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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 22 gennaio 1981, causa 58/80

Decisione
decisa il 1981-01-22
ECLI
ECLI:EU:C:1981:17

Epigrafe

Nel procedimento 58/80, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dallo Højesteret (Corte suprema danese) nella causa dinanzi ad esso pendente fra Dansk Supermarked A/S, con sede in Aarhus, e A/S Imerco, con sede in Glostrup (Copenaghen), domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 85 del Trattato CEE e del regolamento della Commissione 22 marzo 1967, n. 67, riguardante l'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato a delle categorie di accordi d'esclusiva, con riguardo alle leggi danesi in materia di diritti d'autore, di diritto al marchio e di concorrenza sleale, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori P. Pescatore, presidente di Sezione; A. Touffait e O. Due, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
La società per azioni A/S Imerco, impresa danese di casalinghi all'ingrosso, con sede in Glostrup (Copenaghen), i cui azionisti sono dei commercianti di casalinghi, al tempo stesso clienti dell'impresa, nel 1978 celebrava il cinquantesimo anniversario della propria fondazione. In tale occasione essa ordinava alla James Broadhurst & Sons Ltd., produttrice di ceramiche con sede nel Regno Unito, un certo numero di servizi di ceramica, recanti l'immagine di castelli danesi nonché, a tergo, un'iscrizione con una corona, consistente nella data 1978 e nelle parole «50o anniversario Imerco».
paragrafo 2
La decorazione era stata scelta e proposta dall'Imerco, la quale aveva fornito alla Broadhurst delle fotografie e delle incisioni di castelli danesi; i disegni definitivi venivano eseguiti, in base a tali indicazioni, dalla Broadhurst.
paragrafo 3
L'Imerco aveva stabilito che detti servizi fossero smerciati, in Danimarca, esclusivamente dai propri azionisti e vi aveva fatto un'ampia campagna pubblicitaria.
paragrafo 4
L'Imerco aveva imposto alla Broadhurst, per la fabbricazione, requisiti qualitativi molto rigorosi; di conseguenza, al termine del processo produttivo, venivano scartati circa mille servizi scompagnati. Onde evitare la loro vendita in Danimarca, l'Imerco aveva convenuto con la Broadhurst che questa li vendesse direttamente, ma non nei paesi scandinavi. La Broadhurst vendeva effettivamente un certo numero di tali servizi a grossisti del Regno Unito, col divieto di rivenderli in Danimarca.
paragrafo 5
La Dansk Supermarked A/S, con sede in Aarhus, acquistava tuttavia, attraverso un rivenditore danese che li aveva a sua volta acquistati nel Regno Unito, 300 di detti servizi scompagnati, composti ed imballati diversamente da quelli forniti alla Imerco. La Dansk Supermarked li metteva in vendita nei propri grandi magazzini.
paragrafo 6
Ad istanza dell'Imerco, un provvedimento provvisorio del by- og herredsret (pretore) di Aarhus, in data 22 giugno 1978, indi una sentenza del Sø- og Handelsret (tribunale commerciale) di Copenaghen, in data 19 marzo 1979, vietavano alla Dansk Supermarked la vendita dei servizi di cui trattasi.
paragrafo 7
Il tribunale commerciale dichiarava che il comportamento della Dansk Supermarked era in contrasto con la legge danese 14 giugno 1974, n. 297, in materia di vendita commerciale, e, più precisamente, con gli artt. 1 e 5 di essa, i quali recitano :
paragrafo 8
Art. 1 : La legge si applica alle attività industriali e commerciali del settore privato ed alle attività del settore pubblico che possono essere ad esse equiparate. Nell'ambito di tali attività, non si possono compiere atti in contrasto con gli usi in vigore nel settore dello smercio regolare. Art. 5: Gli operatori sul mercato non possono usare i marchi d'identificazione commerciale né altri segni distintivi che non siano di loro spettanza, né usare i propri segni distintivi in modo atto a creare confusione con quelli di altre imprese.
paragrafo 9
Il tribunale non ha ritenuto necessario accertare se fossero state del pari violate le leggi sul diritto d'autore o sul diritto al marchio; per quanto riguarda il diritto d'autore, esso ha tuttavia dichiarato che potrebbero essere eventualmente auspicabili ulteriori informazioni.
paragrafo 10
Il 10 aprile 1979 la Dansk Supermarked impugnava la sentenza del tribunale commerciale dinanzi allo Højesteret. A sostegno dell'appello essa invocava in particolare gli artt. 30 e 85 del Trattato CEE nonché il regolamento della Commissione 22 marzo 1967, n. 67, riguardante l'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato ad alcune categorie di accordi d'esclusiva (GU pag. 849), prorogato dal regolamento della Commissione 8 dicembre 1972, n. 2591 (GU n. L 276, pag. 15). Dette disposizioni osterebbero a che le leggi danesi invocate dall'Imerco impediscano le importazioni parallele.
paragrafo 11
Con ordinanza 14 febbraio 1980 lo Højesteret, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, ha sospeso il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunziata, in via pregiudiziale, sulla seguente questione:
paragrafo 12
Se eventuali disposizioni del Trattato CEE o atti giuridici emanati per l'attuazione dello stesso escludano, nel caso di specie, l'applicazione delle leggi danesi sul diritto d'autore, sui marchi e sulla disciplina del mercato.
paragrafo 13
L'ordinanza dello Højesteret è stata registrata nella cancelleria della Corte il 18 febbraio 1980.
paragrafo 14
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, osservazioni scritte sono state depositate, il 27 marzo 1980, dalla Dansk Supermarked A/S, appellante nella causa principale, con l'aw. Morten Henriksen, del foro di Aarhus; il 23 aprile dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Hans Peter Hartvig e Götz zur Hausen, membri del suo ufficio legale, e il 12 maggio 1980 dalla A/S Imerco, appellata nella causa principale, con l'aw. Helge Hassel, del foro di Copenaghen.
paragrafo 15
La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 16
Con ordinanza 18 giugno 1980 la Corte, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2 del proprio regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa alla Seconda Sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte

paragrafo 1
La Dansk Supermarked AIS, appellante nella causa principale, rileva che il divieto di qualsiasi forma di limitazione degli scambi, fra gli Stati membri, di merci legalmente offerte in vendita nell'ambito del mercato comune ha importanza capitale per il conseguimento degli scopi del Trattato CEE. L'acquirente che deve prendere una decisione deve poter essere assolutamente certo che la merce messa in circolazione da chi gode del diritto di distribuzione esclusiva, del diritto al marchio o di un altro diritto possa continuare ad essere liberamente smerciata in qualsivoglia Stato membro.
paragrafo 2
È in proposito irrilevante che, nella presente fattispecie, la partita di merci sia stata divisa in base alla qualità; conside-razioni di questo genere consentirebbero di limitare la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune ai prodotti che presentano differenze insignificanti. Ne potrebbe derivare che qualsiasi differenza fra le partite di merci, per quanto minima, osterebbe all'applicazione delle norme che si propongono di garantire la libera circolazione delle merci.
paragrafo 3
È del pari inammissibile che una merce, sia pure fabbricata per un determinato acquirente, possa sottrarsi all'applicazione di dette norme qualora di fatto sia stata posta in vendita, col consenso dell'acquirente, in uno Stato che fa parte del mercato comune.
paragrafo 4
La A/S Imerco, appellata nella causa principale, sostiene che le leggi danesi che disciplinano materie dell'importanza della vendita commerciale, del diritto d'autore e del diritto al marchio devono poter essere applicate nella causa principale, a meno che non sia assolutamente chiaro che il Trattato CEE o gli atti giuridici emanati per la sua attuazione prevalgono sulle disposizioni legislative nazionali di valore generale.
paragrafo 5
L'art. 30 del Trattato CEE riguarda le restrizioni quantitative all'importazione o misure analoghe; non si può assolutamente applicare alla situazione che costituisce oggetto della causa principale.
paragrafo 6
L'art. 85 è del pari inapplicabile, essenzialmente per il fatto che si tratta nella fattispecie di una merce prodotta in seguito ad un ordine particolare, che possiede caratteristiche prescritte dall'Imerco e che è destinata ad essere usata in una occasione ben precisa; non si tratta quindi affatto di una merce offerta in vendita in una situazione normale.
paragrafo 7
L'art. 85 è inoltre dichiarato inapplicabile, ai contratti della natura di quello stipulato dalla Imerco con la Broadhurst, dall'art. 1, n. 1, lett. a), del regolamento n. 67/67.
paragrafo 8
È inammissibile che il Trattato CEE faccia ostacolo all'applicazione delle norme legislative relative al commercio che si propongono di garantire che le imprese del mercato comune osservino gli usi commerciali basati sulla lealtà.
paragrafo 9
La Commissione ricorda le principali disposizioni legislative danesi cui si riferisce la questione posta dallo Højesteret, cioè: la legge 15 aprile 1975, n. 130, sul diritto d'autore per le opere letterarie e artistiche, emendata dalla legge 12 giugno 1975, n. 250, e dalla legge 8 giugno 1977, n. 240; la legge 11 giugno 1959, n. 211, sul diritto al marchio, emendata dalla legge 10 maggio 1967, n. 151; la legge 14 giugno 1974, n. 297, in materia di disciplina del mercato, emendata dalla legge 8 giugno 1977, n. 252.
paragrafo 10
Per quanto riguarda la questione pregiudiziale, la Commissione formula essenzialmente le seguenti osservazioni:

