Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 156 del 1989
Massime (2)
Massima n. 15340
- Ordinamento giudiziario
- Responsabilità civile dei magistrati
- Provvedimenti collegiali
- Previsto sommario processo verbale
- Violazione del segreto della camera di consiglio
- Lamentata disparità di trattamento tra relatore e gli altri membri del collegio
- Questione sostanzialmente già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Va ribadito che il principio della segretezza della camera di consiglio non ha valore costituzionale e la previsione di una pari responsabilità per tutti i membri del collegio obbedisce al criterio di razionalità, perché correlata alla parità di doveri di ciascuno di essi, sulla quale non incidono i compiti specifici del relatore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 Cost., degli artt. 1, secondo comma, e 16, secondo, quinto e sesto comma, legge 13 aprile 1988, n. 117). - S. n. 18/1989.
Norme impugnate
- art. 1, comma 2, legge 13 aprile 1988, n. 117
- art. 16, comma 5, legge 13 aprile 1988, n. 117
- art. 16, comma 6, legge 13 aprile 1988, n. 117
- art. 16, comma 2, legge 13 aprile 1988, n. 117
Parametri
Massima n. 15341
- Ordinamento giudiziario
- Responsabilità civile dei componenti di organi giudiziari collegiali
- Asserita inconfigurabilità, presupponendo una differenziazione di trattamento fra relatore e altri membri del collegio
- Esclusione
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Dalla possibilità, garantita a tutti i membri del collegio, di accesso agli atti di causa, con parità di diritti, doveri e poteri rispetto al relatore, consegue pari responsabilità per tutti i componenti dell'organo giudiziario da cui promana la decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 1, secondo comma, e 16, secondo, quinto e sesto comma, legge 13 aprile 1988, n. 117).
Norme impugnate
- art. 16, comma 2, legge 13 aprile 1988, n. 117
- art. 1, comma 2, legge 13 aprile 1988, n. 117
- art. 16, comma 5, legge 13 aprile 1988, n. 117
- art. 16, comma 6, legge 13 aprile 1988, n. 117
Parametri
- art. 24 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 16, commi secondo, quinto e sesto, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 2 settembre 1988 dalla Corte d'Appello di Trento nel procedimento vertente tra Menestrelli Mario e Mantovanelli Angiolina ved. Merlini, iscritta al n. 622 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che la Corte d'Appello di Trento, con ordinanza 2 settembre 1988 (R.O. n. 622 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, e 16, commi secondo, quinto e sesto, della legge 13 aprile 1988, n. 117;
che secondo il giudice a quo le disposizioni contenute nelle norme impugnate contrasterebbero con agli artt. 101 e 104 della Costituzione, ledendo il principio della segretezza delle deliberazioni degli organi collegiali;
che esse contrasterebbero, inoltre, con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché la responsabilità civile dei componenti degli organi giudiziari collegiali non sarebbe giuridicamente configurabile, presupponendo una differenziazione di trattamento tra relatore ed altri membri del collegio, nonché la possibilità di provare come sia stata svolta la relazione, le quali non sarebbero concretamente realizzabili;
che dinanzi a questa Corte si è costituita l'Avvocatura generale dello Stato, che è intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo in via principale che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o, in via subordinata, che sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che l'ecccezione d'inammissibilità per difetto di rilevanza è priva di fondamento, poiché la questione concerne l'art. 16 della l. n. 117 del 1988, del quale il giudice a quo è chiamato a fare diretta applicazione, nonché l'art. 1, secondo comma, della stessa legge che, essendo norma regolatrice della responsabilità del giudice, incide sul suo status e attiene alla "protezione" dell'esercizio della funzione, nella quale i doveri si accompagnano ai diritti (cfr. la sentenza n. 18 del 1989);
che questa Corte, con la citata sentenza n. 18 del 1989, ha già affermato che il principio della segretezza della camera di consiglio non ha valore costituzionale e la previsione di una pari responsabilità per tutti i membri del collegio obbedisce al criterio di razionalità, perché correlata alla parità di doveri di ciascuno di essi, sulla quale non incidono i compiti specifici del relatore;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione;
che, dovendosi garantire a ciascuno dei membri del collegio l'accesso agli atti di causa, con parità di diritti, doveri e poteri rispetto al relatore, con conseguente parità di responsabilità, la questione appare manifestamente infondata anche in relazione all'art. 24 della Costituzione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo e 16, commi secondo, quinto e sesto della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 104 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Trento con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze