Sez. 2, Sentenza n. 5143 del 23/08/1986 (Rv. 447767 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - IN GENERE - PROVA AMMESSA PER ERRORE - REVOCA DELLA ORDINANZA DI AMMISSIONE - LIMITI - INSUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - IN GENERE - PROVA AMMESSA PER ERRORE - REVOCA DELLA ORDINANZA DI AMMISSIONE - LIMITI - INSUSSISTENZA.*
Il principio secondo cui le nullità e decadenze relative alla prova testimoniale sono stabilite non per motivi di ordine pubblico, ma a tutela esclusiva degli interessi delle parti, sicché, in difetto di tempestiva opposizione dell'interessato, esse restano sanate per acquiescenza, riguarda soltanto le nullità e decadenze previste per la prova testimoniale dall'art. 244 cod. proc. civ. (modalità di deduzione e assunzione della prova, indicazione dei testimoni e loro capacità a testimoniare) e non è, quindi, estensibile alla ipotesi della prova testimoniale erroneamente ammessa. Pertanto, in tale ipotesi, non verificandosi alcuna nullità o decadenza, né la conseguente possibilità di sanatoria per acquiescenza della parte interessata, al giudice è sempre consentito disporre, anche d'ufficio, la revoca dell'ordinanza ammissiva della prova stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)