Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 14 dicembre 1979, causa 257/78
Epigrafe
Nella causa 257/78,
EVELYN KENNY-LEVICK, IN DEVRED, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avvocato Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Tony Biever, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 83,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico Joseph Griesmar, in qualità d'agente, assistito dall'avvocato Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione con sui la Commissione ha privato la ricorrente dell'indennità di dislocazione e l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo presentato contro la stessa decisione,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori: A. O'Keeffe, presidente di Sezione; J. Mertens de Wilmars, T. Koopmans, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nel corso della fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
La ricorrente veniva assunta come agente ausiliario, con contratto del 6 marzo 1967, dalla Commissione della Comunità europea dell'energia atomica ed inquadrata nella categoria C, gruppo VI, classe 2. L'11 febbraio 1968 essa veniva nominata in prova, con effetto dal 1o gennaio dello stesso anno, nel grado C 3, 1o scatto, in base al regolamento n. 11, relativo allo statuto dei funzionari ed al regime applicabile agli altri agenti della CEEA. Con decisione 28 luglio 1971, avente effetto dal 15 settembre 1971, la stessa veniva tramutata presso il Centro comune di ricerche d'Ispra, ove lavorava fino al 19 giugno 1972, quando dava le dimissioni e cessava il servizio presso Comunità.
punto 2
Cittadina britannica al momento dell'assunzione, la ricorrente sposava l'8 aprile 1970 il sig. Jacques Devred, cittadino belga, ed acquistava la cittadinanza belga poiché non si avvaleva della facoltà, contemplata dalla normativa belga in materia, di rinunziare a tale cittadinanza entro 6 mesi dalle nozze. Durante l'intero periodo dal 6 marzo 1967 al 19 giugno 1972 essa fruiva dell'indennità di dislocazione, attualmente contemplata e disciplinata, in attuazione dell'art. 69 Statuto del personale, dall'allegato VII di questo.
punto 3
Il 1o dicembre 1977, superato un concorso, la ricorrente veniva assunta in prova dal Consiglio ed inquadrata nel grado C 4, ma subito trasferita, con effetto dal 16 dicembre 1977, alla Comissione ed assegnata, col grado C 4-3 alla Direzione generale del personale e dell'amministrazione.
punto 4
Anche stavolta essa fruiva dell'indennità di dislocazione, ma solo inizialmente: infatti, l'ufficio competente della Commissione, ritenendo che l'interessata non possedesse più, al momento della seconda assunzione, i requisiti necessari per l'attribuzione di tale indennità, gliela toglieva dal febbraio 1978 e decideva che le somme versatele per tale motivo dal 16 dicembre 1977 al 31 gennaio 1978 andavano ripetute perché indebitamente riscosse. Successivamente, tali somme venivano però nuovamente versate alla ricorrente giacché l'ufficio competente ammetteva che nella fattispecie non sussistevano i presupposti della ripetizione dell'indebito stabiliti dall'art. 85 dello Statuto.
punto 5
Il 28 aprile 1978 la ricorrente presentava all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo contro la decisione con cui le era stata tolta l'indennità di dislocazione. Siccome detta autorità non rispondeva entro il termine di quattro mesi stabilito dall'art. 90 dello Statuto, il reclamo si intendeva implicitamente respinto il 28 agosto 1978.
Con atto 24 novembre 1978, registrato nella cancelleria della Corte il 27 novembre successivo, l'interessata proponeva il presente ricorso contro il silenzio-rifiuto.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1) dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
2) in via principale, annullare la decisione con cui la Commissione ha privato la ricorrente dell'indennità di dislocazione nonché il silenzio-rifiuto opposto al reclamo proposto contro la suddetta decisione;
3) in subordine: a) statuire che l'indennità di dislocazione continuerà ad essere corrisposta alla ricorrente o, quanto meno, condannare la controparte a versare alla ricorrente un'indennità di pari importo a partire dalla data della soppressione dell'indennità prima menzionata, e ciò per la durata del rimborso (interessi e capitale) del prestito contratto dalla ricorrente presso il «Beamtenheimstättenwerk» o, quanto meno, fino al giorno in cui la perdita dell'indennità di dislocazione attualizzata non sia stata compensata dagli aumenti dello stipendio base; b) annullare nella parte indicata sub a) le decisioni impugnate;
4) condannare la convenuta alle spese di causa.
paragrafo 3
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
1) respingere il ricorso;
2) porre le spese a carico della ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Atto introduttivo
paragrafo 1
Nell'atto introduttivo la ricorrente deduce tre mezzi. Il primo, dedotto in via principale, concerne la violazione dell'art. 119 del Trattato CEE, dell'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto del personale, nonché del principio di uguaglianza. La ricorrente critica il fatto che l'indennità di dislocazione le sia stata tolta per il motivo (a quanto pare) che essa ha acquistato, col matrimonio, la cittadinanza dello Stato in cui presta servizio. A suo avviso, la nozione di cittadinanza di cui all'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto va interpretata, conformemente sia all'art. 119 del Trattato CEE, sia al principio di uguaglianza, sia alla giurisprudenza della Corte, in modo da evitare qualsiasi ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti di sesso maschile e dipendenti di sesso femminile che si trovino, in pratica, in situazioni analoghe. Di conseguenza, occorre prescindere non solo dalla cittadinanza imposta dalla legge alle dipendenti che contraggono matrimonio con cittadini di altri Stati membri (come la Corte ha già affermato nella sentenza 20 febbraio 1975 in causa37/74, Van den Broeck, Racc. 1975, pag. 235), ma anche dalla cittadinanza acquistata da una dipendente in ragione del matrimonio con un cittadino di un altro Stato membro, anche se essa ha facoltà di rinunziarvi, tanto più che, peraltro, essa conserva ed ha voluto conservare la cittadinanza originaria.