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte › Quanto alla formulazione della questione

paragrafo 1
La Corte di giustizia non può pronunziarsi sull'applicazione del diritto comunitario ad un caso concreto. Dal fascicolo e dal contesto si può tuttavia desumere la questione d'interpretazione, più astratta, che il giudice nazionale desidera veder risolta e che può essere formulata come segue:
paragrafo 2
Se norme di diritto comunitario ostino a che una ditta, in forza del diritto d'autore, del diritto al marchio o delle norme sulla disciplina del mercato, possa impedire, in uno Stato membro, lo smercio di merci che sono state messe in circolazione col suo consenso in un altro Stato membro.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte › Quanto alle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle merci

paragrafo 1
a) Il divieto di smerciare una merce importata da un altro Stato membro costituisce incontestabilmente una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato; i servizi di ceramica, che costituiscono delle merci nelle quali si concreta la creazione dell'autore, sono soggetti, come qualsiasi altra merce, a detta disposizione. Il fatto che la merce di cui trattasi sia stata prodotta in uno stabilimento inglese, con caratteristiche stabilite dall'Imerco, e non sia stata offerta in vendita al pubblico in generale è del tutto irrilevante: tutti i servizi, di prima o di seconda scelta, sono stati destinati a costituire oggetto, ed hanno effettivamente costituito oggetto, di negozi commerciali. Sorge unicamente la questione se il divieto di smercio possa essere legittimato dall'art. 36 del Trattato CEE; la questione va esaminata alla luce del diritto d'autore, del diritto al marchio e dei diritti derivanti dalle norme sulla disciplina del mercato. b) Appare logico trattare il diritto d'autore, benché non sia nominato nell'art. 36 del Trattato, ai fini di questa disposizione, nello stesso modo della proprietà industriale e commerciale, dato che l'opera dell'autore si è concretata negli esemplari prodotti che costituiscono oggetto di negozi commerciali. L'art. 36 non consente di opporsi, invocando il diritto d'autore, allo smercio di prodotti che siano stati posti in vendita col consenso dell'autore. Si desume molto chiaramente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che né il diritto al marchio né il diritto al brevetto né il diritto esclusivo riguardante i supporti sonori possono essere invocati per vietare lo smercio, in uno Stato membro, di prodotti posti in vendita, in un altro Stato membro, col consenso del titolare del diritto. Questa giurisprudenza, che effettua una distinzione fra l'esistenza del diritto e il suo esercizio, si basa essenzialmente sul principio che la messa in vendita lecita del prodotto tutelato esaurisce il diritto di esercitare il diritto di proprietà industriale e commerciale per i prodotti messi in vendita nell'ambito del mercato comune. Il prodotto messo lecitamente sul mercato in uno Stato membro viene considerato come posto in vendita in tutti gli Stati membri. Questa massima, che si desume dal diritto comunitario, si applica del pari nell'ambito del diritto d'autore, qualora l'autore sfrutti la propria opera mediante la produzione e lo smercio di un prodotto in cui l'opera si è concretata. La sentenza di un giudice nazionale che vieti lo smercio di merci lecitamente poste in vendita in un altro Stato membro costituisce una misura equivalente ad una restrizione quantitativa. Il fatto che l'Imerco abbia autorizzato lo smercio del servizio di seconda scelta solo previa limitazione territoriale non modifica affatto questa conclusione. I prodotti sono stati messi in circolazione nel Regno Unito col consenso della Imerco; questa messa in vendita nel Regno Unito esaurisce il diritto per i pezzi messi in circolazione. Dato che la Comunità costituisce uno spazio economico unico, la limitazione territoriale del consenso dell'autore non è possibile nell'ambito della Comunità stessa, nello stesso modo in cui è impossibile nell'ambito di uno Stato membro. c) Anche nella denegata ipotesi in cui l'apposizione del nome della ditta «Imerco» sui pezzi del servizio di seconda scelta potesse essere considerata come costituente un marchio di tale ditta si dovrebbe tener presente che l'art. 36 del Trattato CEE non consente che il diritto al marcbio sia usato per opporsi alla importazione di merci poste in vendita in un altro Stato membro col consenso del titolare del marchio; questa conclusione si desume chiaramente dalla giurisprudenza della Corte. Una siffatta possibilità di vietare le importazioni non fa parte dell'oggetto specifico del diritto al marchio. Quando il prodotto viene messo in circolazione dal titolare stesso o col suo consenso, non si può parlare di abuso o di contraffazione del marchio. Il divieto d'importazione, al pari del divieto di smercio nello Stato membro in cui il prodotto è stato importato, che consentirebbe di isolare i mercati nazionali e di porre quindi in opera una restrizione nel commercio fra Stati membri, non è necessario per garantire al titolare del marchio la tutela della parte essenziale del suo diritto esclusivo. L'esistenza di una differenza di qualità fra i due servizi non è una ragione sufficiente per giustificare l'isolamento dei mercati. Il produttore, se usa il marchio per varie qualità di prodotti in vari Stati membri, non può opporsi alla libera circolazione dell'una o dell'altra qualità nell'ambito della Comunità invocando il proprio diritto al marchio. È proprio questo il caso nostro, dato che le differenze di qualità non sono affatto insolite nel campo dei servizi di ceramica. d) La nozione di «tutela della proprietà industriale e commerciale», di cui all'art. 36 del Trattato, può essere interpretata come inclusiva di provvedimenti destinati a combattere le pratiche di concorrenza sleale. I divieti o le restrizioni basate sulle disposizioni in fatto di concorrenza sleale devono tuttavia essere «giustificati» ai sensi di dette disposizioni, cioè essere necessari per tutelare l'attività commerciale di cui trattasi. Oggetto specifico della repressione della concorrenza sleale è la tutela dei concorrenti contro le pratiche sleali e la tutela dei consumatori contro le frodi. Questo oggetto specifico va fatto salvo, ma l'ampiezza della tutela deve per quanto possibile rimanere compatibile con le esigenze della libera circolazione delle merci; a parte ciò, il provvedimento non deve costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri. Lo smercio, ad opera di un terzo, di un prodotto che sia stato fabbricato per ordine di una ditta e che sia stato indi posto in vendita dal produttore, col consenso della ditta stessa, non può essere considerato in sé come irregolare o fraudolento e atto a giustificare un ostacolo per la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune. L'accordo circa la distribuzione della merce, stipulato da terzi, non può rendere irregolare l'importazione di una merce che sia stata messa in circolazione in modo lecito nell'altro Stato membro. Il fatto che il venditore sia così in grado di trarre profitto dalla pubblicità pagata dall'altra ditta è irrilevante; questo fenomeno non ha nulla di straordinario. L'art. 5 della legge danese ha piuttosto lo scopo di proteggere la reputazione commerciale di un concorrente. In proposito, va rilevato che lo smercio dei servizi di seconda scelta non è nocivo per la reputazione dell'Imerco: questa ha consentito la vendita dei servizi di seconda scelta nel Regno Unito e, in via generale, lo smercio di un servizio di seconda scelta non può nuocere alla reputazione del produttore. Il fatto di evitare la concorrenza di un altro imprenditore, atta ad attirare gli acquirenti ed a distoglierli dalle ditte socie dell'Imerco, non rientra nell'oggetto specifico delle disposizioni destinate ad evitare la concorrenza sleale.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte › Quanto alle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza

paragrafo 1
a) Le disposizioni del Trattato sulla libera circolazione delle merci, di per sé, ostano alla sentenza di un tribunale nazionale che vieti lo smercio di merci messe in circolazione in uno Stato membro col consenso della ditta interessata e che miri a impedire la loro vendita in un altro Stato membro; l'esame delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza non è quindi assolutamente necessario. b) Spetta al giudice nazionale stabilire se la questione della validità dell'accordo fra la Broadhurst e la Imerco alla luce dell'art. 85 del Trattato possa influire sulla valutazione del comportamento della Dansk Supermarked. Il contratto fra la Imerco e la Broadhurst non è un contratto di distribuzione esclusiva; in ogni caso, spetta al giudice nazionale stabilire la validità di tale accordo. In proposito, si deve tener presente che l'accordo che contenga il divieto di esportare ricade sotto l'art. 85, n. 1, del Trattato se implica una restrizione rilevante della concorrenza e se è atto a pregiudicare in modo rilevante il commercio fra Stati membri; per stabilirlo, l'accordo va posto nel suo contesto reale e va preso in considerazione il complesso degli aspetti di diritto e di fatto; si deve in particolare valutare la posizione che le parti dell'accordo occupano sul mercato di cui trattasi, la natura e la quantità dei prodotti in questione, il numero dei partecipanti e il contesto economico e giuridico dell'accordo. c) Qualora, contrariamente all'opinione della Commissione, il giudice nazionale ritenesse che l'accordo fra l'Imerco e la Broadhurst, per quanto riguarda i servizi di seconda scelta, costituisce un accordo di distribuzione esclusiva che ricade sotto il divieto dell'art. 85, n. 1, ci si dovrebbe chiedere se l'accordo stesso non sia cionondimeno valido in forza del regolamento della Commissione n. 67/67. Orbene, l'art. 2, n. 1, del regolamento non ammette che un accordo implichi il divieto di esportare i prodotti in un altro Stato membro; l'art. 3, lett. b), non consente l'esenzione per categorie qualora, come nella presente fattispecie, i contraenti restringano la possibilità, per gli intermediari o per gli utilizzatori, di procurarsi i prodotti contemplati dal contratto presso altri rivenditori nell'ambito del mercato comune. L'accordo di cui trattasi non può quindi fruire dell'esenzione di cui all'art. 1, n. 1, del regolamento n. 67/67.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte › Conclusioni

paragrafo 1
La questione posta dallo Højesteret va risolta come segue:
paragrafo 2
È incompatibile con le disposizioni del Trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci (artt. 30 e segg.) il fatto che una ditta, basandosi sul diritto d'autore, sul diritto al marchio o sulle disposizioni relative alla disciplina del mercato, possa impedire, in uno Stato membro, lo smercio di merci che siano state messe in circolazione col suo consenso in un altro Stato membro.

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
L'impresa Dansk Supermarked A/S, appellante nella causa principale, con l'avv. Morten Henriksen, l'impresa A/S Imerco, appellata nella causa principale, con l'aw. Helge Hassel, la Commissione, rappresentata dal sig. Hans Peter Hartvig, e il Governo del Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. Per Lachmann, consigliere presso il Ministero degli affari esteri, hanno svolto le proprie osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti posti dalla Corte all'udienza del 16 ottobre 1980.
paragrafo 2
La Dansk Supermarked ha fra l'altro fatto presente che le norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune ostano all'applicazione della legislazione danese sul diritto d'autore, sul diritto al marchio o sulla disciplina del mercato e che l'Imerco non poteva far valere alcun motivo adeguato per giustificare una deroga a dette norme.
paragrafo 3
L'Imerco, da parte sua, ha sostenuto che l'applicazione del principio della libera circolazione delle merci non è necessariamente incompatibile con talune norme di diritto interno, particolarmente in materia di tutela contro la concorrenza sleale; la Corte dovrebbe risolvere la questione sollevata dal giudice a quo nel senso che le disposizioni del Trattato CEE e gli atti adottati per la loro attuazione non escludono l'applicazione del diritto nazionale sul diritto d'autore, sui marchi commerciali e sulla disciplina del mercato; tale applicazione non può, tuttavia, implicare infrazioni delle norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci.
paragrafo 4
La Commissione ha espresso l'opinione secondo cui i presupposti che possano giustificare una deroga al divieto delle restrizioni quantitative di cui all'art. 30 del Trattato non ricorrono nella causa principale.
paragrafo 5
Il Governo danese ha sottolineato che le merci oggetto di importazioni parallele non possono collocarsi, sul mercato danese, in situazione più favorevole di quella delle merci nazionali, per quanto riguarda l'osservanza delle condizioni poste dalla legge sulla disciplina del mercato; d'altronde, l'obbligo di contrassegnare una certa merce, in particolare una merce di seconda scelta, in un determinato modo non deve necessariamente considerarsi come una restrizione quantitativa all'importazione o una misura d'effetto equivalente. Questi due problemi rientrano sostanzialmente nella competenza del giudice nazionale.
paragrafo 6
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 20 novembre 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 14 febbraio 1980, pervenuta in cancelleria il 18 dello stesso mese, lo Højesteret (Corte suprema danese) ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente, in sostanza, sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, onde stabilire se talune disposizioni della legislazione nazionale relative al diritto d'autore, al diritto al marchio e alla disciplina del mercato si applichino a merci importate da un altro Stato membro.
punto 2
Dal fascicolo risulta che l'impresa Imerco A/S, appellata nella causa principale, che raggruppa commercianti danesi di casalinghi, ordinava nel Regno Unito, in occasione della celebrazione, nel 1978, del 50o anniversario della propria fondazione, un servizio di ceramica i cui pezzi recano l'immagine di castelli reali danesi e, a tergo, la ragione sociale della Imerco e la menzione del suo 50o anniversario. La vendita esclusiva di tale servizio era riservata agli azionisti della Imerco. Questa aveva convenuto con il fabbricante inglese che i pezzi di «seconda scelta», che, dati i criteri di selezione applicati, rappresentavano approssimativamente il 20 % della produzione del servizio, potessero essere venduti dallo stesso fabbricante nel Regno Unito, ma non dovevano in alcun caso essere esportati in Danimarca o in altri paesi scandinavi.
punto 3
