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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 12 luglio 1979, causa 153/78

Decisione
decisa il 1979-07-12
ECLI
ECLI:EU:C:1979:194

Epigrafe

Nella causa 153/78, COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Götz zur Hausen, membro del servizio giuridico della Commissione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, consigliere giuridico della Commissione, Edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, contro REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, rappresentata dal sig. Rudolf Morawitz, Ministerialdirigent presso il Ministero federale dell'economia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la cancelleria dell'Ambasciata della Repubblica federale di Germania, 3, Boulevard Royal, Lussemburgo, convenuta, causa avente ad oggetto la declaratoria che la Repubblica federale di Germania, assoggettando a restrizioni l'importazione di alcuni prodotti a base di carne provenienti dagli altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait e T. Koopmans, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nel corso della fase scritta possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
L'importazione nella Repubblica federale di Germania delle carni preparate è disciplinata dalla legge sul controllo delle carni (Fleischbeschaugesetz) del 29 ottobre 1940, modificata dalla legge 5 luglio 1973 (BGBl. 1973, I, pag. 709). Il § 12 leu. c), n. 1 di detta legge dispone che: «le carni preparate possono venir importate solo se possiedono i seguenti requisiti:
paragrafo 2
1. … 2. La carne deve esser stata preparata negli stabilimenti di lavorazione per l'esportazione del paese speditore nel quale … gli animali elencati al § 12a, n. 1 o 12 a, n. 2, sono stati macellati; gli stabilimenti di lavorazione per l'esportazione devono essere autorizzati e la loro ragione sociale deve figurare negli elenchi pubblicati dal ministro federale. 3. La partita deve esser accompagnata dal prescritto certificato di sanità rilasciato da un veterinario ufficiale. …».
paragrafo 3
Contenuto e forma di detto certificato sono specificati dal decreto 11 novembre 1974, sulle condizioni minime d'igiene prescritte per le carni destinate alla Repubblica federale di Germania (BGBl. 1974, I, pag. 3165) (Mindestanforderungen-Verordnung).
paragrafo 4
In applicazione di detta disciplina, le autorità tedesche avevano vietato l'importazione di una partita di salami prodotti nei Paesi Bassi usando lingue di maiale provenienti dagli Stati Uniti. La Commissione, cui l'impresa interessata aveva proposto un reclamo, con lettera 18 maggio 1973, comunicava alla Repubblica federale di Germania che in detta disciplina essa ravvisava la violazione dell'art. 30 del Trattato CEE. Poiché la Repubblica federale aveva contestato questo addebito con lettera 20 settembre 1973, il 13 ottobre 1976 la Commissione promuoveva un procedimento per inadempimento di uno Stato membro, a norma dell'art. 169 del Trattato.
paragrafo 5
Nelle osservazioni presentate con nota verbale del 15 dicembre 1976, la Repubblica federale di Germania precisava, in sostanza, che nella fattispecie sussistevano i presupposti della deroga contemplata dall'art. 36 del Trattato e perciò la disciplina nazionale in questione era conforme al Trattato.
paragrafo 6
Il 4 gennaio 1978, la Commissione indirizzava alla Repubblica federale di Germania un parere motivato a norma dell'art. 169 del Trattato, in cui si dichiarava che detto Stato membro «era venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, avendo autorizzato, a decorrere dal 23 luglio 1965, l'importazione di prodotti a base di carne provenienti da altri Stati membri, a condizione che detti prodotti siano stati confezionati in stabilimenti riconosciuti e autorizzati dalle autorità tedesche e che la carne impiegata nella fabbricazione dei vari prodotti provenga da macelli o da impianti di sezionamento riconosciuti dalle autorità tedesche, mentre ha vietato l'importazione se queste imprese non sono ubicate nel paese in cui viene preparato il prodotto finito» ed invitava il governo interessato ad adottare entro due mesi i provvedimenti necessari per conformarsi al parere stesso.
paragrafo 7
Constatando che la Repubblica federale di Germania non aveva adottato alcun provvedimento per conformarsi al parere motivato entro il termine prescritto, con ricorso del 6 luglio 1978, registrato in cancelleria l'11 luglio successivo, la Commissione ha adito la Corte di giustizia.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti

paragrafo 1
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 30 e 36 del Trattato, vietando l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dagli altri Stati membri, confezionati con carni che non siano state prodotte nel paese in cui è stato preparato il prodotto finito; 2. porre le spese processuali a carico della Repubblica federale di Germania.
paragrafo 3
Il Governo della Repubblica federale di Germania conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
1. respingere il ricorso; 2. porre le spese a carico della ricorrente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti svolti nella fase scritta

paragrafo 1
Poiché le parti ammettono concordemente che la disciplina summenzionata, contenuta nella Fleischbeschaugesetz costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, ai sensi dell'art. 30 del Trattato, la discussione si è concentrata sull'interpretazione dell'art. 36 del Trattato. La Repubblica federale di Germania si richiama alla prima frase di detto articolo per sostenere che la restrizione si giustifica in quanto serve alla protezione della salute e della vita delle persone, mentre la Commissione ritiene che non sia il caso di stabilire se i provvedimenti tedeschi siano effettivamente necessari, ai sensi dell'art. 36, prima frase, alla tutela della salute, giacché essi costituiscono, comunque, un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri ai sensi della seconda frase dell'art. 36 del Trattato. Quindi quanto espone la Commissione circa la prima frase dell'art. 36 del Trattato va considerato come dedotto in subordine.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti svolti nella fase scritta › A — Giustificazione per motivi di tutela della salute (art. 36, prima frase)

paragrafo 1
La Commissione ritiene che la prima frase dell'art. 36 non possa venir applicata nella fattispecie in quanto: 1) il prodotto in questione non costituisce un pericolo per l'interesse da tutelarsi, 2) i provvedimenti adottati non sono idonei ad eliminarlo, e 3) se, per ipotesi, detto pericolo esistesse, essi andrebbero comunque oltre il limite di quanto è necessario per eliminarlo.
paragrafo 2
1) I prodotti a base di carne suina sono pericolosi per la salute solo se vi è fondato motivo di sospettare che contengano trichine. Ciò va però escluso nel caso di prodotti preparati in un'impresa di trasformazione di un altro Stato membro, riconosciuta dalla Repubblica federale di Germania, che usa solo carne fresca proveniente a sua volta da macelli o da impianti di sezionamento riconosciuti dalla Repubblica federale. Infatti queste imprese sono autorizzate a spedire carne in Germania solo se si conformano alle condizioni stabilite nella direttiva 26 giugno 1964, n. 433, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU 29 uglio 1964, n. 121, pag. 2012) e nella «Mindestanforderungen-Verordnung». 2) I provvedimenti litigiosi non sono idonei ad eliminare un pericolo per la salute, in quanto il rischio di presenza di trichine vive nelle preparazioni di carne — sempreché questo rischio esista — è lo stesso sia nel caso in cui l'impresa che produce le carni preparate e il macello in cui è stato macellato e sezionato l'animale che fornisce la carne preparata siano ubicati nello Stato membro, sia nel caso in cui questa impresa di preparazione e questo macello siano ubicati in Stati membri diversi. Il passaggio di una frontiera intracomunitaria non aumenta questo rischio rispetto al trasporto interno. 3) Secondo la Commissione, vi è sproporzione tra finalità e mezzi impiegati, cioè l'esclusione di una parte delle importazioni possibili dei prodotti a base di carne. Sarebbe sufficiente richiedere al paese di produzione un certificato che garantisca che il prodotto non contiene trichine.
paragrafo 3
Nel controricorso, il Governo della Repubblica federale di Germania invoca — tenuto conto del pericolo costituito dai prodotti a base di carne per la salute e dell'indole adeguata dei provvedimenti adottati — la possibilità di fruire appieno delle disposizioni derogatorie dell'art. 36, prima frase, del Trattato.
paragrafo 4
Onde corroborare il suo punto di vista, esso deduce in prime luogo che è insufficiente il tipo di controllo esercitato sull'importazione di carni fresche nella Comunità e che quindi restano sempre indispensabili le restrizioni dell'importazione, anche per quel che riguarda i prodotti a base di carne provenienti da altri Stati membri. Richiamandosi alla sentenza della Corte nella causa 70/77, Simmenthal (28 giugno 1978, Racc. pag. 1453), secondo la quale la direttiva 12 dicembre 1972, n. 72/462, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione da paesi terzi di animali della specie bovina e suina e di carni fresche (GU 1972, n. L 302, pag. 28), non poteva ancora venir applicata, il Governo tedesco sostiene che gli Stati membri non hanno altra alternativa che continuare provvisoriamente a sottoporre le importazioni da paesi terzi di carne fresca alla rispettiva disciplina nazionale. Tenuto conto della diversità tra dette legislazioni nazionali, da un lato, e del fatto che sarebbe impossibile garantire l'identità delle preparazioni di carne provenienti da altri Stati membri o dalla Repubblica federale di Germania, dall'altro, il Governo tedesco è stato obbligato, per garantire la tutela della salute, a vietare l'importazione dei prodotti a base di carne provenienti da uno Stato membro, se fabbricati usando carne di origine straniera importata in detto paese.
paragrafo 5
Nello stato attuale del diritto comunitario, la lavorazione di carne fresca proveniente da un altro Stato membro comporta pericoli ogniqualvolta la produzione delle carni fresche e la fabbricazione dei prodotti a base di carne si svolgano in Stati diversi, dato che nessuna delle autorità nazionali interessate è in grado di assumersi la piena ed assoluta responsabilità per tutte le fasi produttive. Detta responsabilità globale, indispensabile per il controllo, verrà trasferita solo a decorrere dal 1o luglio 1979, in applicazione della direttiva n. 77/99 del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU 1977, n. L 26, pag. 85). Sottolineando il carattere ancora lacunoso della disciplina comunitaria in materia di controlli sanitari, il Governo della Repubblica federale di Germania sostiene che la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, n. 77/96 concernente la ricerca delle trichine all'importazione da paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU 1977, n. L 26, pag. 67) e la sua applicazione, che era prevista per il 1o gennaio 1979, non possono affatto modificare questa situazione. Esiste il rischio che la carne suina proveniente da paesi terzi venga introdotta nella Comunità senza essere stata sottoposta all'esame per individuare l'eventuale presenza in essa di trichine. Modificando il decreto relativo all'esame all'importazione (Einfuhruntersuchungs-Verordnung) nonché la «Mindestanforderungen-Verordnung» già citata, con un decreto del 27 luglio 1978 (BGBl. 1978, I, pag. 1140), entrato in vigore il 1o gennaio 1979, il Governo della Repubblica federale ha inteso aver la certezza che solo la carne suina già sottoposta nel paese di spedizione ed un esame sanitario onde individuare l'eventuale presenza di trichine potesse in futuro venir importata nella Repubblica federale di Germania. Quanto all'osservazione della Commissione, secondo cui il Governo della Repubblica federale nulla avrebbe fatto per conformarsi al parere motivato, il Governo stesso replica di esser disposto a modificare la Fleischbeschaugesetz, dato che, dopo l'entrata in vigore della direttiva n. 77/99, il 1o luglio 1979, la Commissione si è assunta di fatto la responsabilità globale.
paragrafo 6
La Commissione replica che il regime della carne fresca proveniente da paesi terzi, su cui il convenuto fonda la sua tesi, nulla ha da spartire con la fattispecie e che risulta chiaramente dal ricorso che l'infrazione di cui trattasi riguarda soltanto l'importazione dagli Stati membri di prodotti a base di carne proveniente a sua volta da Stati membri diversi. Quanto alle misure da adottarsi da parte della Repubblica federale di Germania, la Commissione sostiene che il solo proclamare l'intenzione di modificare la legislazione nazionale — modifica peraltro imposta dalla direttiva n. 77/99 — non può venir assimilato ad un provvedimento con cui il destinatario si conforma al parere motivato. La Commissione deduce che le statistiche prodotte dalla convenuta non hanno grande valore probatorio in quanto, in primo luogo, i dati comprendono tutte le carni ritenute nocive alla salute e non solo i prodotti a base di carne contenenti la trichina, e, in secondo luogo, questi dati rappresentano il totale annuo dei quantitativi di prodotti a base di carne importati in Germania tanto dagli Stati membri quanto da paesi terzi, ed infine che non si può desumere da questi dati il motivo per cui la convenuta sostiene che si deve presumere che vengano importati quantitativi ancora maggiori di carne infetta se lo Stato membro in cui gli animali sono stati macellati non è lo stesso nel quale la loro carne è stata lavorata. Inoltre, gli stabilimenti di lavorazione sono tutti riconosciuti dalla Repubblica federale di Germania.
paragrafo 7
Secondo la Commissione, i provvedimenti criticati non sono idonei ad evitare il pericolo per la salute, in quanto il divieto di importare i prodotti a base di carne non consente di garantire la tutela del consumatore tedesco contro il pericolo che si ritiene rappresentino le trichine, in quanto detto pericolo sussiste anche nel caso di prodotti confezionati nello stesso Stato membro in cui gli animali sono stati macellati.
paragrafo 8
Ribattendo all'argomento circa la responsabilità globale, la Commissione assume che non si tratta di sapere su chi ricada la responsabilità delle carenze in materia d'igiene, ma solo di stabilire se il fatto di attribuire la competenza a vari servizi di controllo nazionali possa implicare un pericolo per la salute.
paragrafo 9
Poiché il mercato comune consente di suddividere il procedimento produttivo tra diversi Stati membri, è il fornitore del prodotto finale che risponde della qualità della sua merce nei confronti dei consumatori. Richiamandosi alla sentenza della Corte nella causa Eggers (sent. 12 ottobre 1978, causa 13/78, Racc. pag. 1935), la Commissione conclude che la nozione di «responsabilità unica» non può giustificare una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione.
paragrafo 10
Nella controreplica, il Governo tedesco rileva, in primo luogo, che nella fabbricazione dei prodotti a base di carne, carne di provenienza extracomunitaria è mescolata con carne d'origine comunitaria e, in secondo luogo, che è impossibile identificare e controllare la qualità della carne proveniente da paesi terzi dopo questa miscelatura. Quindi esso sostiene che questa situazione giustifica la disciplina attuale del § 12c della Fleischbeschaugesetz.
paragrafo 11
Ribattendo all'argomento della Commissione circa la sproporzione dei provvedimenti adottati rispetto allo scopo perseguito, il Governo tedesco considera inconcepibile un provvedimento diverso dalla limitazione delle importazioni per tutelare la popolazione, giacché sarebbe inefficace qualsiasi disciplina che offrisse una minore tutela.
paragrafo 12
Infine il richiamo della Commissione alla sentenza della Corte nella causa 13/78 (Eggers), già menzionata, è privo di pertinenza, in quanto questa pronuncia si riferisce in modo espresso solo al settore della «responsabilità unica» in materia di controlli di qualità e non riguarda perciò i controlli aventi la funzione di tutelare la salute e la vita dei consumatori. Nella fattispecie, le norme relative alla protezione della salute dovrebbero prevalere sul principio della libera circolazione delle merci.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti svolti nella fase scritta › B — Circa la discriminazione arbitraria o la restrizione dissimulata (art. 36, seconda frase)

paragrafo 1
La Commissione sostiene che se, contrariamente alla sua convinzione, andasse applicata la prima frase dell'art. 36 del Trattato, la possibilità di appellarsi a questa disposizione sarebbe comunque praticamente preclusa dalla seconda frase dello stesso artìcolo, il quale stabilisce che le restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri.
paragrafo 2
I provvedimenti sono discriminatori in quanto si risolvono in una disparità di trattamento in situazioni analoghe. In effetti, il fabbricante di salumi dello Stato membro A non può importare i suoi prodotti in Germania per il solo motivo che esso lavora ad esempio lingue di suino provenienti dallo Stato membro B, mentre il fabbricante dello stesso Stato membro B, che lavora le stesse lingue provenienti dagli stessi macelli, ha il diritto d'importare i suoi prodotti in Germania.
paragrafo 3
I provvedimenti tedeschi costituiscono pure una restrizione dissimulata degli scambi, in primo luogo, perché la fornitura di materie prime (carni fresche) all'impresa di trasformazione che produce nell'altro Stato membro, onde esportare in Germania, diventa impossibile e, in secondo luogo, perché gli scambi di prodotti trasformati tra la Repubblica federale e gli altri Stati membri subiscono una restrizione. Nella replica la Commissione aggiunge, interpretando l'art. 6, della direttiva n. 64/483, che questa disposizione autorizza solo entro certi limiti la conservazione in vigore delle disposizioni nazionali che restringono le importazioni. Se uno Stato membro autorizza un'importazione nonostante la possibilità che gli viene così offerta, la carne deve, in applicazione dell'art. 6, n. 1, leu. A, ultima frase, possedere i requisiti comunitari elencati nell'art. 3 della stessa direttiva. Non vi è dunque alcuna ragione oggettiva che consenta di trattare il trasformatore di carne importata da un altro Stato membro e che possieda i requisiti prescritti da detta direttiva, in modo diverso da quello in cui è trattato il trasformatore di carne prodotta nello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione.
paragrafo 4
Nell'udienza del 5 giugno 1979, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo agente, Dr. Götz zur Hausen, e il Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Dr. Rudolf Morawitz, Ministerialdirigent presso il Ministero dell'economia, hanno svolto difese orali.
