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Sez. 2, Sentenza n. 2101 del 08/03/1997 (Rv. 502898 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE | Inammissibilità per contrasto con norma facente divieto di prova testimoniale - Mancata tempestiva opposizione della controparte - Sanatoria - Esclusione - Eccezione della stessa dopo l' espletamento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502898-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE

L'inammissibilità di una prova testimoniale per contrasto con le norme che la vietano (artt. 2722 e 2725 cod. civ.) non è sanata dalla mancata tempestiva opposizione della parte interessata perché la sanatoria per acquiescenza riguarda soltanto le decadenze e nullità previste per la prova testimoniale dall'art. 244 cod. proc. civ. (modalità di deduzione e assunzione della prova, indicazione dei testimoni e loro capacità a testimoniare), e non anche la prova testimoniale erroneamente ammessa; conseguentemente la relativa eccezione può essere utilmente formulata anche dopo l'espletamento della prova vietata (nella specie con i motivi di appello, mentre l'assunzione era avvenuta in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 205

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)