Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 2 marzo 1982, causa 6/81
Epigrafe
Nel procedimento 6/81,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Gerechtshof dell'Aia, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
BV Industrie Diensten Groep, con sede in L'Aia,
e
J. A. Beele Handelmaatschappij BV, con sede in Hoorn, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30-36 del Trattato,
LA CORTE,
composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: P. VerLoren van Themaat cancelliere: P. Heim
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia CEE possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
La controversia pendente dinanzi al Gerechtshof dell'Aia verte su due tipi di cassette per la posa di cavi :
a) MCT (Multi Cable Transit, prodotto in Svezia dalla ditta AB Lickeaborgs Bruk e venduto nei Paesi Bassi dal 1963 e, in particolare, dal 1973, dalla ditta Beele, appellata, in qualità di importatore esclusivo;
b) SVT, fabbricato nella Repubblica federale di Germania dalla ditta System- und Verfahrenstechnik e venduto nei Paesi Bassi, dal 1978, dall'appellante BV Industrie Diensten Groep (in prosieguo: IDG).
Le cassette per la posa di cavi MCT sono prodotte secondo un procedimento brevettato, tra l'altro, nella Repubblica federale di Germania e nei Paesi Bassi. I brevetti di cui trattasi sono scaduti nel 1975, data anteriore a quella in cui la ditta System- und Verfahrenstechnik ha iniziato la produzione, in base allo stesso procedimento, delle cassette del tipo SVT.
Nell'uno e nell'altro tipo, il telaio delle cassette è incombustibile e impermeabile all'acqua e ai gas. Si tratta di un telaio quadrangolare che può essere inserito in pareti di cemento, incassato in muri o saldato a pareti di acciaio. Attraverso tale telaio, che è munito di una boccola filettata, possono essere fatti passare più cavi di diversi dimensioni, tenuti insieme e fissati rispettivamente da guarnizioni e biette di gomma. Nell'uno e nell'altro tipo, le cassette sono fornite di vari pezzi accessori (elementi di riempimento, piastre di ancoraggio, una piastra a pressione ed una guarnizione di serraggio).
punto 2
È pacifico che i due prodotti vengono fabbricati nelle stesse dimensioni e che sono identici, nel senso che, in entrambi i sistemi, sono intercambiabili tanto il telaio quanto gli altri elementi di cui consta ogni cassetta.
punto 3
La Beele aveva chiesto ed ottenuto dal presidente dell'Arrondissementsrechtbank un provvedimento d'urgenza con cui si faceva divieto alla IDG di vendere le cassette SVT nei Paesi Bassi, sotto pena di una sanzione pecuniaria. Il presidente del tribunale aveva ritenuto, in via provvisoria, di poter considerare come imitazione servile (pedissequa) la produzione e la vendita delle cassette di cui trattasi, in quanto era pervenuto alla convinzione che le cassette SVT potevano essere fabbricate in modo diverso, senza tuttavia comprometterne né la qualità, né le possibilità di utilizzazione.
La IDG interponeva appello dinanzi al Gerechtshof dell'Aia, sostenendo in particolare, valendosi di una perizia (le cui conclusioni sono però contestate dal perito della ditta Beele), che, per ottenere un prodotto equivalente — dal punto di vista tecnico e commerciale — alle cassette MCT, era indispensabile adottare, tanto per il telaio, quanto per gli accessori, le stesse dimensioni utilizzate per le cassette di quel tipo. La IDG sosteneva poi che l'azione della Beele costituiva violazione degli artt. 30-36 del Trattato CEE, in quanto i prodotti del tipo SVT sono fabbricati nella Repubblica federale di Germania e legittimamente venduti in questo paese.
Il Gerechtshof dell'Aia, pur confermando la qualificazione data, a titolo provvisorio, ai fatti dal presidente dell'Arrondissementsrechtsbank, ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Dato che
a) un commerciante distribuisce nei Paesi Bassi prodotti non più tutelati da brevetto i quali, senza alcuna necessità, sono quasi identici ai prodotti che già da tempo vengono distribuiti nei Paesi Bassi da un altro commerciante e che si differenziano da altri prodotti di tipo analogo, di guisa che il primo commerciante crea in tal modo inutile confusione;
b) secondo la legge olandese, così facendo, il primo commerciante tiene nei confronti del secondo un comportamento illecito, qualificabile come concorrenza sleale;
e) la legge olandese attribuisce perciò al secondo commerciante il diritto di ottenere un provvedimento giurisdizionale col quale si vieti al primo commerciante di continuare a distribuire i prodotti in questione nei Paesi Bassi;
d) i prodotti del secondo commerciante vengono fabbricati in Svezia e quelli del primo commerciante nella Repubblica federale di Germania;
e) il primo commerciante importa i prodotti dalla Repubblica federale di Germania, ove gli stessi vengono regolarmente posti in commercio da un soggetto che non è né il secondo commerciante, né il fabbricante svedese, né qualsiasi persona a costoro vincolata o da essi a ciò autorizzata,
se in tal caso le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, salvo restando quanto disposto dall'art. 36, ostino a che il secondo commerciante ottenga dal giudice un siffatto provvedimento inibitorio nei confronti del primo commerciante».