paragrafo 2
Il secondo mezzo, dedotto in subordine, attiene alla violazione dell'art. 4, n. 1, leu. b), dell'allegato VII dello Statuto. La ricorrente critica i fatto che la Comissione abbia deciso di privarla dell'indennità di dislocazione per il motivo ch'essa non ha abitato fuori del territorio belga durante il decennio precedente la sua entrata in servizio. A suo parere, l'art. 4, n. 1, leu. b), dell'allegato VII — che attribuisce il diritto all'indennità di dislocazione «al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall'ersercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale» — va inteso nel senso che, qualora la residenza in un altro Stato sia motivata dal lavoro presso un'organizzazione internazionale, l'interessato va sempre considerato residente nello Stato di cui ha la cittadinanza o nello Stato d'origine. Di conseguenza, la ricorrente ha risieduto — o va trattata come se avesse risieduto — sempre fuori del territorio belga nel decennio precedente la sua entrata in servizio. Durante questo decennio, che va dal 16 dicembre 1967 al 15 dicembre 1977, essa ha abitato fuori del territorio belga dal 1o luglio 1971 al 16 dicembre 1977, mentre in precedenza, e cioè dal dicembre 1967 al 30 giugno 1971, ha risieduto, sì, in Belgio, ma per lavorare alle dipendenze di un'organizzazione internazionale (le Comunità europee), fruendo peraltro dell'indennità di dislocazione.
paragrafo 3
Il terzo mezzo, dedotto in ulteriore subordine, riguarda la violazione del principio giurdico secondo cui qualsiasi illecito fa sorgere la responsabilità dell'amministrazione ed attribuisce il diritto al risarcimento, che può essere anche in forma specifica.
paragrafo 4
La convenuta ha commesso un illecito togliendo alla ricorrente, dopo averla concessa, l'indennità di dislocazione. La ricorrente, tenuto conto dell'importo della sua retribuzione — ivi compresa l'indennità suddetta — ha assunto impegni finanziari per l'acquisto di un appartamento: la soppressione dell'indennità rompe l'equilibrio tra le sue risorse e gli impegni finanziari. Qualora la Corte dichiarasse illegittima l'attribuzione dell'indennità stessa, ne conseguirebbe automaticamente che la convenuita ha comesso un illecito nell'attribuirla ed ha indotto la ricorrente in errore circa l'importo complessivo della sua retribuzione mensile. L'illecito va riparato continuando a versare alla ricorrente l'indennità di dislocazione oppure, quanto meno, corrispondendole un'indennità di pari importo per la durata del rimborso del prestito da essa contratto, o almeno fino al giorno in cui la perdita dell'indennità di dislocazione sia compensata dagli aumenti dello stipendio base.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Controricorso
paragrafo 1
Nel controricorso la Commissione sostiene, quanto al primo mezzo dedotto dalla ricorrente, che l'interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto da questo caldeggiata è incompatibile con la giurisprudenza della Corte. È vero che nella sentenza 20 febbraio 1975 (causa 21/74, Airola, Racc. 1975, pag. 221) è dichiarato che la cittadinanza imposta per effetto del matrimonio senza possibilità di rinunziarvi, pur se la dipendente interessata ha conservato, per sua espressa volontà, la cittadinanza originaria, non può avere, come conseguenza, la perdita dell'indennità di dislocazione. Tuttavia, nella sentenza pronunziata lo stesso giorno nella causa Van den Broeck (già citata), la Corte ha anche affermato che, nel caso in cui la moglie abbia la facoltà di rinunciare alla cittadinanza del marito, ma non se ne avvalga, non vi è alcun motivo, fondato sulla parità di trattamento, di non tener conto della cittadinanza acquistata per effetto del matrimonio ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 1, lett. a), primo trattino, dell'allegato VII dello Statuto.
paragrafo 2
La tesi della ricorrente è pure incompatibile con l'art. 4, n. 3, dello stesso allegato (entrato in vigore con effetto retroattivo dal 1o luglio 1972 in base agli artt. 21 e 35 del regolamento 2 maggio 1978, n. 912, GU n. L 119, pag. 1), il quale, in conformità alla giurisprudenza della Corte, dispone che, per l'applicazione delle disposizioni relative ai requisiti per il godimento dell'indennità di dislocazione, solo qualora la dipendente abbia, contraendo matrimonio, «acquisito d'ufficio e senza la possibilità di rinunciarvi la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio», è lecito non tener conto di tale cittadinanza. La tesi della ricorrente va al di là delle intenzioni del legislatore comunitario, che ha voluto conformarsi ai principi stabiliti nella citata sentenza Van den Broeck, e confligge con l'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello Statuto.
