Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 7 aprile 1981, causa 132/80
Epigrafe
Nel procedimento 132/80,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de première instance di Bruges, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
NV (società anonima) United Foods, con sede sociale in Bredene,
e
PVBA (società di persone a responsabilità limitata) Aug. Van den Abeele, con sede in Bruges,
da un lato,
e
Stato belga, nella persona del Ministro delle finanze e del Ministro della sanità e della famiglia,
dall'altro,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 9 e seguenti, 30 e seguenti, 36 e 95 del Trattato CEE, con riguardo alla normativa belga concernente i controlli sanitari sulle importazioni di pesce e la riscossione dei relativi diritti,
LA CORTE,
composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait, O. Due, U. Everling e A. Chloros, giudici;
avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere : A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
paragrafo 1
La legge belga 15 aprile 1965, relativa all'ispezione sanitaria e al commercio del pesce, dei volatili, dei conigli e della selvaggina, recante modifica della legge 5 settembre 1952, relativa all'ispezione sanitaria e al commercio delle carni (Moniteur belge del 22 maggio 1965) disciplina fra l'altro l'ispezione sanitaria e il commercio del pesce vivo, refrigerato, congelato, surgelato, essiccato, salato o affumicato (art. 1).
paragrafo 2
In forza di detta legge, il Re è autorizzato, a fini di tutela dell'igiene e della salute pubblica, a disciplinare e a controllare l'importazione, l'esportazione, la trasformazione, il trasporto e il commercio del pesce (art. 3, n. 1, 1o comma), ad imporre per tale prodotto la visita sanitaria e l'ispezione, a stabilire le condizioni della visita sanitaria e le modalità dell' ispezione (art. 4, nn. 1 e 2), a nominare e destituire i medici veterinari incaricati di procedere a tali atti (art. 5, 1o comma), a fissare i diritti il cui pagamento può essere imposto agli importatori o ai proprietari della merce, per coprire le spese derivanti dalla visita sanitaria, dall'ispezione e dal controllo sanitario all'importazione (art. 6).
paragrafo 3
Il pesce che, all'atto dell'ispezione, risulti inidoneo al consumo umano viene sequestrato, denaturato e avviato ad un macello autorizzato (art. 8, n. 1). Il pesce esposto od offerto in vendita, venduto, distribuito o ceduto senza essere stato sottoposto all'ispezione viene sequestrato e confiscato; se risulta idoneo al consumo, esso può essere consegnato ad un ente di assistenza sociale (art. 8, n. 6). Il pesce importato in spregio alla normativa adottata per dare attuazione alla legge o che, al momento del controllo sanitario all'importazione, risulti inidoneo al consumo non viene ammesso nel territorio nazionale; se non può essere respinto, esso viene consegnato ad un ente di assistenza sociale, ovvero reso inservibile (art. 8, n. 7).
paragrafo 4
Per le infrazioni alla legge o ai decreti di attuazione sono previste varie sanzioni (artt. 9-15).
paragrafo 5
Il regio decreto 30 aprile 1976, adottato in forza della legge 15 aprile 1965, relativo all'ispezione sanitaria e al commercio del pesce (Moniteur belge del 26 maggio 1976), modificato con regio decreto 3 dicembre 1976, vieta — con l'unica eccezione del pesce catturato da pescatori dilettanti e non destinato a scopi commerciali — l'importazione, il commercio o la cessione di pesce che non sia stato dichiarato idoneo al consumo umano e non sia stato contrassegnato con un marchio in seguito alla visita sanitaria, all'ispezione o al controllo effettuati in conformità alle disposizioni del decreto (artt. 1 e 2). Questo distingue fra il pesce proveniente da vivai situati nel territorio nazionale, il pesce catturato in mare e il pesce importato.
paragrafo 6
a) Per il pesce di allevamento di origine nazionale è prevista (artt. 3 e 4) una visita sanitaria: i vivai vengono controllati mensilmente e in occasione di ogni svuotamento da parte di un esperto; questi può procedere ad un esame chimico, parassitologico, microbiologico o a qualsiasi altro esame tanto del pesce quanto dell'acqua. Per dichiarare l'idoneità del pesce al consumo umano, l'esperto rilascia un certificato sanitario. Il pesce proveniente da vivai può essere posto in commercio o trasportato per essere destinato al consumo umano soltanto con un'etichetta sulla quale figurino le indicazioni previste dal decreto 29 novembre 1976 del Ministro della sanità e della famiglia, che fissa il modello del marchio da apporre dopo la visita sanitaria, l'ispezione o il controllo (Moniteur belge del 29 dicembre 1976).
b) Il decreto prevede l'ispezione del pesce catturato in mare. Essa viene effettuata quando il pesce giunge sui banchi dei mercati generali; tuttavia, qualora in ragione delle circostanze sia impossibile effettuarla in questi luoghi, l'ispezione viene eseguita sulle banchine di scarico o in qualsiasi altro luogo autorizzato dall'esperto (art. 5). L'ispezione riguarda la salubrità, la freschezza e l'integrità del pesce; se lo ritiene utile, l'esperto può procedere ad un esame chimico, parassitologico, microbiologico o altro. Conelusa
l'ispezione, l'esperto appone un marchio sui recipienti o imballaggi contenenti il pesce; se la merce è destinata all'esportazione e il paese destinatario lo richiede, l'esperto redige inoltre un certificato sanitario conforme al modello stabilito dal Ministro belga della sanità o, eventualmente, al modello imposto dal paese destinatario (art. 6).
c) Il pesce importato deve essere accompagnato da un certificato sanitario emesso dall'autorità competente del paese d'origine, nel quale venga attestato che il pesce ha costituito oggetto di un' ispezione veterinaria ed è stato dichiarato idoneo al consumo il giorno della spedizione. Il modello di questo certificato sanitario è stato fissato con decreto 29 novembre 1976 del Ministro della sanità (Moniteur belge del 29 dicembre 1976). Al momento dell'importazione, i recipienti o imballaggi che contengono il pesce devono essere contrassegnati da un marchio apposto nel paese d'origine, col quale si attesta che il pesce è stato sottoposto a controllo sanitario o ad ispezione (art. 16); il pesce importato non vivo deve essere confezionato secondo un determinato modo (art. 17). L'importazione di pesce può essere autorizzata soltanto da determinati uffici doganali, designati di concerto dal Ministro della sanità e dal Ministro delle finanze; questi designano inoltre i medici veterinari incaricati nel controllo sanitario all'importazione e fissano i giorni e le ore dell'importazione. Almeno ventiquattro ore prima dell'importazione, l'importatore deve comunicare per iscritto al competente servizio d'ispezione del commercio delle carni la natura, i quantitativi, l'origine e la provenienza della partita; egli deve inoltre indicare il giorno e l'ora dell'importazione, nonché l'ufficio doganale attraverso il quale questa sarà effettuata (art. 10). Il controllo sanitario all'importazione ha luogo negli uffici doganali, sia alla frontiera, sia all'interno del territorio nazionale (artt. 12, 13 e 14). Il controllo sanitario riguarda il certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente del paese d'origine, il modo in cui viene effettuato il trasporto, lo stato di conservazione e la conformità del pesce alle esigenze della normativa belga concernente l'ispezione o la visita sanitaria; se 10 ritiene utile, l'esperto può inoltre procedere ad accertamenti (art. 15). Il pesce che, in seguito ai controlli sanitari all'importazione, viene dichiarato inidoneo al consumo umano, è respinto o, in caso d'impossibilità, denaturato e distrutto (artt. 18, 19 e 20).
paragrafo 7
Il regio decreto 30 aprile 1976, modificato con decreto 3 dicembre 1976, contempla (art. 21) diritti di controllo sanitario all'importazione. Tali diritti sono pari a 15 BFR per 100 kg o frazione di 100 kg di pesce intero non trattato, a 30 BFR per 100 kg o frazione di 100 kg per l'altro pesce. Questi diritti vengono riscossi dagli uffici doganali.
paragrafo 8
Per il pesce catturato in mare, viene percepito, dall'amministrazione comunale del luogo in cui il pesce viene sbarcato, o da un suo delegato, un diritto di controllo destinato a coprire le spese dell' ispezione. Questo diritto di controllo è stato fissato, con regio decreto 3 dicembre 1976 che stabilisce i diritti di controllo allo sbarco del pesce catturato in mare (Moniteur belge del 29 dicembre 1976), in 0,15 BFR per kg di pesce sbarcato.
paragrafo 9
Per la visita sanitaria dei vivai e del pesce da essi proveniente non è previsto alcun diritto di controllo.
paragrafo 10
Essendo tenute, in forza di queste norme legislative e regolamentari nazionali, a pagare diritti di controllo all'importazione del pesce, la NV United Foods, con sede sociale in Bredene, e la PVBA Aug. Van den Abeele, con sede sociale in Bruges, pagavano detti diritti, con l'espressa riserva di esigerne il rimborso, in quanto ritenevano che la loro riscossione fosse contrastante con varie disposizioni del Trattato CEE.
paragrafo 11
L'8 marzo 1978, le società United Foods e Van den Abeele citavano lo Stato belga dinanzi al Tribunal de première instance di Bruges, per farlo condannare al rimborso delle somme a loro avviso indebitamente pagate a titolo di diritti di controllo all'importazione di pesce. Le rispettive domande riguardavano importi di 171250 BFR per la United Foods e 450824 BFR per la Van den Abeele, aumentati, in seguito a rettifica del 15 maggio 1979, a 288132 e 836645 BFR. A sostegno delle loro domande, le società attrici assumevano che la normativa belga in materia di diritti di controllo è incompatibile, in particolare, con gli artt. 30, 9, 12, 13 e 95 del Trattato CEE.
paragrafo 12
Con sentenza 5 marzo 1980, il Tribunal de première instance di Bruges, prima sezione, sospendeva il procedimento, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, fino a che la Corte di giustizia non si fosse pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
paragrafo 13
1) Se gli artt. 30 e segg. del Trattato CEE debbano essere interpretati nel nel senso che un controllo sanitario effettuato, alla frontiera, all'atto dell'importazione di pesce e avente carattere obbligatorio e sistematico va considerato misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione qualora:
l'importatore debba informare per iscritto il servizio amministrativo competente almeno ventiquattro ore prima dell'importazione, circa la natura, la quantità e la provenienza della merce, e debba indicare il giorno e l'ora dell'importazione nonché l'ufficio doganale attraverso il quale questa verrà effettuata;
l'importazione di pesce sia consentita solo attraverso gli uffici doganali designati dall'autorità e nei giorni ed alle ore da questa stabiliti;
i recipienti, gli imballaggi ed il ghiaccio impiegato debbano rispondere a determinati requisiti stabiliti dalla legge;
i marchi di controllo — prescritti dall'autorità — debbano essere apposti su ciascun imballaggio per quanto piccolo questo sia:
le partite di pesce importato debbano essere necessariamente accompagnate da un certificato sanitario, rilasciato dall'autorità competente del paese d'origine, attestante che il pesce è stato sottoposto a controllo veterinario ed è stato dichiarato, il giorno della spedizione, idoneo al consumo, e redatto in conformità ad un modello stabilito dall'autorità dello Stato membro importatore.