punto 4
L'ordinanza di rinvio è pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 14 gennaio 1981.
Hanno presentato osservazioni scritte ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte, la ditta IDG, rappresentata dall'aw. C. E. M. van Nispen tot Sevenaer, del foro dell'Aia, il Governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora G. Dagtoglou, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico principale B. van der Esch, assistito dal signor Th. van Rijn, membro del suo servizio giuridico.
punto 5
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, essa ha chiesto alle parti nella causa principale di rispondere, per iscritto e prima dell'udienza, ad un certo numero di quesiti.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte
punto 1
Nell'esposizione dei fatti contenuta nelle osservazioni scritte della IDG, questa sottolinea che, fino alla scadenza dei brevetti, il prodotto MCT occupava sul mercato mondiale una posizione di monopolio quanto allo specifico sistema di cassette per la posa dei cavi. Grazie ai propri brevetti, i produttori dell'MCT avevano perfezionato il prodotto per ciò che riguarda le dimensioni di base, permettendo in tal modo l'utilizzazione ottimale di esso, ed inoltre avevano effettuato, sul piano internazionale, la standardizzazione di tali dimensioni — standardizzazione che, pur non essendo né formalizzata, né ufficiale, fa sì che i produttori di cassette per la posa dei cavi, per poter far concorrenza alle cassette MCŤ sul mercato mondiale, siano obbligati ad adottare le stesse dimensioni. Ciò si è verificato appunto nel caso del produttore delle cassette SVT, il quale si è affermato così solidamente che oggi MCT e SVT sono i soli tipi perfezionati di cassette per la posa di cavi, muniti di guarnizioni di serraggio di sicurezza, esistenti sul mercato mondiale, tanto è vero che le richieste di offerte sottoposte alle imprese ed ai subfornitori riportano le dimensioni usuali o fanno semplicemente riferimento a prodotti MCT e SVT. Inoltre, quando un qualsiasi preventivo fa riferimento ad uno di questi prodotti, la prassi vuole che si ritenga soddisfatta la prescrizione in questione utilizzando un prodotto dell'altra marca, purché questo sia equivalente al primo. Sarebbe pertanto assurdo e ingiustificabile dal punto di vista economico vendere i prodotti SVT con dimensioni diverse da quelle standard.
Secondo la IDG, dal provvedimento giudiziale ottenuto dalla Beele discendono le conseguenze seguenti:
1. la SVT dovrebbe creare una linea di produzione separata, per un prodotto di dimensioni differenti, per il solo mercato olandese;
2. per quanto riguarda il materiale già installato, su navi che necessitino nei Paesi Bassi di una riparazione o del montaggio di pezzi supplementari, le imprese sarebbero forzate a servirsi delle cassette e degli accessori MCT;
3. quando si verificasse la necessità di completare le cassette MCT con pezzi di ricambio, non risulterebbe neppure possibile fare offerte competitive basandosi su pezzi di ricambio SVT;
4. solamente i prodotti MCT potrebbero soddisfare, nei Paesi Bassi, le condizioni poste nell'ambito della standardizzazione del sistema SVT imposta da imprese internazionali.
Così stando le cose, si tratta di un provvedimento che isola il mercato olandese all'interno del mercato comune per ciò che riguarda le cassette di cui trattasi. La IDG desume da questo fatto le seguenti conseguenze giuridiche:
Il divieto di vendita pronunziato nei confronti della IDG, il quale ha per effetto la compartimentazione del mercato, va considerato come una disposizione nazionale che ostacola direttamente ed effettivamente gli scambi intracomunitari ed è pertanto incompatibile, in linea di principio, con l'art. 30 del Trattato.