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 20 giugno 1979.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto introduttivo 6 luglio 1978, la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che «la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 30 e 36 del Trattato, vietando l'importazione di prodotti a base di carne proveniente dagli altri Stati membri, confezionati con carni che non siano state prodotte nel paese in cui è stato preparato il prodotto finito».
punto 2
L'importazione nella Repubblica federale di Germania di preparazioni a base di carne, pur se provenienti dagli altri Stati membri, in forza del § 12, lettere a e b ed in ispecie del § 12, leu. c, della legge sul controllo delle carni (Fleischbeschaugesetz) è consentita solo se, tra le altre condizioni, il prodotto importato è stato fabbricato in uno stabilimento riconosciuto dal ministero federale competente e che, per di più, deve essere ubicato nel paese in cui sono stati macellati gli animali che hanno fornito la carne con cui è stato fabbricato detto prodotto. Il combinato disposto di detti paragrafi e del regolamento adottato per la loro attuazione (Mindestanforderungen-Verordnung) prescrivono che ogni partita importata sia accompagnata da un certificato ufficiale che consenta all'autorità doganale di controllare che siano soddisfatte dette condizioni.
punto 3
Il ricorso verte sulla conformità alle disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci della prescrizione secondo cui macellazione e preparazione devono avvenire nello stesso Stato membro. La Commissione ha infatti precisato che la materia del contendere si limita all'ipotesi di animali macellati nell'area della Comunità, le cui carni siano preparate in uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro, mentre resta del tutto estraneo alla controversia il problema della circolazione dei prodotti a base di carne proveniente da animali macellati in paesi terzi. Le parti concordano inoltre nell'ammettere che il provvedimento criticato rappresenta una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato.
punto 4
Secondo il Governo tedesco, la disposizione nazionale in questione, pur se costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, sarebbe giustificata, a norma dell'art. 36 del Trattato, da considerazioni inerenti alla protezione della salute delle persone. A giudizio della Commissione, l'art. 36 non potrebbe invece invocarsi nel caso specifico, sia perché è escluso il pericolo per la salute delle persone, sia perché, se pericolo vi fosse, il provvedimento litigioso non sarebbe in grado di eliminarlo. In ogni modo, la disposizione di cui trattasi sarebbe sproporzionata allo scopo perseguito, cosicché la si dovrebbe considerare come una discriminazione arbitraria ed una restrizione dissimulata degli scambi ai sensi dell'art. 36, seconda frase, del Trattato.
punto 5
Come la Corte ha affermato ripetutamente, specie nelle sentenze 15 dicembre 1976 (causa 35/76, Simmenthal, Racc. pag. 1871), 5 ottobre 1977 (causa 5/77, Tedeschi, Racc. pag. 1555) e 12 ottobre 1978 (causa 13/78, Eggers, Racc. pag. 1935), l'art. 36 del Trattato non si propone di riservare determinate materie alla competenza esclusiva degli Stati membri, ma consente soltanto che le discipline nazionali deroghino al principio della libera circolazione delle merci, nei limiti in cui la deroga è e resta giustificata per conseguire gli scopi indicati nell'articolo stesso. Le restrizioni autorizzate dall'art. 36 costituiscono una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle merci e perciò sono conformi al Trattato solo a condizione che siano «giustificate», cioè si rivelino indispensabili fra l'altro per garantire la protezione della salute e della vita delle persone.
punto 6
Dall'art. 6 della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, n. 64/433, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU 1964, pag. 2012, versione codificata, GU 1975, n. C 189, pag. 31) il Governo tedesco trae tuttavia la conclusione che di fronte alla carenza di armonizzazione tra le discipline sanitarie nel settore dei prodotti a base di carne, gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore la legislazione nazionale vigente, per quanto restrittiva essa sia, in quanto questa carenza di armonizzazione è conseguenza del fatto che la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, n. 77/99 (GU n. L 26, pag. 85), relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, obbliga gli Stati membri a conformarsi alle sue disposizioni solo a decorrere dal 1o luglio 1979.
punto 7
Questo argomento va disatteso. Anzitutto va osservato che la direttiva n. 64/433 riguarda gli scambi di carni fresche e non quelli dei prodotti a base di carne. Inoltre, l'art. 6 summenzionato, in forza del quale le norme nazionali degli Stati membri relative a determinati tipi di carne fresca sono «fatte salve», pur se per ipotesi fosse applicabile agli scambi intracomunitari di preparazioni a base di carne, non potrebbe avere per oggetto o per effetto di modificare la portata degli obblighi imposti agli Stati membri dagli artt. 30 e 36 del Trattato.
punto 8
L'unico punto da risolvere è quindi se la condizione posta dal § 12c, della Fleischbeschaugesetz sia giustificata ai sensi dell'art. 36 del Trattato, cioè «necessaria» per la protezione della salute o della vita delle persone nella Repubblica federale di Germania.
punto 9
A questo proposito la convenuta deduce, in primo luogo, che il provvedimento litigioso ha la funzione di prevenire il rischio che i prodotti a base di carne fabbricati in un altro Stato membro siano in realtà fabbricati con carne di animali macellati in paesi extracomunitari, giacché, in primo luogo, si evince dalla sentenza della Corte 28 giugno 1978 (causa n. 70/77, Simmenthal, Racc. pag. 1453) che la direttiva del Consiglio 12 dicembre 1972, n. 72/462 (GU n. L 302, pag. 28), relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria (specie) all'importazione da paesi terzi di animali della specie bovina e suina e di carni fresche, non può ancora venir applicata in quanto le istituzioni comunitarie non hanno emanato i necessari provvedimenti d'attuazione e poiché, in secondo luogo, la Commissione riconosce che gli Stati membri conservano la facoltà di adottare misure di tutela nei confronti dei prodotti a base di carne proveniente da animali macellati nei paesi terzi.
punto 10
La possibilità che prodotti a base di carne siano fabbricati usando carne di animali macellati nei paesi terzi non può, in realtà, venir del tutto esclusa, tuttavia essa non è tale da giustificare la restrizione in esame. Questo rischio deve venir evitato esigendo la prova che macellazione dell'animale e lavorazione della sua carne sono entrambe avvenute nel territorio della Comunità. Sotto questo profilo è invece indifferente che la macellazione e la lavorazione siano avvenute nello stesso Stato membro o che la prima operazione si sia svolta in uno Stato membro e la seconda in un altro. D'altro canto, in forza degli artt. 3 e 4 della direttiva n. 64/433 di cui sopra, relativa agli scambi intracomunitari di carni fresche, le carni fresche devono, per poter circolare tra Stati membri, provenire da animali macellati in macelli riconosciuti e controllati secondo una procedura comunitaria. Ciascuno Stato membro è in grado di controllare la qualità degli impianti riconosciuti per quel che riguarda l'efficacia delle garanzie sanitarie che essi offrono. Qualsiasi operatore che lavori la carne, che sia stabilito nella Comunità ed intenda esportare nella Repubblica federale di Germania, ha quindi la possibilità di sincerarsi che le carni che esso lavora provengono da animali macellati in un macello riconosciuto di uno Stato membro e la Repubblica federale di Germania può esigerne la prova da fornirsi mediante idoneo certificato. Ne consegue che il prescrivere che la macellazione dell'animale e la lavorazione della sua carne avvengano nello stesso Stato membro non è necessario per ovviare al rischio denunciato.
punto 11
Il Governo tedesco sostiene, in secondo luogo, che il passaggio di una frontiera implica un aumento del rischio di insalubrità della carne fresca che verrà poi trasformata in preparazione a base di carne. Nemmeno questo argomento può venir accolto. Pur essendo innegabile che, allorché la carne fresca viene trasportata, può aumentare il rischio di insalubrità a causa di contaminazioni, manipolazioni o per effetto della variazione delle condizioni di trasporto, data la lunghezza del tragitto e la durata del trasporto, il fatto che durante questo trasporto le carni valichino o meno una frontiera intracomunitaria non ha alcun effetto sul rischio in questione. Ciò vale ancor più dal momento che la direttiva 26 giugno 1964, già menzionata, relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, prescrive, nei capitoli X e XIII del suo allegato 1, condizioni di imballo e di trasporto particolarmente rigorose.