2) In caso di soluzione affermativa della questione che precede, se l'art. 36 del Trattato CEE vada interpretato nel senso che un controllo sanitario del tipo descritto nella prima questione è giustificato da motivi di tutela della sanità pubblica.
3) Se i diritti di controllo il cui pagamento è imposto all'importatore per coprire le spese del controllo sanitario descritto nella prima questione vadano considerati tasse d'effetto equivalente a dazi doganali ai sensi degli artt. 9 e seguenti del Trattato CEE o come imposizioni interne ai sensi dell'art. 95 dello stesso Trattato, qualora:
per il controllo dei vivai nello Stato membro di cui trattasi non venga riscosso alcun diritto;
il controllo del pesce catturato in mare venga effettuato al momento del trasporto ai mercati e concerna la bontà sotto il profilo sanitario, la freschezza e l'integrità del pesce, mentre il controllo sanitario all'importazione abbia luogo nell'ufficio doganale e riguardi il certificato sanitario, il modo di trasporto, lo stato di conservazione nonché la conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa dello Stato membro importatore in materia di controllo ed importazione del pesce;
i diritti di controllo all'importazione debbano essere obbligatoriamente pagati al momento del passaggio della frontiera;
i diritti di controllo per il pesce sbarcato siano fissati in modo uniforme, indipendentemente dallo stato della merce, mentre i diritti di controllo riscossi all'importazione, per quanto concerne il pesce diverso da quello intero non lavorato, siano pari al doppio dei primi.
4) Nel caso in cui la questione che precede venga risolta nel senso che i diritti di controllo ivi descritti non si devono considerare tasse d'effetto equivalente a dazi doganali, ma si possono reputare come facenti parte di un sistema di tributi interni ai sensi dell'art. 95 del Trattato CEE, se sussista una discriminazione, vietata da questa norma, nel caso in cui i diritti di controllo per il pesce sbarcato siano fissati in modo uniforme, indipendentemente dallo stato della merce, mentre i diritti di controllo riscossi all'importazione, per quanto concerne il pesce diverso da quello intero non lavorato, siano pari al doppio dei primi.
paragrafo 14
La sentenza del Tribunal de première instance di Bruges è stata registrata nella cancelleria della Corte il 2 giugno 1980.
paragrafo 15
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, sono state depositate osservazioni scritte il 18 agosto 1980 dalle società NV United Foods e PVBA Aug. Van den Abeele, attrici nella causa principale, rappresentate dagli avvocati André Faurès e Bernard van de Walle de Ghelcke, del foro di Bruxelles; il 20 agosto dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Manfred Beschel, membro del servizio giuridico, e Robert Caspar Fischer, consigliere giuridico, in qualità di agenti; il 26 agosto dal Governo della Repubblica francese e il 3 settembre 1980 dal Governo del Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. Per Lachmann, consigliere presso il Ministero degli affari esteri.
paragrafo 16
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
Le società United Foods e Van den Abeele, attrici nella causa principale, illustrano la situazione del mercato belga dei prodotti della pesca e sottolineano la grande importanza, per il Belgio, del commercio intracomunitário; esse ricordano che non esiste un regime comunitario uniforme né alcuna armonizzazione delle legislazioni nazionali relative al controllo del pesce; fra gli Stati membri, il Belgio è l'unico a riscuotere diritti di controllo al momento dello sbarco e dell'importazione di pesce. D'altra parte, diritti analoghi a quelli di cui trattasi nella causa principale, riscossi all'importazione di carni, sono stati aboliti nel Belgio, in seguito ad un procedimento promosso dalla Commissione in base all'art. 169 del Trattato CEE, con regio decreto 21 giugno 1979 (Moniteur belge del 23 giugno 1979).
paragrafo 2
Le questioni sollevate dal Tribunal de première instance di Bruges portano a formulare le seguenti osservazioni e soluzioni.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla prima questione (art. 30 del Trattato CEE)
paragrafo 1
a) Un sistema di controllo alla frontiera, come quello descritto in tale questione, costituisce indubbiamente una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dell'art. 30 del Trattato CEE.
Secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 30 si applica a qualsiasi misura atta ad ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio fra gli Stati membri. Giò avviene allorché, in uno Stato membro, vengono effettuati controlli obbligatori alla frontiera: tali controlli sono atti a rendere le importazioni più difficili o più onerose, in ragione fra l'altro dei ritardi inerenti alle operazioni di controllo e delle spese di trasporto supplementari che possono derivarne per l'importatore. È evidente che il sistema dei provvedimenti di cui trattasi nella causa principale, ed i controlli che esso implica, rappresentano un ostacolo e comportano, per gli importatori, ritardi e spese supplementari.
Il controllo sanitario in questione è obbligatorio e sistematico; l'ispezione è necessariamente un procedimento oneroso e dilatorio.
Secondo la Corte di giustizia, la nozione di misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa comprende anche l'obbligo di presentare un certificato il quale attesti che i prodotti importati hanno subito, nel paese esportatore, un
determinato trattamento. L'obbligo che le partite di pesce importato siano accompagnate da un certificato sanitario il cui modello è determinato dallo Stato membro importatore, certificato emesso dall'autorità competente del paese d'origine e attestante che il pesce ha costituito oggetto di una visita veterinaria ed è stato dichiarato idoneo al consumo il giorno della spedizione, costituisce già di per sé, secondo la suddetta giurisprudenza, una misura d'effetto equivalente ad una restrizione all'importazione.
Elementi come i ritardi, le perdite di tempo, i danni alle merci importate e, soprattutto, il fatto che l'importazione implichi oneri finanziari e particolari formalità sono stati considerati dalla Corte, in numerose sentenze, come ostacoli al commercio intracomunitário.
b) La mancanza, sul piano comunitario, di un sistema uniforme di controllo sanitario per i prodotti nella pesca non ha l'effetto di sottrarre al divieto dell'art. 30 del Trattato un sistema come quello considerato nella causa principale. In mancanza di un regime comunitario, spetta — certo — agli Stati membri disciplinare, ciascuno sul suo territorio, la produzione, il commercio e il consumo, ma alla condizione che la normativa nazionale non sia atta ad ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitário.
Una normativa nazionale, che si applichi indistintamente ai prodotti interni ed a quelli importati, non può sfuggire alle condizioni poste dall'art. 30 se non qualora essa sia giustificata, in quanto necessaria per soddisfare esigenze imperative attinenti alla salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali o alla difesa dei consumatori. In proposito, è opportuno tener conto del fatto che, nella causa principale, si tratta del controllo sanitario di pesce importato che è già stato sottoposto ad un controllo sanitario nello Stato membro esportatore.
e) La nozione di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative comprende quindi anche provvedimenti nazionali di controllo sanitario che presentino le caratteristiche descritte nella prima questione; siffatti provvedimenti sono vietati in forza dell'art. 30 del Trattato CEE, a meno che non rientrino fra le eccezioni di cui all'art. 36.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla seconda questione (art. 36 del Trattato CEE)
paragrafo 1
a) Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, l'art. 36 va interpretato in senso restrittivo, in quanto costituisce una deroga fondamentale all' abolizione degli ostacoli per la libera circolazione delle merci.
Le condizioni della sua applicazione sono state anch'esse precisate dalla Corte: detto articolo non ha lo scopo di riservare talune materie, come il settore della salute pubblica, alla competenza esclusiva degli Stati membri; i provvedimenti fondati sull'art. 36 devono, in ciascun caso, essere valutati secondo criteri di equità e di proporzionalità, per accertare se essi siano e rimangano giustificati; normative o prassi che abbiano, o possano avere, un effetto restrittivo sull'importazione di una data merce sono compatibili col Trattato soltanto in quanto siano necessarie ai fini di una efficace tutela della salute e della vita delle persone; una normativa o una prassi nazionale non rientra nella deroga contemplata dall'art. 36, qualora la salute e la vita delle persone possano essere tutelate in modo altrettanto efficace da provvedimenti che abbiano conseguenze meno restrittive per gli scambi comunitari. L'art. 36 non può esser fatto, valere, salvo eccezioni, per giustificare normative o prassi, sia pure utili, il cui carattere restrittivo si spieghi essenzialmente con l'intento di ridurre gli oneri dell'amministrazione o le spese pubbliche; l'autorità nazionale che si richiama all'art. 36 deve sempre dimostrare che i provvedimenti da essa imposti rispondono a questi criteri.
b) In mancanza di un sistema comunitario armonizzato, i provvedimenti nazionali vanno quindi esaminati tenendo conto delle condizioni d'applicazione dell'art. 36 quali sono state definite dalla Corte.
In tale contesto, si deve ritenere che un sistema di controllo sanitario alla frontiera come quello di cui trattasi nella causa principale non è giustificato dalla necessità di realizzare, in modo efficace, le finalità di salute pubblica da esso perseguite: esso non è informato ad una presunzione di conformità della merce importata alle indicazioni del certificato sanitario emesso dal paese esportatore, ma implica invece un duplice controllo sistematico, organizzato in modo da prevedere un secondo controllo ai sensi delle norme belghe. Questo secondo controllo sistematico non è giustificato in un sistema in cui, nonostante le differenze esistenti fra le normative nazionali, una semplice collaborazione fra le autorità nazionali darebbe serie garanzie quanto alle ispezioni effettuate nel paese esportatore. Controlli sporadici, che non abbiano necessariamente luogo alla frontiera, sarebbero atti a rispondere alle preoccupazioni dello Stato membro importatore.
La normativa di cui trattasi non soltanto crea ostacoli eccessivi, ma fa altresì apparire dubbia l'efficacia del sistema. I controlli dettagliati e sistematici sono, in ragione della loro complessità, di difficile attuazione pratica, implicano ritardi e comportano danni ingiustificati.
e) Il sistema di controllo sanitario descritto nella prima questione del Tribunal de première instance di Bruges non può essere riportato nell'ambito della deroga contemplata dall'art. 36 del Trattato CEE quanto alla libera circolazione delle merci, poiché la salute pubblica non viene tutelata in modo efficace e gli scopi di tutela della stessa possono essere raggiunti in modo altrettanto efficace mediante provvedimenti che incidano o meno sugli scambi intracomunitari.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla terza questione (artt. 9, 12 e 13 e art. 95 del Trattato CEE)
paragrafo 1
a) Secondo la giurisprudenza della Corte, costituisce una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale qualsiasi onere pecuniario, diverso da un dazio doganale propriamente detto, che colpisca, in occazione o in ragione del passaggio della frontiera, le merci che circolano nell'ambito della Comunità e che abbia, sulla libera circolazione delle merci, la stessa incidenza restrittiva di un dazio doganale, a meno che tale onere non sia ammesso da specifiche disposizioni del Trattato.
b) La Corte ha più volte affermato che oneri pecuniari riscossi sulle merci in ragione dei controlli sanitari effettuati in occasione del passaggio della frontiera sono da considerare tasse d'effetto equivalente a dazi doganali. La circostanza che i controlli sanitari all'importazione possano essere consentiti dall'art. 36 del Trattato non implica che la riscossione di oneri pecuniari per detti controlli sia lecita: tali oneri pecuniari non sono intrinsecamente necessari per l'esercizio del potere di cui all'art. 36 e sono atti a costituire un ulteriore ostacolo nel commercio intracomunitario. Anche a supporre, per ipotesi, che il controllo sanitario all'importazione di pesce sia permesso in forza della deroga di cui all'art. 36, la riscossione dei relativi diritti sarebbe quindi, in ogni caso, vietata.
A questo principio si può derogare — salvo il caso d'applicazione dell'art. 95 del Trattato CEE — soltanto qualora i tributi percepiti costituiscano il corrispettivo di un servizio effettivamente reso all'importatore (o all'esportatore) e l'importo del tributo sia proporzionato a tale servizio. Ora, secondo talune sentenze, i controlli sanitari alla frontiera, destinati, nell'interesse generale, a tutelare la salute pubblica, non sono da considerare come un servizio reso all'importatore, tale da giustificare, come contropartita, un onere pecuniario. Anche nel sistema di cui trattasi nella causa principale è impossibile sostenere che i controlli sanitari alla frontiera costituiscano un servizio reso all'importatore: essi mirano, come ritiene lo stesso Stato belga, alla tutela della salute pubblica, mentre il vantaggio che gli importatori possono trarre dai controlli è incerto, non individualizzabile, indeterminato e indiretto.
In ogni caso, i diritti di controllo non sono d'altra parte proporzionati alle spese delle operazioni eseguite: l'importatore è tenuto a pagare i diritti, determinati su base forfettaria, indipendentemente dal fatto che l'esperto abbia o meno esaminato effettivamente il carico; il controllo è lo stesso per le grandi e per le piccole partite, per il pesce «lavorato» e per il pesce «non lavorato»; il diritto non è in alcun caso proporzionato agli oneri, che aumentano in funzione dei quantitativi.
c) I diritti di controllo in questione sono tasse d'effetto equivalente a dazi doganali, non già tributi interni ai sensi dell'art. 95 del Trattato CEE.
Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di tasse d'effetto equivalente a dazi doganali comprende gli oneri pecuniari imposti sulle merci, per ragioni di controllo sanitario, in occasione del loro passaggio alla frontiera, determinati secondo criteri specifici, non paragonabili ai criteri che servono a stabilire gli oneri pecuniari gravanti sui prodotti nazionali similari. È inoltre irrilevante che la produzione interna, in ragione di altri tributi, sia gravata da un onere analogo, se detti tributi e il diritto in questione non sono riscossi secondo criteri identici o in una corrispondente fase del ciclo produttivo.
Secondo la Corte, sono tributi interni, soggetti al divieto di discriminazione di cui all'art. 95, gli oneri imposti dalle varie autorità pubbliche in occasione di controlli sanitari effettuati all'interno degli Stati membri, tanto sui prodotti indigeni quanto sui prodotti importati. La qualificazione di tributo interno esige inoltre che il fatto generatore dell'imposta sia identico per i prodotti interni e per i prodotti importati.
Alla luce di tali principi, si deve constatare che i diritti di controllo di cui è causa non possono essere considerati come facenti parte di un regime di tributi interni che si applichino sistematicamente e allo stesso modo ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati.
L'imposizione non viene effettuata all'interno dello Stato membro: il controllo sanitario all'importazione e il pagamento dei relativi diritti avvengono obbligatoriamente in occasione, e in ragione, del passaggio della frontiera, negli uffici doganali designati dal Ministro della sanità; in caso di mancato pagamento di tali diritti, le partite di prodotti della pesca non possono essere importate.
Taluni prodotti nazionali non sono tassati: la visita sanitaria nei vivai non dà luogo alla percezione di diritti o tasse, mentre il pesce proveniente da vivai di altri Stati membri è soggetto al diritto di controllo all'importazione.
Le operazioni di controllo allo sbarco del pesce differiscono notevolmente, quanto allo scopo e al metodo, dai controlli alla frontiera. Il controllo del pesce catturato in mare riguarda la bontà sotto il profilo sanitario, la freschezza e l'integrità del pesce, mentre il controllo sanitario all'importazione riguarda il certificato sanitario, il modo di trasporto, lo stato di conservazione nonché la conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa belga in materia di controllo sanitario del pesce.
I prodotti di cui trattasi non si trovano nella stessa fase del ciclo produttivo. Il prodotto sbarcato, prodotto nazionale, viene ispezionato prima di essere venduto nei mercati generali, al momento dello scarico dai pescherecci; il pesce importato da un altro Stato membro è stato ivi venduto, per essere poi esportato, spesso dopo essere stato confezionato per la spedizione. Il pesce importato è stato sottoposto, in una fase evidentemente anteriore della produzione e del commercio, ad una visita sanitaria nello Stato membro esportatore.
I rispettivi diritti di controllo vengono calcolati secondo criteri diversi e riscossi da autorità diverse.
I prodotti importati sono gravati da oneri di controllo supplementari dopo l'importazione; le operazioni di controllo sanitario all'importazione vengono in realtà effettuate, in molti casi, per ragioni pratiche, nell'ambito dell'impresa, a spese dell'importatore, che ha già dovuto pagare i diritti di controllo; in tali casi, la frontiera viene fittiziamente trasferita nell'impresa.
I vari tributi di cui trattasi non vengono quindi riscossi secondo gli stessi criteri, né applicati nella corrispondente fase del ciclo produttivo.
d) La terza questione potrebbe essere risolta nel senso che i diritti di controllo all'importazione del genere di quelli descritti nella questione pregiudiziale costituiscono tasse, vietate, d'effetto equivalente a dazi doganali ai sensi degli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato CEE.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla quarta questione (art. 95 del Trattato CEE)
paragrafo 1
a) Qualora la Corte, per assurdo, ritenesse che i diritti di controllo in questione vanno considerati come tributi interni, la quarta questione dovrebbe essere risolta in senso affermativo.
b) L'art. 95 consente la riscossione di tributi interni sui prodotti provenienti da altri Stati membri, a condizione che i prodotti nazionali siano gravati in modo assolutamente identico, per quanto riguarda non solo l'aliquota del tributo interno che colpisce direttamente o indirettamente i prodotti nazionali e quelli importati, ma anche la base di tale tributo e le modalità di riscossione dello stesso; qualora divergenze in proposito possano implicare una più gravosa tassazione del prodotto importato, nella stessa fase della produzione o della distribuzione, risulta violato il divieto di discriminazione di cui all'art. 95.
e) Nella fattispecie, esistono effettivamente delle differenze per quanto riguarda la base, l'aliquota e le modalità di riscossione del tributo.
La base dei diritti di controllo all'importazione differisce da quella dei diritti di controllo sanitario sul pesce sbarcato: nel primo caso, si distingue fra il pesce intero non lavorato e l'altro pesce, distinzione che non vale per il pesce sbarcato.
Anche l'aliquota è diversa, con svantaggio per il pesce importato: diritto di controllo sul pesce sbarcato pari a 0,15 BFR il kg, diritti di controllo sanitario all'importazione pari a 15 BFR per 100 kg per il pesce intero non lavorato ed a 30 BFR per 100 kg per l'altro pesce.
I diritti di controllo sul pesce sbarcato sono riscossi dalle amministrazioni comunali, a carico dell'eventuale acquirente. I diritti di controllo all'importazione sono riscossi dagli uffici doganali, al momento del passaggio della frontiera, e l'importazione delle merci è subordinata a tale pagamento.
d) In via subordinata, si dovrebbe quindi risolvere la quarta questione nel senso che il divieto di discriminazione sancito dall'art. 95 del Trattato CEE colpisce gli oneri del tipo di quelli di cui trattasi nella causa principale, in quanto essi differiscono fra loro per la base, l'aliquota e le modalità di riscossione.
paragrafo 2
II Governo del Regno di Danimarca presenta in sostanza le seguenti osservazioni:
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulle prime due questioni (artt. 30 e 36 del Trattato CEE)
paragrafo 1
a) Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il divieto che colpisce le restrizioni quantitative o le misure d'effetto equivalente, divieto sancito dall'art. 30 del Trattato, riguarda anche i controlli sanitari effettuati sistematicamente alle frontiere intracomunitarie, e che una normativa nazionale relativa al controllo sanitario all'importazione di pesce è in contrastro col diritto comunitario, a meno che non rientri nelle deroghe di cui all'art. 36.
b) Il ricorso all'art. 36 non è più giustificato qualora siano state adottate, a norma dell'art. 100 del Trattato CEE, direttive comunitarie che contemplino l'armonizzazione dei provvedimenti necessari per garantire la tutela della salute delle persone e degli animali; il regolamento del Consiglio 19 gennaio 1976, n. 103, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati (GU n. L 20, pag. 29) non è tuttavia un atto giuridico comunitario tale da escludere l'applicazione dell'art. 36.
e) Gli Stati membri hanno il diritto di emanare e di applicare norme relative al controllo sanitario del pesce; una siffatta normativa costituisce un elemento ragionevole di una politica di tutela della vita e della salute delle persone. Alle autorità nazionali deve essere riconosciuta la possibilità, per quanto riguarda tanto la produzione nazionale quanto le merci importate, di dotarsi di un sistema coerente e sicuro di controllo, tale da funzionare in pratica senza implicare spese amministrative sproporzionate.