Il provvedimento di cui trattasi non può essere considerato come un provvedimento ragionevole, necessario per rispondere ad esigenze imperative attinenti alla lealtà dei negozi commerciali, che persegua uno scopo di interesse generale atto a prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci (sentenza 20 febbraio 1979, nella causa 120/78, Cassis de Dijon, Race. 1979, pag. 649).
Il principio che, in mancanza di una disciplina comunitaria, l'art. 30 non possa avere né l'oggetto, né lo scopo di impedire, per ciò che riguarda l'importazione da uno Stato membro in un altro, l'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza sleale vigenti nel paese di importazione, si applica solo qualora l'importazione stessa non sia qualificata come una pratica di concorrenza sleale (sentenza 22 gennaio 1981, nella causa 58/80, Dansk Supermarked, Race. pag. 181). Nel caso di specie, l'addebito verte sul prodotto in sé considerato. La IDG è semplicemente l'importatore, e non può esser resa responsabile di un'imitazione. È dunque l'importazione in quanto tale che viene considerata dal giudice olandese come un atto di concorrenza sleale.
Il provvedimento in esame non può venire giustificato neppure con le eccezioni contenute nell'art. 36. Non si tratta infatti di tutelare l'ordine pubblico, né, d'altra parte, può invocarsi la nozione di proprietà industriale e commerciale, sia in quanto questa, non comprendendo la disciplina della concorrenza sleale, va interpretata restrittivamente, sia perché i brevetti sono ormai scaduti.
La IDG propone pertanto di risolvere come segue la questione proposta dal Gerechtshof dell'Aia:
«Nella situazione indicata, le norme del Trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci, salvo restando quanto disposto dall'art. 36, ostano a che “il commerciante” ottenga dal giudice un siffatto provvedimento inibitorio nei confronti del “primo commerciante”.
Ciò vale in particolare nelle seguenti ipotesi:
che i prodotti di cui trattasi si facciano liberamente concorrenza in uno o più Stati membri della CEE, o almeno nello Stato membro dal quale vengono importati;
che la fabbricazione e la messa in commercio siano egualmente soggette alle disposizioni in materia di lealtà della concorrenza in questi Stati membri o in questo Stato membro».
punto 2
Il Governo dei Regno Unito propone che la questione sollevata dal Gerechtshof dell'Aia sia risolta in senso negativo. Esso sottolinea, inoltre, come sia generalmente ammesso che il fatto che il negoziante confezioni, reclamizzi o esponga la merce in modo tale da ingenerare inutile confusione negli acquirenti potenziali, i quali siano indotti a credere che tale merce provenga da un altro commerciante, costituisce una partica commerciale sleale. Trattandosi di una disciplina che si applica indistintamente ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, l'adozione del provvedimento olandese di cui trattasi non costituisce una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione e sfugge, in base ai principi enunziati nella sentenza summenzionata della Corte nella causa 58/80, al divieto dell'art. 30.
In caso contrario, il Regno Unito è del parere che una restrizione siffatta, volta a reprimere l'imitazione servile, possa essere giustificata in base all'art. 36, dato che la Corte ha dichiarato, nella causa 119/75 (Terrapin c/Terranova, Race. 1976, pag. 1039), che «un diritto di proprietà industriale e commerciale legittimamente acquisito in uno Stato membro può... essere fatto valere, ai sensi dell'art. 36, prima frase, del Trattato, per opporsi all'importazione di prodotti posti in commercio sotto una denominazione che possa dare adito a confusione, qualora i diritti in questione, spettanti a titolari diversi e reciprocamente indipendenti, siano fondati su norme di ordinamenti nazionali distinti».
punto 3
La Commissione effettua, nelle sue osservazioni, uno studio comparativo dal quale risulta che gli Stati membri i cui diritti fanno oggetto dello studio stesso conoscono tutti la protezione contro l'imitazione servile. Una siffatta protezione sarebbe, in generale, nei confronti dei prodotti provenienti dagli altri Stati membri, contraria all'art. 30, e potrebbe giustificarsi solo nell'ambito dell'art. 36, in quanto norma in materia di concorrenza sleale. Sotto questo profilo, la Commissione riconosce la legittimità di questo tipo di protezione, a condizione che essa sia «limitata a quanto è strettamente necessario per la realizzazione dell'oggetto specifico della protezione contro l'imitazione servile, vale a dire per evitare che si crei inutile confusione sull'origine del prodotto».