punto 12
Il Governo tedesco deduce, in terzo luogo, che la condizione posta dal § 12c, della Fleischbeschaugesetz mira a consentire, qualora una preparazione inidonea al consumo venga importata nella Repubblica federale di Germania, di concentrare su un solo soggetto la responsabilità per l'intero procedimento produttivo, dalla macellazione alla lavorazione. Una siffatta considerazione non è però atta a giustificare il provvedimento litigioso. Come la Corte ha già affermato nella sentenza 12 ottobre 1978(Eggers, già menzionata) il desiderio di stabilire una «responsabilità unica» mira solo a facilitare i controlli amministrativi ritenuti necessari, ma non garantisce la maggior salubrità del prodotto e non può quindi giustificare una deroga alla libera circolazione delle merci dell'entità di quella conseguente all'obbligo di far svolgere l'intero processo produttivo di una merce in un solo Stato membro.
punto 13
Il Governo tedesco insiste in particolare sul pericolo della presenza di trichine nelle preparazioni a base di frattaglie di carne suina e sulla carenza d'armonizzazione dei controlli sanitari in materia, giacché la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, n. 77/96, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU 1977, n. L 26, pag. 67), obbliga gli Stati membri a porre in atto le misure che essa contempla solo a decorrere dal 1o gennaio 1979, cioè da una data successiva a quella del parere motivato indirizzato dalla Commissione alla Repubblica federale di Germania il 4 gennaio 1978.
punto 14
Nemmeno su questo punto la Corte può condividere la tesi della convenuta. Prescindendo dal fatto che la condizione di cui è causa riguarda tutte le preparazioni a base di carne e non solo quelle confezionate con carne di animali domestici della specie suina, non vi è motivo di affermare che il rischio di presenza di trichine nei prodotti a base di carne sia aumentato per il solo fatto che la carne fresca ha valicato una frontiera comunitaria prima di esser trasformata in preparazione di carne o di riconoscere che questo fatto renda più difficoltoso o più aleatorio, al momento dell'importazione nella Repubblica federale di Germania, l'accertamento della presenza di trichine. Si deve del resto osservare che la disciplina tedesca in materia di controllo delle trichine non fa alcuna differenza a seconda che si tratti di prodotti a base di carne proveniente da uno stabilimento ubicato in uno Stato membro in cui l'animale è stato macellato oppure da uno stabilimento ubicato in uno Stato membro diverso da quello in cui è avvenuta la macellazione.
punto 15
Dalle considerazioni suesposte emerge che la condizione imposta dal § 12c, della Fleischbeschaugesetz non è necessaria né per diminuire il rischio di insalubrità dei prodotti a base di carne importati nella Repubblica federale di Germania e confezionati con carne proveniente da un macello ubicato in un diverso Stato membro, né per garantire l'efficacia del controllo sanitario di detti prodotti al momento della loro importazione. Questa condizione costituisce dunque ad un tempo un ostacolo inutile, e comunque sproporzionato alia finalità perseguita, per la libera circolazione delle preparazioni a base di carne e una discriminazione a danno degli stabilimenti per la preparazione delle carni, che importano la materia prima per la loro attività da un altro Stato membro, rispetto ai loro concorrenti che si riforniscono di carne fresca presso i macelli ubicati nel territorio nazionale. La disposizione criticata è dunque incompatibile con l'art. 30 del Trattato e non rientra nelle deroghe di cui all'art. 36.
punto 16
Ne consegue che, vietando l'importazione dagli altri Stati membri di prodotti a base di carne fabbricati in uno di questi Stati usando carni di animali macellati in uno Stato membro diverso, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 17
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente. La convenuta è rimasta soccombente e le spese vanno poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1o Vietando l'importazione dagli altri Stati membri di prodotti a base di carne fabbricati in uno di questi Stati usando carni di animali macellati in uno Stato membro diverso, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 30 e 36 del Trattato CEE. 2o La convenuta è condannata alle spese.

Firme

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Pescatore Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 luglio 1979. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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