La normativa belga comprende tuttavia taluni elementi negativi, in particolare il termine di notifica di ventiquattro ore imposto all'importatore, l'obbligo di effettuare l'importazione nel momento fissato dalle autorità belghe, le modalità (duplice controllo) dell'ispezione veterinaria effettuata per le importazioni di pesce congelato.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla terza e sulla quarta questione (artt. 9 e 95 del Trattato CEE)
paragrafo 1
a) È irrilevante il fatto che i diritti di controllo in questione vengano considerati alla luce dell'art. 9 o dell'art. 95 del Trattato CEE: l'elemento decisivo, ai fini di entrambe le disposizioni, è la questione del se il relativo onere gravi in modo uniforme sul pesce e sui prodotti della pesca sbarcati e sul pesce e sui prodotti della pesca importati. In proposito si deve tener conto tanto della base del tributo quanto della sua aliquota.
b) È chiaro che, nel caso degli oneri in questione nella causa principale, i prodotti nazionali e i prodotti importati non vengono trattati secondo gli stessi criteri: le aliquote sono diverse; il fondamento giuridico della differenza di trattamento fiscale del pesce sbarcato e del pesce importato è incerto; per l'importazione di pesce congelato vige una disciplina speciale.
paragrafo 2
L'aliquota più elevata del tributo gravante sul pesce importato non può essere giustificata adducendo il fatto che il pesce importato ha raggiunto un grado di lavorazione più elevato: il diritto di controllo per il pesce sbarcato è fissato nello stesso modo, quale che sia il grado di lavorazione.
paragrafo 3
Il Governo della Repubblica francese ritiene che il diritto comunitario, secondo l'interpretazione datane nella giurisprudenza della Corte, consenta di dare soluzioni chiare a ciascuna delle questioni sollevate dal Tribunal de première instance di Bruges.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla qualificazione del controllo sanitario in questione alla luce dell'art. 30 e sulla sua liceità alla luce dell'art. 36 del Trattato CEE
paragrafo 1
a) Tenuto conto della giurisprudenza della Corte, è difficile non qualificare il regime di controllo sanitario del pesce di cui trattasi nella causa principale come misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa degli scambi.
b) Data la mancanza di una disciplina comunitaria per l'armonizzazione delle modalità dei controlli nazionali, detto regime di controllo sanitario rientra chiaramente nella deroga prevista dall'art. 36 del Trattato: in mancanza di armonizzazione, un siffatto regime di controllo è il solo mezzo che consente agli Stati membri di raggiungere l'obiettivo della tutela della salute pubblica, espressamente menzionato nella suddetta disposizione. I provvedimenti che esso comporta sono necessari per garantire allo Stato membro interessato ed ai suoi cittadini il fatto che il pesce importato è stato catturato, preparato, lavorato e spedito in conformità alle norme vigenti nello Stato importatore, dichiarato atto al consumo il giorno della sua spedizione e posto in commercio nel territorio dello Stato membro interessato, previ controlli comprovanti l'innocuità del prodotto dopo il trasporto fino alla frontiera.
I primi due provvedimenti amministrativi imposti dal regime di cui trattasi appaiono indispensabili per consentire all'amministrazione incaricata dei controlli di preparare la loro materiale esecuzione, affinché lo sdoganamento dei prodotti considerati sia ritardato il meno possibile. L'obbligo di informare l'amministrazione competente 24 ore in anticipo non può avere alcuna incidenza, nemmeno potenziale, sul commercio intracomunitário.
c) In mancanza di una disciplina comunitaria, un controllo sanitario effettuato alla frontiera e che presenti le caratteristiche elencate nella sentenza del Tribunal de première instance di Bruges è perfettamente giustificato in base all'art. 36; tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, questa norma non può essere interpretata nel senso che essa permetta anche la riscossione di diritti, sulle merci importate sottoposte al controllo, destinati a coprire le spese del controllo stesso.
La valutazione della liceità di tale riscossione alla stregua del diritto comunitario dipende dalla qualificazione dell'onere.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla qualificazione dei diritti di controllo sanitario alla luce degli artt. 9, 12, 13 e 95 del Trattato CEE
paragrafo 1
a) La giurisprudenza della Corte non lascia alcun dubbio sulla qualificazione dei diritti di controllo sanitario nell'ordinamento comunitario: essi costituiscono una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale, in quanto non rientrano in alcuna delle eccezioni definite dalla Corte. In ogni caso, qualora dovesse ritenersi che tali diritti rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 95, si dovrebbe dichiarare che essi sono discriminatori nei confronti dei prodotti importati dagli altri Stati membri.
b) I diritti di cui trattasi nella causa principale costituiscono, ai sensi della giurisprudenza della Corte, un onere pecuniario imposto unilateralmente, che colpisce le merci in ragione del passaggio della frontiera; poiché il controllo sanitario viene effettuato nell'interesse generale, essi non possono essere considerati il corrispettivo di un servizio reso all'importatore.
c) I diritti di controllo di cui è causa non costituiscono un tributo interno ai sensi dell'art. 95 del Trattato. Per poter rientrare in un sistema generale di tributi interni e quindi sfuggire alla qualificazione di tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale, un onere pecuniario deve colpire sistematicamente i prodotti importati ed i prodotti nazionali di cui trattasi secondo identici criteri, cioè, secondo la giurisprudenza della Corte, colpire detti prodotti secondo la stessa base, nella stessa fase della produzione o del commercio, secondo lo stesso metodo di calcolo e in conseguenza dello stesso fatto generatore.
Ora, i diritti di controllo sanitario riscossi dal Belgio non colpiscono sistematicamente il pesce sbarcato e il pesce importato, poiché solo quest'ultimo è oggetto di tassazione; essi non colpiscono il prodotto importato e quello sbarcato secondo la stessa aliquota; i criteri d'imposizione non sono comparabili: il fatto generatore che dà luogo alla riscossione è in un caso la vendita nei mercati generali, nell'altro il passaggio della frontiera; il pesce sbarcato rientra nella voce doganale 03.01, mentre il pesce lavorato può rientrare nella voce doganale 03.02; non può ritenersi che il pesce lavorato si trovi nella stessa fase commerciale del pesce venduto non lavorato.
d) Qualora, per ipotesi, la Corte ritenesse che il diritto di cui trattasi possa essere qualificato come un tributo interno ai sensi dell'art. 95, il fatto che sull'importazione del pesce lavorato gravi un onere pari al doppio di quello applicato all'importazione di pesce non lavorato ed al pesce sbarcato nei porti belgi produce un effetto discriminatorio incompatibile col Trattato, ed in particolare con l'art. 95.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla soluzione delle questioni formulate dal giudice a quo
paragrafo 1
a) Un regime di controllo sanitario che presenti le caratteristiche elencate dal Tribunal de première instance di Bruges nella prima questione che esso formula nella sentenza di rinvio non può certo sfuggire alla qualificazione di misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa degli scambi intracomunitari; per contro, questo regime appare assolutamente giustificato alla luce dell'art. 36 del Trattato CEE.
b) I diritti di controllo sanitario riscossi in forza delle norme citate nella sentenza di rinvio costituiscono una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale. In subordine, anche qualora rientrassero nell'art. 95, tali diritti sarebbero comunque in contrasto col Trattato per il fatto che colpiscono in modo discriminatorio i prodotti importati.
La Commissione osserva che la Corte non è chiamata, nell'ambito del presente procedimento, a pronunciarsi sulla compatibilità col Trattato della normativa belga di cui trattasi nella causa principale; d'altra parte, una ricerca intrapresa dagli uffici della Commissione circa la compatibilità del regime dei controlli sanitari belgi sul pesce importato con gli artt. 30-36 del Trattato non è stata ancora portata a termine.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulle questioni relative all'interpretazione degli artt. 30-36 del Trattato CEE
paragrafo 1
a) La Corte dà alla nozione di misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative un significato molto ampio e, secondo la sua giurisprudenza costante, i controlli sanitari sistematici alle frontiere intracomunitarie rientrano nella suddetta nozione.
b) La particolare condizione secondo cui deve essere prodotto un certificato sanitario emesso nel paese speditore costituisce una condizione supplementare all'importazione, atta ad influenzare anch'essa, almeno in potenza, gli scambi tra Stati membri; l'obbligo di presentare siffatti documenti è stato anch'esso qualificato dalla Corte come misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa.
Il fatto che varie direttive comunitarie riguardanti l'armonizzazione dei controlli sanitari nell'ambito della Comunità contemplino siffatti documenti è irrilevante: non v'è alcuna proporzione, per quanto riguarda il loro effetto restrittivo sugli scambi intracomunitari, fra la condizione relativa alla produzione di un certificato imposta unilateralmente da uno Stato membro, produzione dalla quale questo fa dipendere gli effetti giuridici che ritiene utili, e l'obbligo imposto da una direttiva a tutti gli Stati membri.
Le ulteriori condizioni cui è subordinata l'importazione, richiamata dal giudice di merito nella prima questione, devono anch'esse essere considerate, tenuto conto della giurisprudenza della Corte, in ragione della loro natura e del loro contenuto, come misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative.
c) Per quanto riguarda la nozione di restrizione giustificata ai sensi dell'art. 36 del Trattato, è opportuno, sul piano dei principi, ricordare che detta norma costituisce una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle merci e deve, in quanto tale, essere interpretata restrittivamente. Le limitazioni della libera circolazione delle merci, fondate sull'art. 36, risultano, secondo la giurisprudenza della Corte, conformi al Trattato soltanto in quanto siano giustificate, e cioè necessarie per raggiungere gli scopi contemplati da questa disposizione e, in particolare, per garantire la tutela della salute e della vita delle persone.
Circa i problemi sollevati nella causa principale, si deve constatare che il controllo riguardante la dichiarazione del paese speditore è necessario, e quindi giustificato, al fine di ottenere informazioni su un esame già effettuato e quindi, indirettamente, sullo stato della merce stessa. Tuttavia, la normativa belga in questione sottopone il pesce importato ad un duplice controllo: ispezione sanitaria nello Stato membro speditore, indi controllo sanitario, obbligatorio e sistematico, all'importazione nel Belgio. È dubbio che un duplice controllo materiale rientri fra le limitazioni della libera circolazione delle merci autorizzate dall'art. 36 del Trattato. Sembra auspicabile che i documenti rilasciati dal paese speditore godano di una presunzione di conformità delle merci importate ai requisiti posti dalla legislazione sanitaria nazionale.