La Dansk Supermarked A/S, appellante nella causa principale, proprietaria di più supermercati, essendo riuscita a procurarsi attraverso intermediari un certo numero di servizi posti in commercio nel Regno Unito, li metteva in vendita in Danimarca a prezzi notevolmente inferiori a quelli dei servizi venduti dagli azionisti della Imerco. Non risulta dal fascicolo se i servizi di cui trattasi fossero stati venduti nel Regno Unito come «seconda scelta», in ogni caso, i clienti della Dansk Supermarked non sembrano essere stati al corrente di questa circostanza.
punto 4
Poiché la Dansk Supermarked rifiutava di ritirare i servizi dalla vendita in seguito a proteste della società Imerco, questa adiva il byret di Århus ed otteneva, in data 22 giugno 1978, un provvedimento provvisorio, con cui si vietava alla Dansk Supermarked la vendita dei servizi di cui trattasi.
punto 5
Con sentenza 19 marzo 1979, il Sø- og Handelsret (Tribunale commerciale) di Copenaghen confermava detto divieto, motivando che la Dansk Supermarked aveva agito in contrasto con i correnti usi commerciali e violato gli artt. 1 e 5 della legge relativa alla disciplina del mercato (lov om markedsføring) 14 giugno 1974, n. 297. Il giudice non riteneva necessario statuire pure sull'eventuale violazione della legislazione nazionale relativa al diritto d'autore e ai marchi di fabbrica, del pari fatta valere dalla Imerco. Quanto alle disposizioni del diritto comunitario, e cioè gli artt. 30 e 85 del Trattato CEE, nonché il regolamento 22 marzo 1967, n. 67 (GU, pag. 849), che la Dansk Supermarked aveva invocato a sua difesa, il giudice non le prendeva in considerazione, ritenendo che il divieto imposto alla Dansk Supermarked non fosse tale da costituire un ostacolo per la libra circolazione delle merci fra gli Stati membri della Comunità.
punto 6
La Dansk Supermarked impugnava detta decisione avanti lo Højesteret, deducendo che le summenzionate disposizioni del diritto comunitario ostano all'applicazione della legge danese relativa alla disciplina del mercato, in forza della quale 1o Sø- og Handelsret aveva vietato la vendita dei servizi di cui trattasi. E al fine di statuire su questa vertenza che lo Højesteret ha sottoposto alla Corte la seguente questione: «Se eventuali disposizioni del Trattato CEE o atti giuridici emanati per l'attuazione dello stesso escludano, nel caso di specie, l'applicazione delle leggi danesi sul diritto d'autore, sui marchi e sulle pratiche commerciali».
punto 7
Dal fascicolo risulta che, con tale questione, lo Højesteret vuole accertare se, e a quali condizioni, le disposizioni del Trattato CEE possano eventualmente ostare all'applicazione della legislazione nazionale relativa, in primo luogo, al diritto d'autore e al diritto al marchio e, in secondo luogo, alle disposizioni relative alle pratiche commerciali che costituiscono oggetto della legge 14 giugno 1974, n. 297, già menzionata.
punto 8
Le disposizioni del Trattato che riguardano questa materia sono l'art. 30, relativo all'abolizione delle restrizioni quantitative all'importazione e delle misure d'effetto equivalente, nonché l'art. 36, nella parte relativa di diritti di tutela della proprietà industriale e commerciale. Viceversa, dal fascicolo risulta che la causa principale non investe le disposizioni del diritto comunitario relative alla concorrenza, invocate dalla Dansk Supermarked, cioè l'art. 85 del Trattato CEE e il regolamento n. 67/67; per risolvere la questione sollevata dal giudice a quo, non è quindi necessario prendere in considerazione dette disposizioni.
punto 9
La questione pregiudiziale va perciò intesa come diretta ad accertare se una merce posta legittimamente in commercio in uno Stato membro, col consenso dell'impresa che ha facoltà di disporne, possa, in forza di una convenzione stipulata da detta impresa col fabbricante, essere colpita da un divieto di vendita in un altro Stato membro, in forza della legislazione nazionale relativa alla tutela del diritto d'autore o del diritto al marchio, o ancora in forza della legislazione relativa alla disciplina del mercato.