La Commissione propone pertanto di risolvere la questione come segue:
«Le norme del Trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci non ostano a che un commerciante ottenga dal giudice, nel caso di imitazione servile di un prodotto già esistente, un provvedimento inibitorio della vendita del prodotto imitato in uno Stato membro, a condizione che, nel valutare se, nella fabbricazione del prodotto l'autore dell'imitazione avrebbe potuto adottare un diverso procedimento senza pregiudizio né della qualità né delle possibilità di impiego del prodotto, si tenga conto del fatto che tutti gli operatori possono utilizzare, per i loro prodotti, tutte le dimensioni usuali».
SENTENZA › In fatto › III — I quesiti posti dalla Corte
paragrafo 1
Rispondendo ai quesiti posti dalla Corte, la ditta Beele ha spiegato che il fatturato per il prodotto MCT è stato, nei Paesi Bassi, di 1769000 fiorini nel 1979, di 1781000 fiorini nel 1980 e, fino al luglio 1981 compreso, di 1606115 fiorini. La Beele non conosce il fatturato del settore «cassette per la posa di cavi» del tipo MCT negli altri Stati membri, né è a conoscenza dell'esistenza di procedimenti avviati in tali Stati da parte dei titolari dei diritti sul prodotto MCT contro i titolari dei diritti sul prodotto SVT.
paragrafo 2
La IDG ha spiegato che il fatturato globale del fabbricante per il prodotto SVT era, nel 1980, circa 2500000 DM, Austria e Grecia comprese. La maggior parte delle vendite vengono effettuate nella Repubblica federale di Germania. Vendite di volume non trascurabile hanno luogo in Francia e in Danimarca. In seguito al provvedimento dell'Arrondissementsrechtbank, nessuna vendita ha avuto luogo nel Benelux.
paragrafo 3
All'udienza del 6 ottobre 1981, il Governo britannico, con l'aw. J. E. Rayner James, barrister del Lincoln's Inn, la IDG, con l'aw. C. E. M. van Nispen tot Sevenaer, del foro dell'Aia, la Beele Handelmaatschappij, con l'aw. J. Plantenga, del foro di Amsterdam, e la Commissione, rappresentata dal signor Th. van Rijn, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 4
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 25 novembre 1981.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 11 dicembre 1980, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio 1981, il Gerechtshof dell'Aia ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione delle disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci.
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra un'impresa olandese, importatrice esclusiva di cassette per la posa di cavi fabbricate in Svezia e vendute nei Paesi Bassi dal 1963, ed un'altra impresa olandese, che vende dal 1978, nei Paesi Bassi, cassette per la posa di cavi fabbricate nella Repubblica federale di Germania. Risulta dagli atti che le cassette per la posa di cavi di produzione svedese erano protette in passato da un brevetto, fra l'altro nella Repubblica federale di Germania e nei Paesi Bassi, e che la produzione delle cassette in Germania, nonché la loro importazione nei Paesi Bassi, sono cominciate dopo la scadenza del periodo di validità dei brevetti.
punto 3
La prima delle due imprese suddette ha presentato al presidente dell'Arrondissementsrechtbank dell'Aia una domanda di provvedimenti urgenti nei confronti della seconda, sostenendo che le cassette per la posa di cavi fabbricate in Germania costituiscono un'imitazione servile delle cassette di fabbricazione svedese, e chiedendo al presidente di vietare alla convenuta di vendere o di far vendere nei Paesi Bassi le cassette di fabbricazione tedesca.
punto 4
In seguito all'accoglimento di questa domanda da parte del presidente dell'Arrondissementsrechtbank, la seconda impresa interponeva appello dinanzi al Gerechtshof dell'Aia. Secondo la sentenza di rinvio, questo giudice perveniva alla conclusione provvisoria che il fabbricante tedesco avrebbe potuto concepire un tipo di cassette diverso da quello svedese senza compromettere la qualità del prodotto né dal punto di vista economico, né da quello tecnico e che, non avendolo fatto, ha creato confusione fra i due prodotti. Per questo motivo, il Gerechtshof è del parere che il presidente dell'Arrondissementsrechtbank avesse a ragione ritenuto che il prodotto tedesco costituiva, secondo il diritto olandese, un'imitazione servile delle cassette di produzione svedese. Avendo l'appellante sostenuto che le cassette da essa vendute sono state regolarmente messe in commercio in un altro Stato membro, sicché l'appellata ha violato, con la sua azione inibitoria, gli artt. 30-36 del Trattato CEE, il Gerechtshof ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Dato che
a) un commerciante distribuisce nei Paesi Bassi prodotti non più tutelati da brevetto i quali, senza alcuna necessità, sono quasi identici ai prodotti che già da tempo vengono distribuiti nei Paesi Bassi da un altro commerciante e che si differenziano da altri prodotti di tipo analogo, di guisa che il primo commerciante crea in tal modo inutile confusione;
b) secondo la legge olandese, così facendo, il primo commerciante tiene nei confronti del secondo un comportamento illecito, qualificabile come concorrenza sleale;
e) la legge olandese attribuisce perciò al secondo commerciante il diritto di ottenere un provvedimento giurisdizionale col quale si vieti al primo commerciante di continuare a distribuire i prodotti in questione nei Paesi Bassi;
d) i prodotti del secondo commerciante vengono fabbricati in Svezia e quelli del primo commerciante nella Repubblica federale di Germania;
e) il primo commerciante importa i prodotti dalla Repubblica federale di Germania, ove gli stessi vengono regolarmente posti in commercio da un soggetto che non è né il secondo commerciante, né il fabbricante svedese, né qualsiasi persona a costoro vincolata o da essi a ciò autorizzata,
se in tal caso le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, salvo restando quanto disposto dall'art. 36, ostino a che il secondo commerciante ottenga dal giudice un siffatto provvedimento inibitorio nei confronti del primo commerciante».
punto 5
Risulta dagli atti che la norma olandese alla quale si riferisce la questione pregiudiziale, come d'altronde la tutela contro l'imitazione servile della maggior parte degli Stati membri, è stata sviluppata in modo sostanziale dalla giurisprudenza. Come la Commissione ha fatto rilevare, le norme nazionali relative alla tutela contro l'imitazione servile non hanno costituito oggetto, fino ad ora, di tentativi di ravvicinamento sul piano comunitario. Per questo motivo, l'esame della conformità di detta tutela alle disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci deve limitarsi alle modalità di protezione nell'ambito del diritto olandese, descritte nella sentenza di rinvio del Gerechtshof.
punto 6
Da questa sentenza risulta che, salva restando la soluzione da darsi alla questione sollevata, il Gerechtshof è propenso a confermare il divieto di vendita nei Paesi Bassi di prodotti che presume siano stati messi in vendita regolarmente in un altro Stato membro.
punto 7
Un divieto di questo tipo costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci fra gli Stati membri, alla quale si applica in linea di principio l'art. 30, il quale vieta le misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione. Tuttavia, la Corte ha più volte affermato (tra l'altro nelle sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Cassis de Dijon, Race. pag. 649, e 18 giugno 1981, causa 113/80, Commissione e/Irlanda, non ancora pubblicata) che, in mancanza di una normativa comune in materia di produzione e di commercio di un prodotto, gli ostacoli per la circolazione intracomunitária derivanti da disparità delle legislazioni nazionali vanno accettati qualora le relative prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori. Occorre dunque valutare se la tutela contro l'imitazione servile secondo le modalità descritte dalla sentenza di rinvio soddisfi tali condizioni.
punto 8
Benché, nel caso di specie, si tratti della protezione di un prodotto fabbricato in un paese terzo contro la messa in commercio di un prodotto fabbricato in uno Stato membro, il richiamo ai precedenti indicati dal giudice nazionale non dipende dall'origine nazionale del prodotto imitato e, rispettivamente, di quello che costituisce l'imitazione. Inoltre, la sentenza di rinvio non fornisce alcun elemento atto a far ritenere che l'applicazione dei principi enunziati in tali sentenze sia stata piegata alle esigenze particolari della produzione nazionale, svantaggiando, in pratica, i prodotti importati. Occorre pertanto ipotizzare che i principi enunziati nelle sentenze richiamate dal giudice nazionale valgano indistintamente per i prodotti nazionali e per quelli importati.
punto 9
Una prassi giurisprudenziale di uno Stato membro secondo cui risulti vietata l'imitazione servile del prodotto altrui che sia atta a creare confusione è, infatti, idonea a tutelare i consumatori ed a favorire la lealtà dei negozi commerciali — obiettivi, questi, di interesse generale che, in base alle sentenze della Corte menzionate in precedenza, possono costituire una giustificazione degli ostacoli per la circolazione intracomunitária derivanti da disparità delle legislazioni nazionali relative al commercio dei prodotti di cui trattasi. Che questo principio risponda effettivamente ad esigenze imperative risulta d'altronde dal fatto che esso corrisponde al concetto espresso dall'art. 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, emendata l'ultima volta a Stoccolma il 14 luglio 1967, in forza del quale è vietato, tra l'altro, tutto ciò che possa dar luogo a confusione con i prodotti dei concorrenti, nonché dalla circostanza che detto principio è stato riconosciuto, in linea generale, dalla giurisprudenza della maggior parte degli Stati membri.