Il duplice controllo previsto dalla normativa di cui trattasi nella causa principale non appare quindi giustificato alla luce dell'art. 36; spetta tuttavia al giudice nazionale decidere, in funzione dei principi del diritto comunitario, sulle circostanze concrete della fattispecie.
Nel Belgio, il controllo all'importazione di pesce si estende anche al modo di trasporto. Le condizioni fissate in proposito negli artt. 27 e seguenti del regio decreto 30 aprile 1976 non sembrano, come tali, eccessive né, quindi, ingiustificate ai sensi dell'art. 36. Esiste tuttavia una differenza notevole, sul piano dell'intensità del controllo, tra il pesce importato ed il pesce proveniente da vivai di allevamento nell'interno del paese o catturato in mare e sbarcato: all'importazione viene effettuato un controllo obbligatorio e sistematico di tutti i mezzi di trasporto, mentre il controllo del trasporto all'interno è lasciato alla libera valutazione dell'esperto competente; il controllo del trasporto di pesce effettuato nell'ambito del territorio nazionale è lasciato alla discrezione dell'autorità, mentre i transporti effettuati per l'importazione sono sistematicamente controllati alla frontiera e sottoposti in seguito ad una verifica lasciata alla discrezionalità dell'esperto. Siffatto cumulo dei controlli, quanto meno dei controlli potenziali, può sembrare non necessario e, quindi, ingiustificato, con riferimento alla realizzazione dell'obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone. Anche su questo punto spetta al giudice nazionale statuire in base a concrete circostanze di fatto.
Le altre formalità richiamate nella sentenza di rinvio devono manifestamente consentire di adottare tempestivamente le disposizioni necessarie per il controllo sanitario all'importazione della merce e di garantire la partecipazione di un esperto ai fini del controllo. Queste formalità sono quindi strettamente connesse, in sostanza, alla giustificazione del duplice controllo all'importazione e divengono superflue qualora il controllo all'importazione stesso sia ritenuto non necessario.
Il controllo del pesce catturato in mare viene effettuato, di regola, al momento della consegna ai mercati generali, che dispongono normalmente di mezzi di controllo sufficienti; sembra lecito chiedersi se la normativa belga non dovrebbe prevedere, per il controllo del pesce importato, la possibilità di ricorrere alle attrezzature per il controllo di cui dispongono i mercati generali, quanto meno qualora l'importazione sia effettuata attraverso porti in cui esistono siffatte attrezzature. Se una disciplina del genere fosse possibile — la valutazione della stessa spetta al giudice nazionale —, le formalità preliminari attualmente imposte diverrebbero superflue e non potrebbero più essere giustificate mediante riferimento all'art. 36.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulle questioni relative all'interpretazione degli artt. 9 e seguenti e 95 del Trattato CEE
paragrafo 1
a) I diritti riscossi, all'importazione di una merce, a titolo di controllo sanitario, vengono considerati dalla Corte, in una giurisprudenza costante, come tasse d'effetto equivalente a dazi doganali.
D'altra parte, i controlli sui quali sono basati tali diritti non possono, secondo questa stessa giurisprudenza, essere considerati come un servizio effettivamente reso all'importatore, poiché l'esecuzione del controllo è d'interesse pubblico. Né si tratta di controlli che debbano essere effettuati, in modo uniforme, in forza di disposizioni comunitarie, nello Stato membro speditore prima della spedizione, bensì esclusivamente di controlli e oneri fiscali all'importazione disciplinati dal diritto interno.
La riscossione di diritti non può essere giustificata dall'art. 36 del Trattato: questo può, certo, legittimare i controlli sanitari stessi, ma non autorizza la riscossione di diritti sulle merci importate e sottoposte ai controlli, per coprire le spese di questi ultimi.
b) L'art. 95 riguarda i tributi per i quali il passaggio della frontiera non costituisce il fondamento, bensì unicamente il criterio tecnico, sul piano fiscale, per gravare in modo non discriminatorio i prodotti nazionali e quelli importati. Per rientrare in un sistema generale di tributi interni, l'onere cui è sottoposto il prodotto importato deve colpire i prodotti nazionali e i prodotti importati identici secondo la stessa aliquota, nella stessa fase del ciclo commerciale, ed il fatto generatore dell'imposta deve anch'esso essere identico per i due prodotti. Alla luce di questi criteri, definiti nella giurisprudenza della Corte, i diritti come quelli di cui trattasi nella causa principale vanno necessariamente qualificati come tasse d'effetto equivalente a dazi doganali: sul pesce proveniente da vivai esistenti nel territorio nazionale non viene percepito alcun diritto, mentre sul pesce importato dello stesso tipo viene riscosso il diritto integrale di 15 o 30 BFR per 100 kg; all'atto dell'importazione, si distingue fra il pesce intero non lavorato ed il pesce lavorato, distinzione che non vale per i pesci d'allevamento né per il pesce catturato in mare e sbarcato; i diritti di controllo per il pesce importato possono, in ragione della differenza dell'aliquota, essere notevolmente superiori a quelli vigenti per il pesce catturato in alto mare e sbarcato; i controlli all'importazione e quelli effettuati nell'ambito del territorio nazionale variano per ampiezza e intensità; il controllo all'importazione riguarda una merce che è già stata posta in commercio ed ha già costituito oggetto di controllo nel paese esportatore.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla soluzione da dare alle questioni formulate dal giudice a quo
paragrafo 1
Secondo la Commissione, le questioni sottoposte alla Corte dovrebbero essere risolte come segue:
paragrafo 2
a) La nozione di «misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative», ai sensi dell'art. 30 del Trattato, comprende anche il controllo sanitario obbligatorio e sistematico effettuato alle frontiere intracomunitarie all'atto dell'importazione di pesce, quale viene descritto nella questione formulata dal giudice a quo.
b) Un duplice controllo, come quello descritto nella questione formulata dal giudice a quo, il quale implichi, da una parte, che il pesce importato debba essere accompagnato da un certificato sanitario, rilasciato nel paese d'origine, attestante che il pesce è stato sottoposto a controllo sanitario ed è stato dichiarato, al momento della spedizione, idoneo al consumo e, dall'altro, che detto pesce venga sottoposto ad un esame sistematico completo, concernente la bontà sotto il profilo sanitario, la freschezza e l'integrità del pesce, supera i limiti di quanto è autorizzato dall'art. 36 del Trattato, in quanto la salute pubblica può essere tutelata altrettanto efficacemente con provvedimenti che abbiano minore incidenza sugli scambi intracomunitari.
Per contro, un controllo sanitario effettuato alle frontiere intracomunitarie all'atto dell'importazione di pesce, per il momento compatibile con l'art. 36 del Trattato, può estendersi anche, in via di principio, ad un controllo del modo di trasporto e di condizionamento del pesce importato, purché, nella sua esecuzione concreta e tenuto conto del controllo effettuato sui trasporti di pesce nel territorio nazionale, detto controllo non superi i limiti fissati dall'art. 36.
Le ulteriori formalità indicate nella questione pregiudiziale, quali la previa notifica dell'importazione con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'importazione, sono lecite, alla stregua dell'art. 36, soltanto in quanto siano necessarie, tenuto conto anche delle attrezzature disponibili per l'esecuzione di un controllo sanitario all'importazione giustificato per quanto riguarda la sua natura e le sue modalità, o siano destinate a facilitare l'importazione e il controllo sanitario all'importazione.
c) I diritti di controllo riscossi in base ad una normativa nazionale, emanata unilateralmente da uno Stato membro allo scopo di coprire le spese del controllo sanitario effettuato alle frontiere intracomunitarie all'atto dell'importazione di pesce, vanno considerati come tasse d'effetto equivalente a dazi doganali, vietate dal Trattato CEE. Siffatti diritti di controllo sono sottratti al divieto che colpisce le tasse d'effetto equivalente a dazi doganali soltanto in quanto siano imposti sui prodotti nazionali e sui prodotti importati similari nella stessa fase commerciale e secondo gli stessi criteri.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Le società United Foods e Van den Abeele, attrici nella causa principale (rappresentate dall'aw. Bernard van de Walle de Ghelcke, assistito dal sig. Maurice Van den Abeele, esperto), il Governo del Regno del Belgio (rappresentato dall'aw. Jacques Putzeys, del foro di Bruxelles), il Governo della Repubblica francese (rappresentato dal sig. Alexandre Carnelutti, segretario presso il Ministero degli affari esteri) e la Commissione (rappresentata dal sig. Robert Caspar Fischer) hanno svolto osservazioni orali e risposto a quesiti loro rivolti dalla Corte nell'udienza del 27 gennaio 1981.
paragrafo 2
Il Governo del Regno del Belgio ha sostenuto che la disciplina legislativa e regolamentare vigente per il commercio del pesce nel territorio dello Stato belga è esclusivamente informata ad uno scopo d'interesse generale, e cioè la tutela della salute pubblica; per perseguire tale obiettivo si è resa necessaria l'istituzione di un regime obbligatorio di controllo sanitario, vigente per tutti gli operatori economici che agiscono nel territorio nazionale, precedente a qualsiasi atto di commercio del pesce, implicante il rilascio di un documento redatto da esperti designati dal Re e attestanti che il pesce controllato è idoneo al consumo.
paragrafo 3
Questo scopo d'interesse generale consente di porre in secondo piano le esigenze della libera circolazione delle merci, o addirittura di non tenerne conto.
paragrafo 4
In mancanza di una disciplina comunitaria, il pesce esportato da altri Stati membri è, in generale, sottoposto ad un regime meno severo di quello vigente per il pesce destinato al consumo sul mercato nazionale belga; in taluni casi, esso non è anzi soggetto ad alcun controllo sanitario nel paese d'origine. Permettere l'entrata di questo pesce nel territorio belga senza alcun controllo sanitario effettuato all'interno equivarrebbe a permettere una duplice discriminazione dei cittadini belgi.
paragrafo 5
Anche nei casi in cui il controllo, nel paese esportatore, avvenga nello stesso modo che in Belgio, la ripetizione del controllo al momento dell'importazione è giustificata dalla durata e dalle condizioni del trasporto; il certificato sanitario rilasciato nel paese importatore deve essere «aggiornato» nel paese importatore.
paragrafo 6
Tanto la Corte, nella sua giurisprudenza, quanto la Commissione ammettono che un controllo sanitario obbligatorio, precedente alla vendita del pesce per il consumo, può, in via di principio, essere considerato compatibile con l'ordinamento giuridico comunitario.