SENTENZA › In diritto › Sulla legislazione relativa alla tutela del diritto d'autore e del diritto al marchio

punto 10
Le disposizioni interne relative alla tutela del diritto d'autore e del diritto al marchio sono state invocate dalla Imerco in considerazione, da una parte, dello sforzo creativo rappresentato dalla concezione e dall'esecuzione del servizio di ceramica di cui trattasi e, dall'altra, dall'apposizione su questo della propria denominazione commerciale.
punto 11
In proposito, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza della Corte, quale risulta fra l'altro dalla sentenza 22 giugno 1976 (Terrapin Overseas Ltd., causa 119/75, Racc. 1976, pag. 1039). Si ricordi che, per effetto delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci e, in particolare dell'art. 30, sono vietate fra Stati membri le misure restrittive all'importazione e qualsiasi misura d'effetto equivalente. Cionondimeno, a termini dell'art. 36, questa disposizione lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, da detto articolo, e in particolare dal suo 2o inciso, nonché dal contesto, risulta che, se è vero che il Trattato non incide sull'esistenza dei diritti riconosciuti dalla legislazione di uno Stato membro in materia di proprietà indudstriale e commerciale, non è men vero che l'esercizio di detti diritti può, secondo le circostanze, essere limitato dai divieti del Trattato. In quanto norma eccezionale rispetto a uno dei principi fondamentali del mercato comune, l'art. 36 ammette, infatti, deroghe alla libera circolazione delle merci solo se e in quanto dette deroghe siano giustificate dalla tutela dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico di detta proprietà. Orbene, il diritto di esclusiva garantito dalle leggi in materia di proprietà industriale e commerciale ha esaurito i suoi effetti quando un prodotto è stato lecitamente posto in vendita nel mercato di un altro Stato membro, dallo stesso titolare del diritto o col suo consenso.
punto 12
Rispondendo al giudice a quo, si deve quindi anzitutto dichiarare che gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE vanno interpretati nel senso che l'autorità giudiziaria di uno Stato membro non può vietare, in forza di un diritto di autore o di un diritto al marchio, la messa in commercio, nel territorio di questo Stato, di una merce cui si riferisca uno di questi diritti, qualora la merce stessa sia stata messa in vendita in modo lecito, nel territorio di un altro Stato membro, dal titolare di detti diritti o col suo consenso.