punto 10
Onde stabilire se un orientamento giurisprudenziale come quello cui fa riferimento la sentenza di rinvio sia necessario per conseguire gli obiettivi in precedenza enunziati, oppure vada al di là di quanto risulta giustificato da tali obiettivi, occorre esaminare più attentamente le modalità d'applicazione illustrate nella sentenza.
punto 11
In proposito, dalla stessa formulazione della questione risulta in primo luogo che, secondo quanto accertato in via provvisoria dal giudice nazionale, i prodotti di cui questi ha deciso di vietare lo smercio sono, senz'alcuna necessità, quasi identici ai prodotti imitati, e che l'appellante nella causa principale ha pertanto posto in essere un'inutile confusione. Risulta inoltre dalla sentenza di rinvio che la necessità o l'inutilità dell'imitazione è stata valutata non solo dal punto di vista tecnico, bensì anche da quello economico e commerciale.
punto 12
In secondo luogo, dalla formulazione della questione pregiudiziale, oltre che dagli atti, risulta che non vi è alcun indizio di intesa né di rapporto di dipendenza tra il fabbricante svedese del prodotto originario ed il fabbricante tedesco del prodotto che si ritiene costituire una imitazione ed il cui smercio nei Paesi Bassi è al centro della controversia.
punto 13
Qualora concorrano le condizioni indicate nella sentenza di rinvio, non si potrà ritenere che un provvedimento giurisdizionale in materia di imitazione servile dei prodotti altrui vada al di là delle esigenze imperative inerenti alla tutela dei consumatori ed alla lealtà dei negozi commerciali.
punto 14
L'appellante nella causa principale ha sollevato dinanzi a questa Corte il problema dei pezzi di ricambio. Essa ha sottolineato che le cassette per la posa di cavi sono montate non solo negli edifici, ma anche sulle navi, e che il divieto di commerciare il prodotto tedesco nei Paesi Bassi rende necessario effettuare le riparazioni nei Paesi Bassi con pezzi di ricambio delle cassette svedesi, anche nei casi in cui sulla nave siano montate cassette di produzione tedesca. Giacché tale problema non è stato sollevato dal giudice nazionale, e giacché l'appellata nella causa principale ha espresso, nel corso del procedimento dinanzi a questa Corte, il convincimento che il provvedimento inibitorio da essa richiesto non si riferisce ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione delle cassette di produzione tedesca, non è necessario risolvere questo problema, per il quale le considerazioni fin qui svolte non risultano necessariamente decisive.
punto 15
La questione sollevata dal Gerechtshof dell'Aia va pertanto risolta nel senso che le disposizioni del Trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci non ostano a che una disposizione di diritto nazionale che si applichi indistintamente ai prodotti nazionali e ai prodotti importati permetta ad un commerciante, che venda da tempo, nello Stato membro di cui trattasi, un prodotto che si distingue da altri prodotti simili, di ottenere, nei confronti di un altro commerciante, un provvedimento giudiziale con cui si vieti a questi di continuare a commerciare in tale Stato membro un prodotto importato da un altro Stato membro in cui sia stato messo in vendita legittimamente, ma che risulti senz'alcuna necessità quasi identico al primo, creando così inutile confusione fra i due prodotti.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 16
Le spese sostenute dal Governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Gerechtshof dell'Aia con sentenza dell'I 1 dicembre 1980, dichiara:
Le disposizioni del Trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci non ostano a che una disposizione di diritto nazionale che si applichi indistintamente ai prodotti nazionali e ai prodotti importati permetta ad un commerciante, che venda da tempo, nello Stato membro di cui trattasi, un prodotto che si distingue da altri prodotti simili, di ottenere, nei confronti di un altro commerciante, un provvedimento giudiziale con cui si vieti a questi di continuare a commerciare in tale Stato membro un prodotto importato da un altro Stato membro in cui sia stato messo in vendita legittimamente, ma che risulti senz'alcuna necessità quasi identico al primo, creando così inutile confusione fra i due prodotti.
Firme
Mertens de Wilmars
Bosco
Touffait
Due
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Koopmans
Everling
Chloros
Grévisse
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 2 marzo 1982.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente
J. Mertens de Wilmars