paragrafo 7
Quanto alle modalità pratiche di questo controllo, va rilevato che esse sono assolutamente identiche, quale che sia l'origine del pesce: in tutti i casi si tratta di un esame dello stato sanitario del pesce, effettuato da esperti veterinari; questi rilasciano un documento che deve accompagnare la merce e in cui si dichiara che il pesce è ancora idoneo al consumo umano; la ripetizione del controllo è inevitabile nei casi in cui si deve tener conto delle condizioni di trasporto per una distanza molto rilevante.
paragrafo 8
Quanto al pagamento del diritto di controllo, è d'uopo constatare che l'ispezione del pesce proveniente da vivai non è gratuita. Il vantaggio del controllo sanitario consiste, per gli importatori, nel fatto che detto controllo permette loro d'immettere il pesce sul mercato belga e di venderlo. Il fatto generatore dell'imposizione di diritti di controllo è, in tutti i casi, l'ispezione sanitaria del pesce destinato al consumo; la riscossione dei diritti non dipende dal passaggio della frontiera né dal fatto dell'importazione, bensì dalla vendita per il consumo sul territorio belga. Il regime dei diritti di controllo non implica alcuna discriminazione.
paragrafo 9
Le questioni sottoposte alla Corte dovrebbero essere risolte come segue:
paragrafo 10
a) Il controllo sanitario sistematico e obbligatorio effettuato alle frontiere sull'importazione di pesce non costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato, in quanto un controllo sanitario corrispondente esiste anche per il pesce sbarcato dopo la cattura in mare e per il pesce proveniente da vivai esistenti nel Belgio.
b) In ogni caso, il duplice controllo non va oltre quanto è consentito dall'art. 36 del Trattato.
c) I diritti di controllo sanitario, che colpiscono in modo identico tanto il pesce di produzione interna e il pesce sbarcato quanto il pesce importato, nella stessa fase di lavorazione e di distribuzione, non possono essere considerati misure d'effetto equivalente a dazi doganali.
paragrafo 11
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 25 febbraio 1981.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 5 marzo 1980, pervenuta in cancelleria il 2 giugno 1980, il Tribunal de première instance di Bruges ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni vertenti sull'interpretazione degli artt. 9, 12, 13, 30, 36 e 95 del Trattato CEE, per essere posto in grado di valutare la compatibilità col diritto comunitario della normativa belga in materia di controllo sanitario all'importazione di pesce.
punto 2
Dal fascicolo risulta che le attrici nella causa principale hanno proposto al suddetto tribunale, nel 1978, domande intese al rimborso delle somme da esse pagate all'amministrazione doganale per diritti di controllo sanitario del pesce importato.
punto 3
Nella sentenza di rinvio viene precisato che il controllo sanitario del pesce è disciplinato nel Belgio dalla legge 15 aprile 1965 concernente il controllo e il commercio del pesce, dei volatili, dei conigli e della selvaggina. A norma dell'art. 6 di questa legge, possono essere riscossi diritti fissati dal Re, secondo le modalità da questo definite, destinati a coprire le spese derivanti dall'ispezione sanitaria.
punto 4
Le modalità del controllo sanitario sono state fissate con regio decreto 30 aprile 1976, relativo al controllo e al commercio del pesce. Gli artt. 3 e 4 di tale decreto, che costituiscono il capitolo II, riguardano il controllo sanitario dei vivai di allevamento di pesce; gli artt. 5 e 6, che costituiscono il capitolo IH, disciplinano l'ispezione del pesce catturato in mare (detto pesce «sbarcato», effettuata sotto la responsabilità delle autorità comunali competenti al momento in cui detto pesce giunge nei mercati generali o in qualsiasi altro luogo di scarico; gli artt. 9 e seguenti, che costituiscono il capitolo V, contengono speciali disposizioni per il controllo sanitario del pesce importato, che è di competenza dell'amministrazione doganale.
punto 5
L'art. 21 dello stesso decreto, così com'è stato successivamente modificato dal regio decreto 3 dicembre 1976, fissa i diritti di controllo sanitario all'importazione in 15 franchi per 100 kg o frazione di 100 kg di pesce intero non lavorato e in 30 franchi per 100 kg o frazione di 100 kg per l'altro pesce. Esso precisa che detti diritti vengono riscossi tramite gli uffici doganali. Il diritto di controllo sul pesce «sbarcato» è stato determinato da un altro regio decreto del 3 dicembre 1976, che fissa i diritti di controllo sanitario allo sbarco del pesce catturato in mare. A norma dell'art. 1 di tale decreto, un diritto di controllo destinato a coprire le spese che derivano dall'ispezione viene riscosso dall'amministrazione comunale nel cui territorio il pesce è sbarcato. Il diritto di controllo è uniformemente fissato in 0,15 franchi per kg di pesce «sbarcato», dall'art. 2 del decreto.
punto 6
Dinanzi al tribunale di Bruges, le attrici nella causa principale hanno contestato la compatibilità di tali disposizioni col Trattato CEE per un duplice motivo.
punto 7
Da una parte, esse ritengono che il controllo in questione sia una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, vietata dall'art. 30 del Trattato, e che perciò non possa costituire la base per la riscossione del diritto di controllo. Il controllo sanitario disciplinato dalla normativa belga sarebbe infatti inefficace, oneroso e dilatorio e non troverebbe, come tale, alcuna giustificazione nell'art. 36 del Trattato.
punto 8
D'altra parte, per quanto riguarda il diritto di controllo riscosso, le attrici sostengono che, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia, a partire dalla sentenza 14 dicembre 1972 (causa 29/72, Marimex, Racc. pag. 1309), la riscossione di diritti di controllo sanitario va considerata come una tassa d'effetto equivalente a dazi doganali, vietata dagli artt. 9, 12 e 13 del Trattato. Anche qualora il diritto di controllo di cui trattasi dovesse essere considerato come un tributo interno ai sensi dell'art. 95 del Trattato, la sua riscossione sarebbe comunque in contrasto col divieto di discriminazione sancito da questo articolo.
punto 9
Per decidere in merito ai suddetti argomenti il tribunale ha sottoposto a questa Corte quattro questioni formulate come segue:
«1) Se gli artt. 30 e segg. del Trattato CEE debbano essere interpretati nel senso che un controllo sanitario effettuato, alla frontiera, all'atto dell'importazione di pesce e avente carattere obbligatorio e sistematico va considerato misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione qualora:
l'importatore debba informare per iscritto il servizio amministrativo competente, almeno ventiquattro ore prima dell'importazione, circa la natura, la quantità e la provenienza della merce, e debba indicare il giorno e l'ora dell'importazione nonché l'ufficio doganale attraverso il quale questa verrà effettuata;
l'importazione di pesce sia consentita solo attraverso gli uffici doganali designati dall'autorità e nei giorni ed alle ore da questa stabiliti;
i recipienti, gli imballaggi ed il ghiaccio impiegato debbano rispondere a determinati requisiti stabiliti dalla legge;
i marchi di controllo — prescritti dall'autorità — debbano essere apposti su ciascun imballaggio, per quanto piccolo questo sia;
le partite di pesce importato debbano essere necessariamente accompagnate da un certificato sanitario, rilasciato dall'autorità competente del paese d'origine, attestante che il pesce è stato sottoposto a controllo veterinario ed è stato dichiarato, il giorno della spedizione, idoneo al consumo, e redatto in conformità ad un modello stabilito dall'autorità dello Stato membro importatore.
2) In caso di soluzione affermativa della questione che precede, se l'art. 36 del Trattato CEE vada interpretato nel senso che un controllo sanitario del tipo descritto nella prima questione è giustificato da motivi di tutela della sanità pubblica.
3) Se i diritti di controllo il cui pagamento è imposto all'importatore per coprire le spese del controllo sanitario descritto nella prima questione vadano considerati tasse d'effetto equivalente a dazi doganali ai sensi degli artt. 9 e seguenti del Trattato CEE o come imposizioni interne ai sensi dell'art. 95 dello stesso Trattato, qualora:
per il controllo dei vivai nello Stato membro di cui trattasi non venga riscosso alcun diritto;
il controllo del pesce catturato in mare venga effettuato al momento del trasporto ai mercati e concerna la bontà sotto il profilo sanitario, la freschezza e l'integrità del pesce, mentre il controllo sanitario all'importazione ha luogo nell'ufficio doganale e riguarda il certificato sanitario, il modo di trasporto, lo stato di conservazione nonché la conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa dello Stato membro importatore in materia di controllo ed importazione del pesce;
i diritti di controllo all'importazione debbano essere obbligatoriamente pagati al momento del passaggio della frontiera;
i diritti di controllo per il pesce sbarcato siano fissati in modo uniforme, indipendentemente dallo stato della merce, mentre i diritti di controllo riscossi all'importazione, per quanto concerne il pesce diverso da quello interno non lavorato, sono pari al doppio dei primi.
4) Nel caso in cui la questione che precede venga risolta nel senso che i diritti di controllo ivi descritti non si devono considerare tasse d'effetto equivalente a dazi doganali, ma si possono reputare come facenti parte di un sistema di tributi interni ai sensi dell'art. 95 del Trattato CEE, se sussista una discriminazione, vietata da questa norma, nel caso in cui i diritti di controllo per il pesce sbarcato siano fissati in modo uniforme, indipendentemente dallo stato della merce, mentre i diritti di controllo riscossi all'importazione, per quanto concerne il pesce diverso da quello intero non lavorato, sono pari al doppio dei primi.
punto 10
Nelle osservazioni sottoposte alla Corte, la Commissione esprime alcuni dubbi quanto alla compatibilità col Trattato del sistema di controllo sanitario applicato dal Belgio, senza tuttavia porre in questione, a quanto pare, il principio su cui è basato tale sistema. Essa dichiara di star svolgendo una ricerca su tale sistema di controllo, e di non poter dare ancora una valutazione definitiva in proposito. Tuttavia, a suo avviso, un duplice controllo, come quello istituito dalle disposizioni regolamentari belghe, è incompatibile con le esigenze del Trattato, quanto meno per quel che riguarda il pesce importato da altri Stati membri della Comunità le cui normative garantiscano già, in larghissima misura, una valida e analoga tutela.
punto 11
Quanto al diritto di controllo riscosso nella fattispecie, la Commissione sostiene trattarsi di una tassa d'effetto equivalente a dazi doganali, vietata dal Trattato. Da un'inchiesta svolta nell'intera Comunità risulterebbe che i diritti di controllo sanitario sono stati aboliti in tutti gli Stati membri, tranne che nel Belgio, fatto salvo il caso di uno Stato membro per il quale la Commissione non dispone ancora di sicure informazioni.
