito.
paragrafo 7
Con l'entrata in vigore del regolamento n. 558/73 l'indennità di dislocazione viene concessa in base a due criteri: nazionalità e residenza (o non residenza) nel paese in cui è situata la sede di servizio.
paragrafo 8
La situazione familiare dell'interessato non può influire sui due elementi citati. La ricorrente chiede perciò che le sia versata l'indennità di dislocazione ai sensi dell'art. 4, n. 1, lettera a).
paragrafo 9
Per definire la nazionalità, la ricorrente cita la sentenza emessa dalia Corte internazionale di giustizia nella causa Nottebohm, ove è detto che:
paragrafo 10
«la nazionalità è un vincolo giuridico, fondato su un collegamento di natura sociale, su un'effettiva solidarietà di vita, d'interessi e di sentimenti insieme con una reciprocità di diritti e di doveri. Essa è — si può dire — l'espressione giuridica del fatto che l'individuo, cui viene attribuita, per legge o per atto della autorità, ha, effettivamente, legami più stretti con la popolazione dello Stato concedente che non con quella di qualsiasi altro Stato.»
paragrafo 11
Il criterio della nazionalità di fatto è previsto anche dallo statuto dell'ONU: quando un dipendente ha più nazionalità, il segretario generale deve determinarne la nazionalità effettiva o di fatto. Tale criterio appare adottato in modo ugualmente chiaro nella decisione della Commissione delle Comunità europee 27 luglio 1968 sulla revisione del luogo d'origine. Non si vede quindi la ragione d'accettare il criterio della nazionalità di fatto per valutare una situazione collegata alla dislocazione e di respingerlo quando si tratta di determinare la nazionalità stessa.
paragrafo 12
La ricorrente conclude che si deve tener conto della sua nazionalità di fatto ed afferma che per lei tale nazionalità è sempre stata la francese.
paragrafo 13
Al momento della nomina la Commissione era al corrente dei legami dell'interessata con la Francia:
paragrafo 14
1. Un'inchiesta preliminare è stata compiuta in Francia in vista della nomina d'una persona di nazionalità francese. 2. La ricorrente possedeva un diploma di scuola media superiore e un diploma universitario rilasciatile in quanto cittadina francese, e non in quanto straniera. 3. Il suo diploma universitario francese è stato omologato in Belgio. 4. La ricorrente è stata assunta come agente ausiliario d'espressione principale francese. 5. Sulla sua scheda personale risultano, per quanto riguarda la nazionalità, i seguenti dati: nazionalità d'origine: francese, nazionalità attuale: belga.
paragrafo 15
La ricorrente spiega poi per quali motivi non ha potuto rinunciare, in occasione del matrimonio, all'acquisto della cittadinanza belga.
paragrafo 16
Anche dopo l'assunzione la convenuta ha riconosciuto i vincoli dell'interessata con la Francia. In seguito ad una domanda di revisione del luogo d'origine, quest'ultimo è stato fissato dalla Commissione non più nel Belgio, come al momento dell'entrata in servizio, bensì in Francia.
paragrafo 17
Successivamente alla denunzia della convenzione franco-belga 9 gennaio 1947, la ricorrente ha recuperato, a partire dal 24 gennaio 1974, la propria nazionalità francese in forza dell'art. 17, n. 4, del «Code relatif à la nationalité française»9 gennaio 1973.
paragrafo 18
La ricorrente aggiunge d'esser nata in Francia da genitori francesi e di aver risieduto in Francia per un periodo in-interrotto di 24 anni.
paragrafo 19
Ella cita le conclusioni dell'avvocato generale Roemer nella causa 20-71 (Bertoni, già menzionata) secondo cui: «con la costituzione d'un nucleo familiare, che implica l'integrazione definitiva nell'ambiente sociale dello Stato in questione, viene a cadere o perde importanza il presupposto del trasferimento all'estero, il che sminuisce pure gli svantaggi morali e materiali che da esso derivano».
paragrafo 20
La ricorrente non nega che il matrimonio con un cittadino dello Stato in cui si risiede faciliti l'inserimento nell'ambiente locale. Ella contesta però che il matrimonio, pur favorendo l'integrazione, faccia venir meno lo stato di dislocazione.
paragrafo 21
Non appare chiaro per quale motivo si tenga conto degli effetti del matrimonio soltanto in relazione ai dipendenti di sesso femminile. Sotto l'aspetto psicologico, tanto l'uomo quanto la donna risentono allo stesso modo della lontananza del paese d'origine.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 2. Interpretazione dell'art. 4 › b) Argomenti della Commissione

paragrafo 1
La Commissione nega che la ricorrente fosse in possesso, quando entrò in servizio, dei requisiti generali, contemplati nell'art. 4, n. 1, dell'allegato VII, da cui è fatto dipendere il riconoscimento dell'indennità di dislocazione.
paragrafo 2
Per quanto riguarda il dipendente che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato nel cui territorio si trova la sede di servizio, l'art. 4, n. 1, lettera a), prescrive che l'indennità gli sia concessa s'egli non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di 5 anni che scade 6 mesi prima della sua entrata in servizio.
paragrafo 3
Il dipendente che ha o ha avuto la nazionalità dello Stato in cui è situata la sede di servizio riscuote, secondo l'art. 4, n. 1, lettera b), l'indennità di dislocazione quando ha abitato fuori del territorio del predetto Stato durante il periodo di 10 anni che scade al momento della sua entrata in servizio.
paragrafo 4
Posto che la ricorrente non può logicamente sostenere di non essere e di non essere mai stata cittadina dello Stato nel cui territorio si trova la sede di servizio, il suo caso va esaminato alla luce delle condizioni fissate dall'art. 4, n. 1, lettera b).
paragrafo 5
Secondo la Commissione, l'interessata, abitando in Belgio dal settembre 1961, non possiede il requisito della residenza in un altro Stato: durante il decennio di riferimento (11 maggio 1955 - 11 maggio 1965) ella ha infatti trascorso 6 anni, 4 mesi e 20 giorni fuori del Belgio, 3 anni, 7 mesi e 10 giorni nel Belgio.
paragrafo 6
Benché la ricorrente abbia risieduto principalmente fuori del Belgio, il periodo piuttosto lungo da essa trascorso nel Belgio impedisce d'affermare che, nel decennio considerato, la sua residenza fosse in un altro Stato. La Commissione ritiene perciò che la ricorrente, a norma dell'art. 4, n. 1, lettera b), dell'allegato VII dello statuto, non abbia diritto all'indennità di dislocazione.
paragrafo 7
L'art. 4, n. 1, non distingue assolutamente tra i modi d'acquisto della nazionalità, per cui non v'è motivo di riservare alla nazionalità acquistata per matrimonio un trattamento diverso da quello previsto per la nazionalità acquistata «iure sanguinis» o «iure loci».
paragrafo 8
A sostegno dell'opinione testé enunciata, la Commissione cita le conclusioni dell' avvocato generale Mayras nella causa 33-72 (Gunnella c. Commissione, già ricordata).
paragrafo 9
Rinunciando a distinguere fra i modi d'acquisto della nazionalità, gli autori del trattato hanno chiaramente lasciato intendere ch'essi ravvisavano nella nazionalità un rilevante fattore di collegamento con un certo Stato.
paragrafo 10
In base al principio secondo cui (salvo restando il criterio della residenza) gli spostamenti entro il territorio del proprio Stato non equivalgono a dislocazione, essi hanno inteso, in via generale, negare l'indennità di dislocazione a coloro che prestano servizio nel proprio Stato d'origine.
paragrafo 11
Se non rientrava nell'intenzione del legislatore introdurre eccezioni, distinzioni o particolarità nell'applicazione della normativa generale da esso elaborata, non spetta all'interprete distinguere o precisare in luogo del legislatore, col risultato di restringere l'applicazione d'una legge destinata ad aver portata generale.
paragrafo 12
Secondo la Commissione il concetto di nazionalità effettiva non serve all'interpretazione dell'art. 4 dell'allegato VII (cfr., nella causa 33-72, Gunnelia c. Commissione, le conclusioni dell'avvocato generale Mayras, Raccolta 1973, pag. 486).
paragrafo 13
Inoltre, sia la giurisprudenza nazionale, sia quella internazionale, sono ben lontane dall'affermare che nazionalità di fatto significa nazionalità d'origine.
paragrafo 14
La nazionalità effettiva è una questione di fatto che si risolve, il più delle volte, sulla base d'elementi quali la residenza, il domicilio, la lingua dell'interessato, nonché le preferenze che il medesimo può avere, implicitamente od espressamente, manifestato al riguardo.
paragrafo 15
La circostanza che la nazionalità francese sia la nazionalità di origine della ricorrente non implica, di per sé, ch'essa ne rappresenti anche la nazionalità effettiva: la ricorrente risiede nel Belgio da 13 anni, è sposata da molto tempo con un belga, gode dei diritti politici spettanti ai cittadini belgi, ha lavorato per alcuni anni presso una impresa belga, ha seguito nel Belgio dei corsi universitari che le hanno permesso d'ottenere l'omologazione del diploma universitario francese ed ha dimostrato implicitamente, con la rinuncia ad optare per la nazionalità francese, di voler abbandonare la cittadinanza francese e diventare cittadina belga.
paragrafo 16
Nell'eventualità che venisse ritenuta rilevante per l'applicazione dello statuto la nozione di nazionalità effettiva, la Commissione intende negare che la nazionalità francese sia attualmente la nazionalità effettiva della ricorrente.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 3. Sugli interessi legali

paragrafo 1
Secondo la Commissione, che si richiama in proposito alle sentenze 27-59 e 39-59 (Campolongo, Raccolta 1960, pag. 765), la domanda va respinta in quanto manca, nel diritto comunitario, qualunque determinazione legale circa la natura, l'esigibilità e il tasso degli interessi di mora.

SENTENZA › In fatto › IV — Fase orale del procedimento

paragrafo 1
La ricorrente, con l'avv. Rita Dieudonné, e la Commissione, rappresentata dal sig. Robert Fischer, hanno svolto le loro osservazioni orali nell'udienza del 14 novembre 1974.
paragrafo 2
Nella medesima udienza l'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 2
2/4 Essa chiede inoltre la condanna della Commissione a corrisponderle detta indennità dal 1o luglio 1972, in quanto — a suo giudizio — non è possibile applicare ai dipendenti che hanno cambiato nazionalità per effetto del matrimonio la disposizione dell'art. 4 a) dell'allegato VII dello statuto che limita il diritto all'indennità al dipendente «che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio europeo è situata la sede di servizio». Le dipendenti che per effetto del matrimonio perdano la loro cittadinanza per acquistare quella del marito sarebbero discriminate nei confronti dei dipendenti di sesso maschile, per i quali il matrimonio non ha alcuna conseguenza sulla cittadinanza.
paragrafo 4
6/7 Come si desume dallo spirito dell'art. 4 dell'allegato VII, la disposizione impernia il diritto all'indennità di espatrio sulla nozione di «residenza del dipendente prima della sua entrata in servizio», mentre la cittadinanza ha una funzione di minor rilievo, cioè quella di precisare se la residenza in un paese diverso da quello della sede di servizio si sia protratta per un periodo sufficientemente lungo da poterne tenere conto.
paragrafo 10
13/15 Pur se la legge belga prescrive che la straniera che contrae matrimonio con un cittadino belga acquista ipso jure la cittadinanza belga, nella fattispecie la ricorrente avrebbe potuto rinunciare al cambiamento di cittadinanza, optando per il mantenimento della sua cittadinanza francese. La ricorrente però non ha effettuato tale opzione, e quindi non ha motivo di rivendicare l'indennità di espatrio, giacché essa ha liberamente e scientemente scelto la cittadinanza belga e come tale è soggetta alla disciplina di cui all'art. 4 b) dell'allegato VII dello statuto.
punto 1
La ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento con cui è stato respinto il suo reclamo del 4 novembre 1973, nel quale essa rivendicava la corresponsione dell'indennità di espatrio a norma dello statuto del personale.
punto 5
Le leggi sulla cittadinanza, nei vari Stati membri, non sono uniformi; specie alcune discipline più recenti stabiliscono che la moglie non acquista automaticamente la cittadinanza del marito, mentre altre, seguendo l'orientamento tradizionale, attribuiscono la prevalenza assoluta alla cittadinanza del marito.
punto 8
L'indennità di espatrio ha la funzione di facilitare i dipendenti, chiamati a prestare servizio in un paese diverso, nel superare i disagi e le difficoltà connessi con il cambiamento di sede.
punto 9
Pur se i disagi e le difficoltà sono prevalentemente soggettivi, giacché l'ambientamento nella nuova sede dipende da fattori personali, lo statuto non può, sotto questo aspetto, usare due misure a seconda che i dipendenti siano di sesso maschile o di sesso femminile. Il criterio seguito deve essere uniforme ed assoluto.
punto 10
La nozione di cittadinanza di cui all'art. 4 a) va interpretata in modo da evitare ogni discriminazione derivante dal sesso dei dipendenti, qualora gli uni e le altre si trovino in situazioni comparabili.
punto 11
Si opererebbe una discriminazione arbitraria facendo rientrare nella nozione di cittadinanza di cui all'art. 4 a) anche la cittadinanza imposta dalla legge alle dipendenti che contraggono matrimonio con stranieri.
punto 12
La nozione di cittadinanza «attuale o anteriore» di cui all'art. 4 a) dell'allegato VII va quindi interpretata nel senso che si deve far astrazione dalla cittadinanza imposta nel senso summenzionato.
punto 16
Poiché non risulta che la ricorrente, nei 10 anni precedenti la sua entrata in servizio, abbia risieduto fuori dal territorio belga, non sussistono i presupposti di cui all'art. 4 b) per la corresponsione dell'indennità di espatrio.
punto 17
Il ricorso va perciò respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
18/19 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente e la ricorrente è rimasta soccombente.
punto 20
A norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle controversie tra le Comunità e i propri dipendenti, le spese sopportate dalle Comunità non sono ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione), dichiara e statuisce: 1o Il ricorso è respinto. 2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Firme

Mackenzie Stuart Kutscher Sørensen Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 20 febbraio 1975. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Seconda Sezione A. J. Mackenzie Stuart

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