paragrafo 3
La ricorrente sembra ritenere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di indennità di dislocazione, la cittadinanza britannica — che è la sua cittadinanza originaria — debba prevalere sulla cittadinanza belga acquistata col matrimonio. Essa però non deduce alcun argomento a sostegno di questo punto di vista. Per contro, si ci si basa sulle dottrine e sulle giurisprudenze nazionali relative alla determinazione della cittadinanza da considerarsi «effettiva» o «predominante» in caso di doppia cittadinanza, si deve concludere che nel caso di specie la cittadinanza predominante è quella belga.
paragrafo 4
A proposito del secondo mezzo, la convenuta ricorda innanzitutto che a norma dell'art. 4, n. 1, lett. b), dell'allegato VII dello Statuto, l'indennità di dislocazione spetta al dipendente che sia cittadino dello Stato in cui si trova la sede di servizio ed abbia «abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale». Da questa disposizione risulta che la residenza all'estero, cui è subordinata l'attribuzione dell'indennità di cui trattasi, deve: 1) essere stata abituale; 2) avere avuto la durata di dieci anni; 3) essere stata motivata da ragioni diverse dal lavoro alle dipendenze di uno Stato o di un'organizzazione internazionale.
paragrafo 5
Orbene, nessuno di questi requisiti è soddisfatto nel caso di specie: infatti, la ricorrente ha risieduto dal 1967 al 1971 in Belgio — paese di cui ha la cittadinanza dalla data del matrimonio —, dal 1971 al 1972 in Italia, dove lavorava alle dipendenze delle Comunità, e dal 1972 al 1974 in Arabia Saudita, presso l'Ufficio regionale delle Nazioni Unite.
paragrafo 6
Per quanto concerne il terzo mezzo, riguardante la violazione del principio cui la convenuta sarebbe tenuta a risarcire il danno conseguente all'illecito commesso, la Commissione sostiene che nella fattispecie non è stato né illecito, né danno, né nesso di causalità tra il suo comportamento e il danno lamentato.
paragrafo 7
Quanto all'illecito, dalla giurisprudenza della Corte, e in particolare dalle sentenze 28 maggio 1970 (causa riunite 19, 20, 25 e 30/69, Richez-Parise e altri; Racc. 1970, pag. 325) e 9 luglio 1970 (causa 23/69, Fiehn; ibidem, pag. 547), risulta che, salvo eccezioni, il fatto di adottare un'interpretazione inesatta non costituisce, di per sé, un illecito. Ora, la ricorrente non precisa perché il fatto che le sia stata versata per errore l'indennità di dislocazione costituisca, in deroga al suddetto principio, un illecito. Per contro, va rilevato che il competente ufficio della Commissione si è accorto dell'errore in meno di due mesi e vi ha posto subito rimedio.
paragrafo 8
Quanto al danno lamentato ed al nesso di causalità, la convenuta osserva che la ricorrente ha contratto il mutuo presso il Beamtenheimstättenwerk almeno quattro mesi dopo aver avuto notizia della soppressione dell'indennità di dislocazione: pertanto, le eventuali difficoltà finanziarie connesse alla restituzione del prestito non possono essere state causate dal comportamento della convenuta, ammesso e non concesso che si tratti di un comportamento illecito.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Replica
paragrafo 1
Nella replica la ricorrente svolge le seguenti considerazioni.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Replica › Sul primo mezzo
paragrafo 1
La corretta interpretazione della nozione di cittadinanza di cui all'art. 4, n. 1, leu. a), dell'allegato VII implica, in base principio di uguaglianza già invocato nell'istanza introduttiva, che si prescinda del pari dalla cittadinanza acquistata col matrimonio, anche se era possibile rinunciarvi, purché la dipendente conservi, ed abbia voluto conservare, la cittadinanza originaria. D'altronde la ricorrente, quand'anche avesse rinunciato alla cittadinanza acquistata col matrimonio, non avrebbe potuto sottrarsi al trattamento discriminatorio censurato dalla Corte poiché, non avendo tale rinuncia, in base alla legge belga, effetto retroattivo, essa avrebbe comunque conservato per un certo periodo di tempo la cittadinanza derivante dal matrimonio.
paragrafo 2
Considerato che l'indennità di dislocazione, secondo la giurisprudenza della Corte, ha la funzione di facilitare i dipendenti, chiamati a prestare servizio in un paese diverso, nel superare i disagi e le difficoltà connessi con il cambiamento di residenza, non si vede perché si debbano trattare in maniera diversa un cittadino britannico, che lavori a Bruxelles alle dipendenze della Commissione e che, sposando una belga, conserva il diritto all'indennità di dislocazione, ed una cittadina britannica, del pari dipendente della Commissione a Bruxelles, che, avendo contratto matrimonio con un cittadino belga si vede privare del diritto a tale indennità — fatta salva l'applicazione dell'art. 4, n. 1, lett. b) — col pretesto che essa ha acquistato, col matrimonio, la cittadinanza belga. Comunque, nel caso in cui la dipendente abbia voluto conservare la cittadinanza originaria, è solo di questa cittadinanza che si deve tener conto, se si vogliono evitare discriminazioni, per l'applicazione dell'art. 4, n. 1, lett. a), dello Statuto.