punto 12
Secondo il Governo danese, non v'è alcun dubbio che, in linea di massima, gli Stati membri possono emanare e applicare norme relative al controllo sanitario del pesce. A suo avviso, le autorità nazionali possono organizzare un sistema di controllo coerente ed efficace, atto a funzionare in pratica senza implicare spese amministrative eccessive, e possono valersi a tal fine di un corrispondente potere discrezionale, purché rispettino l'obbligo di non stabilire differenze di trattamento fra la produzione nazionale e le merci importate. Pur non criticando il principio informatore del sistema di controllo vigente nel Belgio, il Governo danese richiama l'attenzione su talune modalità di tale sistema, che avrebbero l'effetto di intralciare gli scambi intracomunitari. Ad esempio, la condizione relativa ad un preavviso di ventiquattro ore per qualsiasi importazione e il fatto che la determinazione del momento in cui l'importazione può aver luogo spetta all'amministrazione potrebbero creare un ostacolo per gli spostamenti di una merce molto deperibile, il cui smercio deve essere estremamente rapido. Quanto al pesce congelato, il Governo danese ritiene che la scissione del controllo, eseguito al momento dell'importazione e, successivamente, nell'azienda dell'importatore, può costituire un inutile intralcio per quest'ultimo.
punto 13
Quanto al diritto di controllo di cui trattasi, il Governo danese ritiene irrilevante ai fini della presente causa il fatto che il tributo belga venga considerato alla luce dell'art. 9 o dell'art. 95 del Trattato. Indipendentemente dalla qualificazione di tale onere, il regime di questo implica discriminazioni in quanto i prodotti nazionali e i prodotti importati non sono trattati secondo gli stessi criteri. Il Governo danese sottolinea in particolare la differenza di trattamento fiscale a seconda che il pesce importato sia o no lavorato, mentre il pesce «sbarcato» è sempre gravato dall'aliquota meno elevata, quale che sia il suo stato di lavorazione. Il Governo danese precisa che la Danimarca, da parte sua, non riscuote alcun diritto o tassa per i controlli sanitari generali o sistematici ivi effettuati.
punto 14
Il Governo francese sostiene che, in mancanza di una disciplina comunitaria che armonizzi le modalità dei controlli sanitari nazionali, questi rientrano incontestabilmente nella deroga prevista dall'art. 36 del Trattato. Tuttavia, difficilmente si può negare, a suo avviso, che talune delle caratteristiche indicate nella prima questione del tribunale di Bruges possono rendere più onerose o più difficili le importazioni di pesce dagli Stati membri della CEE. Quanto all'esigenza relativa ad un controllo sia nel paese di partenza sia nel paese di destinazione, il Governo francese ritiene, a differenza della Commissione, che tale duplice controllo sia giustificato dalla deperibilità della merce di cui trattasi e dal rischio di incidenti che possano verificarsi durante il trasporto. A suo avviso, è importante che il pesce sia «seguito» mediante controlli sanitari, dal momento dello sbarco, in tutte le fasi del commercio fino alla vendita al consumatore; sotto questo profilo, semplici controlli sporadici gli sembrano insufficienti.
punto 15
Quanto al diritto di controllo riscosso nel Belgio, il Governo francese ritiene che si tratti di una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale, vietata dal Trattato. Tuttavia, per il caso che la Corte ritenga di dover qualificare tale onere come tributo interno, ai sensi dell'art. 95, esso osserva che le modalità di riscossione del diritto in questione sono discriminatorie in quanto al pesce «sbarcato» e al pesce importato viene riservato un trattamento diverso, in ragione, fra l'altro, della differenza stabilita dalla normativa belga fra il pesce lavorato e il pesce non lavorato; in proposito, il Governo francese mette in rilievo la confusione creata dalla circostanza che tale distinzione, stabilita dalla normativa belga, non coincide con le categorie previste dalla tariffa doganale comune (voci doganali 03.01 e, rispettivamente, 03.02).
punto 16
Nella fase orale del procedimento, il Governo belga ha sostenuto che il sistema di controllo di cui trattasi è compatibile col Trattato. Esso ha ricordato che, a norma dell'art. 37 del Trattato, le disposizioni degli artt. 30-34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti d'importazione giustificati da motivi di tutela della salute delle persone; il principio del controllo sanitario prima della vendita del pesce per il consumo non può quindi essere considerato incompatibile con l'ordinamento giuridico comunitario; tale controllo è esercitato, in base alla legge 15 aprile 1965 e al regio decreto 30 aprile 1976, senza alcuna discriminazione a seconda che si tratti di pesce importato, sbarcato o proveniente dai vivai d'allevamento. Quanto all'obiezione che le attrici nella causa principale basano sull'esistenza di un duplice controllo, nel paese speditore e nel paese destinatario, il Governo belga osserva che questa ripetizione del controllo è inevitabile per tener conto delle condizioni di trasporto di una merce deperibile, per grandi distanze.
punto 17
Quanto al diritto di controllo, il Governo belga assume che tale diritto è destinato a finanziare l'ispezione sanitaria effettuata non già in ragione dell'importazione del pesce, bensì della vendita per il consumo nel territorio belga, indipendentemente dalla provenienza della merce. Quanto alla differenza, rilevata da varie parti, fra i diritti applicati al pesce lavorato e al pesce non lavorato, il Governo belga sottolinea il fatto che, in base all'esperienza, la lavorazione del pesce, cioè il sezionamento e la pulitura, porta approssimativamente ad una perdita del 50 % del peso, il che spiega perché l'aliquota del diritto riscosso sul pesce lavorato è doppia rispetto a quella del diritto riscosso sul pesce non lavorato. Il Governo belga non contesta il fatto che il pesce «sbarcato» è gravato soltanto dal diritto fissato per il pesce non lavorato; esso lo spiega con la circostanza che la flotta da pesca belga non comprende, attualmente, battelli attrezzati per trattare e trasformare il pesce sul posto, in alto mare; esso ammette che la norma ora in vigore dovrebbe essere modificata quando i battelli belgi fossero attrezzati a tale scopo. Secondo il Governo belga, non si può quindi parlare di una discriminazione fiscale del pesce importato.
punto 18
Concludendo, il Governo belga sostiene che l'applicazione dei controlli sanitari non può essere considerata come una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa e che il diritto di controllo non può essere qualificato come tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale.
SENTENZA › In diritto › Sulla compatibilità del controllo sanitario con gli artt. 30 e 36 del Trattato (prima e seconda questione)
punto 19
Con le prime due questioni, vertenti sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato, il giudice a quo chiede in sostanza se un controllo sanitario del pesce importato sia compatibile, in via di principio, con le disposizioni del diritto comunitario e, in caso affermativo, se le modalità del controllo indicate nella prima questione siano giustificate con riguardo alle esigenze dell'art. 36.
punto 20
A norma dell'art. 30, le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura d'effetto equivalente sono vietate fra gli Stati membri, «senza pregiudizio delle disposizioni che seguono». Questa riserva dell'art. 30 riguarda, in particolare, l'art. 36, secondo cui le disposizioni degli artt. 30-34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione giustificati, fra l'altro, da motivi «di tutela della salute e della vita delle persone». Lo stesso articolo aggiunge tuttavia, nella seconda fase, che tali divieti o restrizioni «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».
punto 21
La Corte ha avuto occasione di sottolineare, nella sua costante giurisprudenza in materia, che l'art. 30 è inteso ad eliminare, fra gli Stati membri, tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci e, in particolare, gli oneri riguardanti specificamente i prodotti importati o che si applicano ai prodotti importati e ai prodotti nazionali secondo condizioni diverse, in modo da rendere più difficile o più onerosa la vendita dei prodotti importati (sentenze 8 luglio 1975, causa 4/75, Rewe, Racc. pag. 843; 20 maggio 1976, causa 104/75, de Peijper, Race. pag. 613; 15 dicembre 1976, causa 35/76, Simmenthal, Race. pag. 1871; 12 luglio 1979, causa 153/78, Commissione e/Repubblica federale di Germania, Race. pag. 2555; 8 novembre 1979, causa 251/78, Denkavit, Race. pag. 3369).
punto 22
Dall'art. 36 risulta tuttavia che i controlli all'importazione sono compatibili col Trattato quando sono giustificati dalle esigenze di tutela della salute pubblica, a condizione, però, che l'applicazione di detti controlli non costituisca una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata a danno dei prodotti importati. Un controllo sanitario che soddisfi tali condizioni non trova ostacoli nell'art. 30 del Trattato.
punto 23
Le questioni formulate dal giudice a quo vanno risolte tenendo conto di tali principi.
punto 24
In proposito si deve anzitutto tener conto del fatto che non esistono attualmente, nella Comunità, norme comuni o armonizzate in materia di controllo sanitario del pesce. Il regolamento del Consiglio 19 gennaio 1976, n. 113 (GU n. L 20, pag. 29), richiamato nel corso del procedimento, ha lo scopo di stabilire norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o refrigerati; questo regolamento non riguarda la materia del controllo sanitario.
punto 25
Stando così le cose, spetta agli Stati membri organizzare il controllo sanitario in questo campo ed attuarlo nelle varie fasi del commercio del pesce. Poiché le restrizioni degli scambi giustificate dalla tutela della salute pubblica sono espressamente ammesse dall'art. 36 del Trattato e la Comunità non dispone ancora di norme comuni o armonizzate in materia, non si può quindi ritenere che l'applicazione, al pesce importato da altri Stati membri, del controllo sanitario previsto dalla normativa nazionale di uno Stato membro per il pesce di mare sbarcato nei porti di tale Stato costituisca, in via di principio, una misura vietata dal Trattato.
punto 26
È incontestabile che i provvedimenti di cui è causa dinanzi al giudice nazionale hanno il carattere di un controllo sanitario e rientrano quindi, in via di principio, nella deroga prevista dall'art. 36. Questa constatazione lascia tuttavia insoluto il problema del se le varie modalità precisate dal giudice nazionale possano eventualmente costituire una restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri, il che farebbe perdere a detto controllo la sua giustificazione ai sensi dello stesso articolo.
punto 27
Non è escluso che tale possa essere l'effetto sia di talune delle modalità indicate nella prima questione, sia del cumulo delle stesse. I vari elementi indicati dal giudice nazionale suscitano le seguenti osservazioni.