SENTENZA › In diritto › Sull'applicazione della disciplina del mercato

punto 13
La legge danese 14 giugno 1974, invocata dalla società Imerco, impone alle imprese l'obbligo di rispettare, nell'esercizio della loro attività, le condizioni di una corretta prassi commerciale. Essa autorizza i giudici competenti ad emettere provvedimenti intesi a vietare qualsiasi atto commesso in contravvenzione alla legge e contempla sanzioni da applicare in caso di violazione di un provvedimento del genere. Come ha fatto presente il Governo danese, questa legge è paragonabile sotto certi aspetti alle legislazioni vigenti in altri Stati membri in materia di repressione della concorrenza sleale, ma persegue anche altri obiettivi nel settore, come, ad esempio, quello della protezione dei consumatori.
punto 14
La questione sollevata dallo Højesteret mira ad accertare se possa considerarsi come una scorretta prassi commerciale la messa in vendita, in Danimarca, di una merce esitata in un altro Stato membro con l'accordo d'una impresa danese, ma a condizione che detta merce non sia esportata in Danimarca in modo da far quivi concorrenza a una merce distribuita in esclusiva dall'impresa interessata.
punto 15
Per risolvere tale questione occorre sottolineare, in via preliminare, che il diritto comunitario non ha, in linea di principio, l'effetto d'impedire l'applicazione, in uno Stato membro, alle merci importate da altri Stati membri, delle norme in materia di commercio vigenti nello Stato d'importazione. Ne consegue che la distribuzione delle merci importate può essere vietata quando le condizioni in cui la loro messa in vendita viene attuata costituiscono una trasgressione degli usi commerciali ritenuti corretti e leali nello Stato membro d'importazione.
punto 16
È cionondimeno opportuno sottolineare, come la Corte ha posto in risalto in un altro contesto con la sentenza 25 novembre 1971 (Béguelin, causa 22/71, Racc. 1971, pag. 949), che il fatto stesso dell'importazione di una merce, legittimamente posta in commercio in un altro Stato membro, non può considerarsi come un atto commerciale scorretto o sleale, dato che una qualifica del genere può attribuirsi alla messa in vendita solo in considerazione di circostanze distinte dall'importazione propriamente detta.
punto 17
È opportuno sottolineare, inoltre, che in nessun caso convenzioni fra singoli possono derogare alle disposizioni imperative del Trattato relative alla libera circolazione delle merci. Ne risulta che una convenzione vertente sul divieto d'importare, in uno Stato membro, una merce lecitamente distribuita in un altro Stato membro non può essere invocata o esser presa in considerazione per qualificare come uso commerciale scorretto o sleale la messa in vendita di detta merce.
punto 18
Al giudice proponente si deve quindi rispondere, in secondo luogo, che l'art. 30 del Trattato CEE va interpretato nel senso che l'importazione, in uno Stato membro, di una merce messa in vendita in modo lecito in un altro Stato membro non può, in quanto tale, essere qualificata di pratica commerciale scorretta o sleale, salva restando tuttavia l'eventuale applicazione delle leggi dello Stato d'importazione che reprimano pratiche del genere in considerazione di circostanze o di modalità della messa in vendita indipendenti dal fatto stesso dell'importazione e che un accordo fra singoli, diretto a vietare l'importazione di una merce del genere, non può essere invocato né preso in considerazione onde qualificare lo smercio di detta merce come una pratica commerciale scorretta o sleale.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 19
Le spese sostenute dal governo del Regno di Danimarca e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione), pronunziandosi sulla questione sottopostale dallo Højesteret con ordinanza 14 febbraio 1980, dichiara: 1o Gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE vanno interpretati nel senso che l'autorità giudiziaria di uno Stato membro non può vietare, in forza di un diritto di autore o di un diritto al marchio, la messa in commercio, nel territorio di questo Stato, di una merce cui si riferisca uno di questi diritti, qualora la merce stessa sia stata messa in vendita in modo lecito, nel territorio di un altro Stato membro, dal titolare di detti diritti o col suo consenso. 2o L'art. 30 del Trattato CEE va interpretato nel senso che l'importazione, in uno Stato membro, di una merce messa in vendita in modo lecito in un altro Stato membro non può, in quanto tale, essere qualificata di pratica commerciale scorretta o sleale, salva restando tuttavia l'eventuale applicazione delle leggi dello Stato d'importazione che reprimano pratiche del genere in considerazione di circostanze o di modalità della messa in vendita indipendenti dal fatto stesso dell'importazione, e che un accordo fra singoli, diretto a vietare l'importazione di una merce del genere, non può essere invocato né preso in considerazione onde qualificare lo smercio di detta merce come una pratica commerciale scorretta o sleale.

Firme

Pescatore Touffait Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 gennaio 1981. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Seconda Sezione P. Pescatore

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