paragrafo 3
La ricorrente ritiene che la sua tesi non sia in contrasto con la giurisprudenza della Corte quale risulta dalla citata sentenza Van den Broeck. In quella causa, infatti, la dipendente interessata, contraendo matrimonio, aveva non solo acquistato la cittadinanza belga, ma altresì perduto, ipso facto, la cittadinanza francese, mentre nella causa presente la ricorrente ha conservato la cittadinanza originaria. Nella causa Van den Broeck l'interessata aveva una sola cittadinanza, quella acquistata col matrimonio, mentre nella fattispecie la ricorrente ha la doppia cittadinanza e la rinuncia eventuale alla cittadinanza belga non le avrebbe fatto «recuperare» la cittadinanza britannica, ch'essa ha sempre conservato. La sua situazione è molto simile a quella su cui la Corte si è pronunciata nella causa Airola, già menzionata.
paragrafo 4
A proposito dell'art. 4, n. 3, dell'allegato VII, nella versione di cui al regolamento n. 912/78, la ricorrente sostiene che tale disposizione non contiene una norma generale per l'interpretazione della nozione di cittadinanza figurante all'art. 4, n. 1, lett. a). Essa è conforme al principio stabilito dalla Corte nella sentenza Airola, ma concerne unicamente l'ipotesi di discriminazione che ha portato all'emanazione di questa sentenza, e non la situazione di cui alla fattispecie.
paragrafo 5
Il principio generale sancito tanto nella sentenza Van den Broeck quanto nella sentenza Airola, e cioè che la nozione di cittadinanza di cui all'art. 4 dell'allegato VII va interpretata in modo da evitare ogni discriminazione derivante dal sesso dei dipendenti, conduce ad equiparare la situazione della ricorrente a quella contemplata dall'art. 4, n. 3. Quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che essa disciplina un'ipotesi di discriminazione, ma non osta a che vengano eliminate altre discriminazioni dello stesso genere.
paragrafo 6
La ricorrente ribadisce che, comunque, nella presente causa si tratta di valutare le conseguenze della coesistenza di due cittadinanze. Ci si trova pertanto di fronte ad un conflitto positivo di cittadinanze, poiché il riconoscimento di un diritto dipende dalla cittadinanza. Per risolvere il conflitto di cittadinanze, i giudici internazionali hanno elaborato la nozione di cittadinanza «attiva» o «effettiva», già delineata dai giudici nazionali. Nel caso del dipendente comunitario che abbia la doppia cittadinanza, la cittadinanza «attiva» o «effettiva» è quella presa in considerazione dalle istituzioni per l'assunzione e la carriera dell'interessato: nella fattispecie, si tratta della cittadinanza britannica. Delle due cittadinanze che la ricorrente possiede, solo la cittadinanza britannica le conferisce tutti i diritti attribuiti ai cittadini; essa va considerata legata più strettamente a quello dei due Stati che le attribuisce il completo godimento dei diritti civili e politici. Gli elementi in base ai quali la convenuta sostiene che la ricorrente ha legami particolarmente stretti con lo Stato belga derivano dal fatto ch'essa è stata assunta a Bruxelles e che questa è anche la sua sede di servizio. Questo fatto non ha, però, particolare importanza, giacché è comune a tutti i dipendenti non belgi che lavorano a Bruxelles e fruiscono dell'indennità di dislocazione.
paragrafo 7
Richiamandosi al punto di vista espresso dall'avvocato generale Mayras nelle conclusioni presentate nella causa 33/72 (Gunnella, Racc. 1973, pag. 475), la ricorrente sostiene che si deve tener conto della sua situazione al momento della sua prima assunzione: orbene, prima di tale assunzione e della sua assegnazione a Bruxelles, essa non ha mai avuto la cittadinanza belga né mai risieduto in Belgio.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Replica › Sul secondo mezzo
paragrafo 1
La ricorrente raffronta tra loro le leu. a) e b) del n. 1 dell'art. 4 ed assume che dalla struttura generale di tale articolo risulta che la residenza in un determinato luogo non viene presa in considerazione qualora sia motivata dallo svolgimento di un'attività lavorativa alle dipendenze di un'organizzazione internazionale. Di conseguenza, non si deve tener conto della sua precedente residenza in Belgio, dove aveva già lavorato come dipendente delle Comunità. Dal giugno 1972 al dicembre 1977 la ricorrente ha risieduto fuori del territorio belga, e cioè in Italia, in Arabia Saudita e in Tunisia: pertanto, nel decennio da prendere in considerazione, essa ha abitato, o va considerata aver abitato, fuori del territorio belga per nove anni e un mese, e quindi le spetta l'indennità di dislocazione.
paragrafo 2
Né si può obiettare che in Arabia Saudita essa lavorava alle dipendenze di un'organizzazione internazionale, poiché ha prestato servizio presso l'Ufficio regionale delle Nazioni Unite in qualità d'agente locale ed in base a contratti a breve termine.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Replica › Sul terzo mezzo
paragrafo 1
Per quanto concerne i fatti, la ricorrente sostiene di aver già assunto impegni finanziari definitivi prima di ricevere la scheda di stipendio del febbraio 1978, anche se il primo contratto di prestito venne firmato il 17 febbraio 1978. A suo dire, era impossibile annullare tutto e rinunciare a condurre in porto l'operazione, tanto più che la convenuta non le aveva comunicato per iscritto, in spregio dell'art. 25, 2o comma, dello Statuto, la decisione motivata con cui le veniva tolta l'indennità di dislocazione. Sussistono quindi danno e nesso di causalità tra il danno e il comportamento illecito.
