Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27153 del 15/11/2017 (Rv. 646771 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minori - Procedimento ex art. 337 ter c.c. - Compentenza per territorio - Luogo di residenza abituale del minore - Nozione - Trasferimento recente - Valutazioni.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
Il procedimento ex 337 ter c.c si instaura nel luogo di residenza abituale del minore, da identificarsi in quello in cui costui ha consolidato, consolida o potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psicofisico, sicché, nei casi di recente trasferimento, occorre una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore e che il cambiamento della sede non rappresenti un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina generale sulla competenza territoriale. (Nella specie, la Corte ha escluso che la minore, di pochi mesi, avesse consolidato una rete di affetti nella città in cui aveva vissuto con la madre dalla nascita e ha dichiarato la competenza territoriale del tribunale della città in cui si trovava la nuova sede lavorativa della madre e dove quest’ultima aveva iscritto la figlia in un asilo, così dimostrando la chiara intenzione di un definitivo trasferimento suo e della minore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)