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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21285 del 20/10/2015 (Rv. 637318 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minori - Procedimento ex art. 317 bis (oggi 337 ter) c.c. - Compentenza per territorio - Luogo di residenza abituale del minore - Nozione - Trasferimento recente - Valutazioni.
Stato
decisa il 2015-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637318-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

Il procedimento ex art. 317 bis c.c. (oggi 337 ter c.c.), riguardante i provvedimenti adottati dal giudice con riferimento ai figli minori, si instaura nel luogo di residenza abituale del minore, da idenficarsi in quello in cui costui ha consolidato, consolida o potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psicofisico, sicché, nei casi di recente trasferimento, occorre una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore, nonché che il cambiamento della sede non rappresenti un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina generale sulla competenza territoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)