paragrafo 2
A proposito di quest'ultimo, va notato che la convenuta ha ammesso di aver trascurato, all'atto della seconda assunzione della ricorrente, di controllare se questa possedesse i requisiti per poter fruire dell'indennità di dislocazione. La Commissione ha in tal modo commesso un illecito aggravato dal rilascio di un certificato ufficiale in cui era indicato l'importo della sua retribuzione mensile netta. Quanto al danno, esso consiste nella difficoltà, se non nell'impossibilità, di far fronte in futuro ad impegni finanziari assunti in considerazione di una retribuzione più elevata.
paragrafo 3
Per quanto concerne il risarcimento del danno, la ricorrente ribadisce il punto di vista esposto nell'atto introduttivo ed aggiunge, in subordine, che, qualora la Corte dovesse giudicare ch'essa avrebbe dovuto, se ancora ne avesse avuto la possibilità, disdire gli impegni assunti prima di ricevere la scheda di stipendio del febbraio 1978, la convenuta dovrebbe versarle, a titolo di risarcimento, un importo pari all'indennità di disdetta.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Controreplica
paragrafo 1
La Commissione ribatte innanzitutto all'argomento della ricorrente relativo all'irretroattività della rinuncia della straniera alla cittadinanza acquistata col matrimonio. Essa osserva dapprima che la ricorrente, non essendosi avvalsa della facoltà di rinunciare a tale cittadinanza, si trova non nella situazione del dipendente che «ha avuto» la cittadinanza dello Stato in cui si trova la sua sede di servizio, ma in quella del dipendente che ha sempre questa cittadinanza. La Commissione rileva in secondo luogo che, contrariamente all'opinione di una parte della dottrina citata dalla ricorrente, dall'insegnamento di un eminente autore (De Page, Tomo I, n. 361, ed. 1962) risulta che la rinuncia di cui trattasi ha effetto retroattivo. Anche ammettendo che la rinuncia non abbia efficacia retroattiva, il competente ufficio della Commissione segue la prassi costante di continuare a versare l'indennità di dislocazione ai dipendenti che abbiano avuto per qualche giorno o qualche mese la cittadinanza dello Stato in cui prestano servizio in base a particolari disposizioni legislative di questo Stato; infatti l'acquisto provvisorio di questa cittadinanza per un breve periodo non può essere considerato volontario e va trattato alla stessa stregua dell'acquisto ope legis di una cittadinanza, senza possibilità di rinunciarvi?
paragrafo 2
A proposito dell'asserita violazione dell'art. 4 dell'allegato VII, dell'art. 119 del Trattato CEE e del principio di uguaglianza, la Commissione sostiene che nella sentenza Van den Broeck la Corte non ha fatto alcuna distinzione tra le dipendenti a seconda che esse abbiano o no, per effetto del matrimonio, una o due cittadinanze, ma si è limitata a dichiarare che era opportuno prescindere dalla cittadinanza imposta ipso iure ad una dipendente a seguito del matrimonio. La ricorrente, poiché non ha rinunciato alla cittadinanza belga, nonostante la legge belga glielo consentisse, ha la cittadinanza dello Stato nel quale si trova la sua sede di servizio ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto.
paragrafo 3
La Commissione osserva quindi che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, nessun elemento consente di ritenere che il testo dell'art. 4, n. 3, dell'allegato VII non esprima fedelmente l'intenzione del legislatore e che questo abbia voluto che non si tenga mai conto della cittadinanza acquistata col matrimonio, anche se rinunciabile. Tale interpretazione cozza contro la lettera inequivocabile della disposizione di cui trattasi e travisa l'intenzione del legislatore il quale, conformemente alla sentenza Airola, ha voluto che non si tenesse conto della cittadinanza acquistata ipso iure, senza possibilità di rinunciarvi.
paragrafo 4
All'argomento della ricorrente secondo cui, avendo essa la doppia cittadinanza, va presa in considerazione innanzitutto la cittadinanza inglese, che costituisce la cittadinanza «effettiva», la Commissione ribatte, fondandosi sulle conclusioni dell'avvocato generale Mayras nella già ricordata causa 33/72, Gunella, che il requisito della cittadinanza deve risultare da una pura e semplice constatazione, e che nella fattispecie non si tratta di risolvere un «conflitto positivo di cittadinanze», nozione che rientra nel diritto internazionale privato. La presente controversia concerne unicamente la sfera d'applicazione di uno statuto interno di un'organizzazione internazionale, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei dipendenti di questa. La condizione della «cittadinanza dello Stato in cui si trova la sede di servizio» si deve considerare soddisfatta se l'interessato ha tale cittadinanza,' anche qualora ne abbia una seconda.
paragrafo 5
In subordine, la Commissione osserva che la cittadinanza britannica cui si richiama la ricorrente non costituisce la sua cittadinanza «attiva», o «effettiva», nel senso definito della dottrina e della giurisprudenza internazionali. Riferendosi in particolar modo alla sentenza Nottebohm della Corte internazionale di giustizia (Raccolta delle sentenze della CIG, 1955, pagg. 23-25), la Commissione ricorda che la determinazione della cittadinanza «effettiva» è una questione di fatto che va risolta prendendo in considerazione elementi quali la residenza dell'interessato, la sede dei suoi affari e interessi, la lingua ch'egli parla nonché la preferenza ch'egli abbia esplicitamente o implicitamente manifestato.
paragrafo 6
Di conseguenza va respinto l'argomento secondo cui la cittadinanza «effettiva» della ricorrente dev'essere quella presa in considerazione dalla convenuta ai fini dell'assunzione e della carriera: infatti, a norma dell'art. 27, ultimo comma, dello Statuto, nessun posto può essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.
paragrafo 7
La Commissione aggiunge che in realtà la ricorrente, non avendo un'abitazione in Gran Bretagna e non essendovi mai vissuta, non gode in questo Stato del diritto di voto né è eleggibile. Per contro, essa ha in Belgio il diritto di votare alle elezioni comunali, delle «agglomérations», provinciali, legislative ed europee e può far parte delle giurie delle Corti d'assise. Se ci si fonda sul criterio assunto dalla stessa ricorrente, si constata che lo Stato belga le attribuisce il godimento dei diritti politici in misura molto più ampia rispetto alla Gran Bretagna. Dagli elementi precisati nel controricorso la Commissione deduce l'esistenza di un «fatto sociale di collegamento» al Belgio che va nettamente al di là delle normali conseguenze del fatto di prestare servizio in tale paese e che, considerato assieme all'assenza di legami con la Gran Bretagna, prova che la cittadinanza belga costituisce, inequivocabilmente, la cittadinanza«effettiva» o «attiva» della ricorrente.
paragrafo 8
La Commissione osserva poi che la cittadinanza della ricorrente va valutata al momento della sua seconda assunzione. Il richiamo alle conclusioni dell'avvocato generale nella causa Gunnella non è pertinente giacché in quella causa l'interessata era stata riammessa a prestare servizio al termine di un periodo di aspettativa. Ora, come risulta dall'art. 35 dello Statuto, l'interessato non perde lo status di dipendente di ruolo durante tale periodo e i suoi legami con l'istituzione comunitaria non vengono interrotti.
paragrafo 9
Quanto al secondo mezzo, dedotto in subordine e concernente l'asserita violazione dell'art. 4, n. 1, leu. b), dell'allegato VII, la Commissione fa rilevare come, per sostenere l'interpretazione secondo cui i periodi di lavoro al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale durante il decennio precedente all'assunzione non vanno presi in considerazione, la ricorrente sia costretta a giustapporre artificiosamente le disposizioni di cui alle leu. a) e b) dell'art. 4, n. 1, che concernono ipotesi tra loro diverse e la cui stessa lettera contraddice detta interpretazione: infatti, le disposizioni finali dell'art. 4, n. 1, leu. a), concernono solo quest'ultima lettera. Non si può ritenere che la ricorrente abbia risieduto fuori del territorio dello Stato in cui presta servizio nel decennio precedente la sua seconda assunzione, poiché ha risieduto o va considerata aver risieduto fuori del Belgio meno di sette anni durante detto decennio.
paragrafo 10
A proposito del terzo mezzo, relativo ad un asserito illecito, la Commissione, richiamandosi alle sentenze della Corte nelle cause riunite 19, 20, 25 e 30/69, Richez-Parise, e nella causa 23/69, Fiehn, (Racc. 1970, pagg. 325 e 547), osserva innanzitutto che la ricorrente non precisa perché il versamento iniziale e indebito dell'indennità di dislocazione, risultante dall'inesatta interpretazione dello Statuto, costituisca essenzialmente un illecito, e sottolinea che l'errore è stato rettificato in meno di due mesi.
paragrafo 11
Quanto al danno, la convenuta fornisce talune precisazioni circa la cronologia dei fatti antecedenti alla firma del contratto di prestito da parte della ricorrente e del suo coniuge. A suo avviso, la ricorrente era pienamente informata sin dal 15 febbraio 1978 della soppressione dell'indennità di dislocazione. Il mezzo relativo alla violazione dell'art. 25, 2o comma, dello Statuto, a parte il fatto che è stato dedotto per la prima volta nella replica ed è pertanto irricevibile, è inconferente.
paragrafo 12
Secondo le più elementari regole di prudenza, la ricorrente avrebbe dovuto astenersi dall'assumere impegni definitivi il 17 febbraio 1978, ed aveva senz'altro il diritto di farlo senza dover pagare la minima indennità di disdetta.
paragrafo 13
Per quanto riguarda il nesso di causalità, la Commissione ricorda di aver già dimostrato nel controricorso che non vi è alcuna relazione tra l'errore d'interpretazione commesso dai suoi uffici ed il danno lamentato, il quale, ammesso che sussista, è dovuto alla leggerezza con cui la ricorrente ha assunto oneri finanziari ch'essa giudica ora sproporzionati rispetto al suo reddito.
paragrafo 14
Quanto al risarcimento preteso, la Commissione osserva che la ricorrente non produce elementi che provino ch'essa si trovi nella quasi impossibilità di onorare i suoi impegni e che la mancata firma del primo contratto di prestito, il 17 febbraio 1978, l'avrebbe costretta a pagare un'indennità di disdetta.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
La ricorrente, rappresentata dall'avvocato E. Lebrun, del foro di Bruxelles, e la Commissione della Comunità europee, rappresentata dall'avvocato D. Jacob, del foro di Bruxelles, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 4 ottobre 1979.
paragrafo 2
Su invito della Corte, la ricorrente ha prodotto vari documenti che integrano quelli già depositati e concernenti le condizioni in base alle quali essa ha contratto il mutuo cui si richiama per giustificare la domanda di risarcimento.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 22 novembre 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
II ricorso mira, in via principale, all'annullamento della decisione con cui la Commissione ha privato la ricorrente, dal 1o febbraio 1978, dell'indennità di dislocazione contemplata dall'art. 69 dello Statuto del personale delle Comunità europee, e, in subordine, ad ottenere comunque il versamento di detta indennità fino al momento in cui la ricorrente avrà rimborsato un prestito ch'essa asserisce di aver contratto tenendo conto delle entrate procuratele, fra l'altro, dalla stessa indennità, oppure la condanna della Commissione a versarle, come risarcimento danni, una somma equivalente.
punto 2
La ricorrente, cittadina britannica per nascita, contraeva matrimonio in Belgio, l'8 aprile 1970, con un cittadino belga e pertanto acquistava automaticamente la cittadinanza belga. Essa aveva la possibilità di rinunciarvi, effettuando un'apposita dichiarazione nella forma prescritta dal diritto belga, ma non si avvaleva di tale facoltà e, di conseguenza, acquistava definitivamente la cittadinanza belga senza tuttavia perdere la cittadinanza britannica.
punto 3
Al momento della sua entrata in servizio presso le Comunità europee, nel marzo 1967, la ricorrente possedeva i requisiti per fruire dell'indennità di dislocazione, che le veniva in effetti versata ininterrottamente fino a quando essa poneva fine al suo rapporto d'impiego rassegnando le dimissioni con effetto dal 19 giugno 1972.
punto 4
Il 1o dicembre 1977 essa veniva nuovamente assunta dalle Comunità europee a Bruxelles. L'ufficio competente della Commissione le attribuiva inizialmente l'indennità di dislocazione; poco tempo dopo, però, esso decideva che, in ragione della cittadinanza belga acquistata col matrimonio, la ricorrente non possedeva più i requisiti per fruire di tale indennità e le comunicava che questa le veniva tolta a partire dal febbraio 1978.
SENTENZA › In diritto › Sulla domanda di annullamento
punto 5
A sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata, la ricorrente deduce in via principale la violazione dell'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto nonché del principio generale di uguaglianza e, in subordine, la violazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), dello stesso allegato
punto 6
A norma dell'art. 62 dello Statuto, la retribuzione dei dipendenti di ruolo comprende «lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità». Fra queste ultime l'art. 69 contempla l'indennità di dislocazione, che viene attribuita alle condizioni stabilite dall'art. 4, n. 1, dell'allegato VII dello Statuto. In base a questa norma, l'indennità è dovuta
«a) al funzionario:
che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e,
che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l'applicazione della presente disposizione non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per una organizzazione internazionale;
b) al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di una organizzazione internazionale».
punto 7
L'art. 21, n. 2, del regolamento del Consiglio 2 maggio 1978, n. 912 (GU n. L 119, pag. 1) ha integrato il citato art. 4, fra l'altro, con il paragrafo n. 3, avente efficacia retroattiva dal 1o luglio 1972 in forza dell'art. 35, 2o comma, dello stesso regolamento. Il n. 3 dispone che «nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, il funzionario che, per matrimonio, abbia acquisito d'ufficio e senza possibilità di rinunciarvi la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, è equiparato al funzionario di cui al paragrafo 1, lett. a), primo trattino».
SENTENZA › In diritto › Sulla domanda di annullamento › Sulla violazione dell'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto, e del principio di uguaglianza
punto 8
A norma dell'art. 4, n. 1, lett. a), primo trattino, dell'allegato VII dello Statuto, l'indennità di dislocazione è concessa al dipendente «che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio».
punto 9
Nella sentenza 20 febbraio 1975 (causa 21/74, Airola, Racc. pag. 221), la Corte ha affermato che, in base al principio generale che vieta di trattare i dipendenti in modo diverso, senza che ciò sia oggettivamente giustificato, a seconda del sesso, il citato art. 4, n. 1, lett. a), primo trattino, va interpretato nel senso che il dipendente che fruisca dell'indennità di dislocazione perché non ha la cittadinanza dello Stato in cui si trova la sede di servizio non può essere privato di tale indennità qualora, a seguito del matrimonio con una persona avente la cittadinanza del suddetto Stato, acquisti ipso iure e senza possibilità di rinunciarvi la cittadinanza del coniuge.
punto 10
In un'altra sentenza, pronunziata lo stesso giorno nella causa 37/74, Van den Broeck (Racc. pag. 235), la Corte ha però precisato che l'art. 4, n. 1, lett. a), primo trattino, si applica nel caso in cui una dipendente, pur potendo rinunciare alla cittadinanza acquistata col matrimonio, preferisca non avvalersi di tale facoltà.
punto 11
Secondo la ricorrente, la suddetta disposizione va interpretata, alla luce di tale giurisprudenza, nel senso che essa le consente di conservare il diritto all'indennità di dislocazione anche se non si è avvalsa della facoltà di rinunciare alla cittadinanza belga acquistata col matrimonio. A suo avviso, il fatto di aver conservato la cittadinanza britannica costituisce un motivo sufficiente perché l'indennità di dislocazione continui ad esserle versata.