punto 28
L'esigere che venga dato un preavviso scritto, con tutti i particolari stabiliti dalla normativa in questione, almeno ventiquattro ore prima dell'importazione, risulta incompatibile con la rapidità dei negozi e dei trasporti in questo campo, tenuto conto della deperibilità della merce di cui trattasi. Quanto alla determinazione, da parte dell'autorità doganale, degli uffici di controllo, nonché dei giorni e delle ore di apertura degli stessi, qualora risultasse che tali provvedimenti hanno l'effetto di intralciare le importazioni, le relative disposizioni sarebbero giustificate soltanto se fosse provato che esse rispondono ad esigenze obiettive dell'organizzazione del servizio sanitario. Lo stesso vale per le modalità tecniche indicate dal giudice nazionale, qualora dovesse risultare che non esiste alcun ragionevole rapporto fra le condizioni poste dall'amministrazione e l'esecuzione del controllo.
punto 29
Circa l'imposizione di un controllo all'importazione di merci che hanno già costituito oggetto di un controllo equivalente nello Stato speditore, si deve ricordare quanto la Corte ha affermato nella sentenza 8 novembre 1979 (causa 251/78, Denkavit, Race. pag. 3395), e cioè che un doppio controllo, nel paese esportatore e nel paese importatore, può superare, a seconda delle circostanze, i limiti di quanto è consentito dall'art. 36 del Trattato, se le esigenze sanitarie possono essere soddisfatte in modo altrettanto efficace mediante provvedimenti che abbiano effetti meno restrittivi sugli scambi intracomunitari. Nella fattispecie, poiché il pesce è già stato sottoposto, nello Stato speditore, ad un controllo sanitario effettuato secondo le norme stabilite dalla stessa normativa dello Stato destinatario, il controllo all'importazione deve in ogni caso essere limitato agli atti destinati ad ovviare ai rischi derivanti dal trasporto o da eventuali trasformazioni posteriori al controllo effettuato all'atto della spedizione.
punto 30
Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce delle precedenti considerazioni, se e in qual misura le modalità del controllo sanitario seguite dalle autorità belghe siano tali da costituire una inammissibile restrizione del commercio intracomunitário.
punto 31
Le prime due questioni devono quindi essere risolte dichiarando che, in mancanza di norme comuni o armonizzate in materia di controllo sanitario del pesce, i provvedimenti di controllo applicati dagli Stati membri non possono essere considerati, in via di principio, come una restrizione vietata dal Trattato, ma che va considerata misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, ai sensi degli artt. 30 e 36, qualsiasi modalità d'applicazione che superi le necessità del controllo e possa, come tale, frenare o limitare gli scambi intracomunitari.
SENTENZA › In diritto › Sulla compatibilità col diritto comunitario del «diritto di controllo» (terza e quarta questione)
punto 32
Con la terza questione, il giudice nazionale chiede alla Corte di indicare i criteri secondo cui un onere pecuniario quale il «diritto di controllo» di cui è causa possa essere qualificato come tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale ai sensi degli artt. 9, 12 e 13 del Trattato, o come tributo interno ai sensi dell'art. 95, sottolineando talune differenze stabilite dal regime di controllo in questione. Tali differenze riguardano, da una parte, il pesce d'allevamento, a seconda che si tratti di pesce importato o di pesce proveniente da vivai situati nel territorio nazionale e, dall'altra, il pesce catturato in mare, a seconda che si tratti di pesce «sbarcato» o di pesce importato.
punto 33
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, a partire dalla sentenza 14 dicembre 1972 (causa 29/72, Marimex, Race. pag. 1309), la qualificazione, alla stregua del Trattato, degli oneri pecuniari riscossi in occasione di controlli sanitari all'importazione dipende dalla questione del se tali oneri siano determinati secondo propri criteri, non comparabili ai criteri di quantificazione degli oneri eventualmente gravanti sugli analoghi prodotti nazionali, o si tratti di oneri pecuniari appartenenti ad un sistema generale di tributi interni che colpiscano sistematicamente, ai fini del controllo in questione, i prodotti nazionali e quelli importati, secondo gli stessi criteri.
punto 34
Nella suddetta causa, come in varie cause successive (sentenze 11 ottobre 1973, causa 39/73, Rewe, Race. pag. 1039; 9 luglio 1975, causa 21/75, Schroeder, Race. pag. 905; 5 febbraio 1976, causa 87/75, Bresciani, Race, pag. 129; 15 dicembre 1976, causa 35/76, Simmenthal, Race. pag. 1871; 31 maggio 1979, causa 132/78, Denkavit Loire, Race. pag. 1923), la Corte ha avuto occasione di qualificare vari tipi di diritti di controllo sanitario come tasse d'effetto equivalente a dazi doganali, per mancanza di un'analogia sufficientemente stretta tra gli oneri pecuniari imposti all'importazione di prodotti soggetti a controllo sanitario e gli oneri pecuniari riscossi in occasione di controlli relativi ai prodotti nazionali.
punto 35
E alla stregua di questi criteri che va esaminato il regime in merito al quale dovrà pronunciarsi il giudice nazionale.
punto 36
Nella fattispecie, non si può negare che l'applicazione del diritto di controllo sanitario fa parte di un unico sistema regolamentare, basato sulla stessa legge. Tuttavia, per valutare la compatibilità col diritto comunitario del regime di oneri pecuniari di cui è causa, non può essere sufficiente il prendere in considerazione questo criterio puramente formale. La valutazione deve farsi con riguardo al contenuto e agli effetti della normativa in questione.
punto 37
In proposito, il giudice nazionale rileva anzitutto il fatto che il pesce d'allevamento importato è soggetto al diritto di controllo, mentre il controllo esercitato sui vivai di pesce situati nel territorio nazionale è esente da qualsiasi onere. Con riserva degli accertamenti di fatto cui dovrà procedere il giudice nazionale, si deve ritenere che, dal punto di vista del diritto comunitario, il diritto di controllo riscosso sul pesce d'allevamento importato costituisce una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale, se la situazione normativa è tale che il pesce d'allevamento proveniente da vivai situati nel territorio nazionale è sottratto, de iure o de facto, all'applicazione di qualsiasi diritto di controllo sanitario.
punto 38
Quanto al pesce catturato in mare, il giudice nazionale richiama anzitutto l'attenzione sul fatto che il diritto di controllo sanitario sul pesce «sbarcato» viene riscosso dalle autorità comunali, al momento dello sbarco, mentre tale diritto viene riscosso, sul pesce importato, tramite l'amministrazione doganale e devoluto allo Stato. È pacifico che, nell'uno come nell'altro caso, il gettito deve garantire, direttamente o indirettamente, il finanziamento delle operazioni di controllo sanitario.
punto 39
Dall'esame della situazione risulta che la differenza nelle modalità amministrative della riscossione è dovuta alla circostanza che il pesce «sbarcato», considerato fin dal momento della cattura come un prodotto nazionale, esula dalla competenza dell'autorità doganale, mentre il controllo sul pesce importato non può essere effettuato, sia alla frontiera marittima, sia alla frontiera terrestre, sia nel luogo di destinazione all'interno del territorio nazionale, se non tramite tale amministrazione, e che quindi alla base di questo regime diverso v'è una ragione obiettiva. In ogni caso, non è stato dimostrato che la ripartizione della competenza fra le amministrazione comunali e la dogana, per quanto riguarda la riscossione e la destinazione del diritto di controllo sanitario, abbia influenza sulla base e sull'incidenza di tale tributo. Da queste circostanze si può quindi prescindere ai fini dell'accertamento della compatibilità del sistema in questione col diritto comunitario, compatibilità che deve essere valutata in funzione dell'incidenza del tributo di cui trattasi sul commercio intracomunitário.
punto 40
Per contro, altre caratteristiche del sistema di cui è causa portano a ritenere che il diritto di controllo sanitario in questione costituisca in realtà una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale.
punto 41
In proposito si deve rilevare anzitutto che le basi e l'aliquota del diritto di controllo sanitario sono state fissate in funzione di criteri diversi, che rendono difficile un raffronto fra i due regimi. Questa difficoltà è tanto più grave in quanto i criteri che sono alla base della normativa di cui è causa non concordano con le classificazioni adottate dalla Comunità per il regolamento n. 100/76, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (GU n. L 20, pag. 1), per la tariffa doganale comune e per le statistiche del commercio.
punto 42
Inoltre, le norme relative alla determinazione del diritto di controllo sanitario prevedono, per il pesce «sbarcato», l'applicazione di un'aliquota uniforme riferita ad un chilogrammo, mentre il diritto di controllo sanitario per il pesce importato, fissato per quantitativi di 100 kg e frazioni di 100 kg, viene applicato in funzione di una distinzione fra il pesce lavorato e l'altro pesce, nel senso che il pesce lavorato è gravato da un diritto di controllo di importo doppio rispetto a quello che colpisce il pesce non lavorato. Benché il fascicolo non contenga alcuna indicazione al riguardo, si deve presumere che il pesce importato sia soprattutto, in ragione delle esigenze del trasporto, quello classificato nella categoria del pesce lavorato, sul quale grava un diritto di controllo più elevato di quello che colpisce il pesce non lavorato.
punto 43
La terza questione va quindi risolta nel senso che va considerato come tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, vietata dagli artt. 9, 12 e 13 del Trattato, un diritto di controllo sanitario riscosso sul pesce importato, il quale sia determinato e applicato, senza giustificazione obiettiva, secondo criteri propri per quanto riguarda sia la natura, sia lo stato della merce, criteri non comparabili a quelli che servono a determinare gli oneri pecuniari gravanti sui prodotti nazionali dello stesso tipo.
punto 44
Tenuto conto di quanto precede, la quarta questione nsuha priva di oggetto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 45
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica francese, dal Governo del Regno di Danimarca, dal Governo del Regno del Belgio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de première instance di Bruges con sentenza 5 marzo 1980, dichiara:
1o In mancanza di norme comuni o armonizzate in materia di controllo sanitario del pesce, i provvedimenti di controllo applicati dagli Stati membri non possono essere considerati, in via di principio, come una restrizione vietata dal Trattato CEE. Va tuttavia considerata misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato, qualsiasi modalità d'applicazione che superi le necessità del controllo e possa, come tale, frenare o limitare gli scambi intracomunitari.
2o Va considerato come tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, vietata dagli artt. 9, 12 e 13 del Trattato, un diritto di controllo sanitario riscosso sul pesce importato, il quale sia determinato e applicato, senza giustificazione obiettiva, secondo criteri propri per quanto riguarda sia la natura, sia lo stato della merce, criteri non comparabili a quelli che servono a determinare gli oneri pecuniari gravanti sui prodotti nazionali dello stesso tipo.
Firme
Mertens de Wilmars
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Due
Everling
Chloros
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 aprile 1981.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
J. Mertens de Wilmars