punto 12
Questo argomento va disatteso. Infatti, sin dal momento in cui l'interessata ha avuto la possibilità di rinunciare alla cittadinanza che la priva del diritto all'indennità di dislocazione, non sussiste alcun motivo, inerente agli scopi che hanno giustificato il versamento di questa indennità, per il quale non si debba tener conto del fatto che, con un atto di volontà conseguente al matrimonio, ma da questo distinto, essa ha deciso di assumere la cittadinanza dello Stato in cui si trova la sua sede di servizio.
punto 13
La ricorrente sostiene in secondo luogo che, nel caso in cui, in seguito al matrimonio, una dipendente, pur acquistando una nuova cittadinanza, conservi la cittadinanza originaria, che le dà diritto all'indennità di dislocazione, quest'ultima cittadinanza dev'essere considerata preponderante e quindi l'indennità deve continuare ad essere versata; questa dovrebbe essere comunque la soluzione quando la cittadinanza originaria risulti, in pratica, «effettiva» rispetto a quella acquistata col matrimonio.
punto 14
Alla nozione di cittadinanza effettiva si fa principalmente ricorso in diritto internazionale privato per risolvere i conflitti positivi di cittadinanze. Questa nozione non può essere trasposta in una materia estranea agli scopi per i quali è stata elaborata, in particolare nella sfera d'applicazione dello Statuto del personale delle Comunità, al fine di determinare il diritto di fruire dell'indennità di dislocazione, laddove questo diritto è negato, a parte l'eccezione espressamente contemplata all'art. 4, n. 1, lett. b), al dipendente che sia cittadino dello Stato in cui si trova la sua sede di servizio.
punto 15
Del resto, anche se si accogliesse il punto di vista della ricorrente, si dovrebbe constatare che questa non ha dimostrato di essere considerata in Gran Bretagna come «patrial». Ora, secondo la dichiarazione del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine «cittadini» — allegata all'Atto finale del 22 gennaio 1972, relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alle Comunità europee — il termine «cittadino» («national») designa, per quanto concerne il Regno Unito, unicamente i «patrials» ed i gebeltarichiani.
punto 16
La ricorrente assume inoltre che nel caso dei dipendenti aventi doppia cittadinanza, la cittadinanza da prendere in considerazione per l'attribuzione dell'indennità di dislocazione dev'essere quella di cui le istituzioni hanno tenuto conto ai fini dell'assunzione e della carriera dell'interessato. Essa sottolinea in proposito di essere sempre stata considerata dalle istituzioni comunitarie cittadina britannica.
punto 17
Questo argomento non può essere accolto. L'indennità di dislocazione viene attribuita indipendentemente dalle condizioni in cui si svolge la carriera dei vari dipendenti, di ruolo e non, le quali, a loro volta, devono prescindere da considerazioni inerenti alla cittadinanza.
SENTENZA › In diritto › Sulla domanda di annullamento › Sulla violazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), dell'allegato VII dello Statuto
punto 18
A norma dell'art. 4, n. 1, lett. b), dell'allegato VII dello Statuto, l'indennità di dislocazione spetta «al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale».
punto 19
La ricorrente non ha provato di aver mai soddisfatto le condizioni di fatto alle quali la disposizione sopra citata subordina l'attribuzione dell'indennità di dislocazione.
punto 20
Peraltro, l'interpretazione ch'essa propone di dare alla stessa disposizione, per. ottenerne l'applicazione a suo favore, e che è intesa ad equiparare il periodo in cui essa ha prestato servizio ed ha risieduto in Belgio, prima della sua seconda assunzione, ad un periodo di permanenza fuori del Belgio, in ragione del fatto che detta residenza era motivata dalla sua attività lavorativa alle dipendenze della Comunità, fa dire a tale disposizione il contrario di quanto essa espressamente stabilisce ed è incompatibile con la sua lettera e con i suoi scopi.
SENTENZA › In diritto › Sulla domanda di annullamento › Sulla domanda intesa ad ottenere il versamento temporaneo dell'indennità di dislocazione o il risarcimento del danno
punto 21
Per giustificare questa domanda — che in sostanza costituisce una vera e propria domanda di risarcimento — la ricorrente dichiara di avere contratto un prestito, per l'acquisto di un'abitazione, basandosi sul livello del proprio reddito determinato, fra l'altro, dall'indennità di dislocazione, e sostiene che l'istituzione convenuta, attribuendole inizialmente, all'atto della sua seconda assunzione, tale indennità e successivamente cessandone il versamento, ha sconvolto i suoi piani ed ha pertanto commesso un illecito di cui è tenuta a riparare le conseguenze.
punto 22
Anche questa domanda va respinta. Non si può, infatti, ritenere che l'amministrazione commetta un illecito o agisca in modo da far sorgere la propria responsabilità perché rettifica una situazione illegittima.
punto 23
Inoltre, dalle memorie depositate nell'ambito della fase scritta e dai documenti prodotti dalla ricorrente in udienza risulta che essa ha assunto gli impegni finanziari relativi al prestito cui si richiama quando l'indennità controversa le era già stata tolta.
punto 24
Poiché i mezzi dedotti dalla ricorrente sono stati disattesi, il ricorso dev'essere respinto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La ricorrente, che è rimasta soccombente, va pertanto condannata alle spese.
paragrafo 2
Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è respinto.
2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.
Firme
O'Keeffe
Mertens de Wilmars
Koopmans
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 dicembre 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima Sezione
A. O'Keeffe