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Sez. 3, Sentenza n. 11553 del 14/05/2013 (Rv. 626712 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LEGITTIMAZIONE DEL COMPROPRIETARIO | Diritti di godimento sul bene comune pretesi da terzi - Legittimazione ad agire del partecipante alla comunione - Sussistenza - Azione per finita locazione contro i conduttori della cosa comune - Presunzione di consenso degli altri comproprietari - Configurabilità - Superamento di detta presunzione - Deduzione e prova del dissenso degli altri contitolari - Necessità di una deliberazione espressa a norma dell'art. 1105, secondo comma, cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626712-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LEGITTIMAZIONE DEL COMPROPRIETARIO

In tema di tutela del diritto di comproprietà, qualora il partecipante alla comunione compia un atto di ordinaria amministrazione, anche consistente in un negozio giuridico o in un'azione giudiziale aventi tali finalità, come l'agire per finita locazione contro i conduttori della cosa comune, la presunzione del consenso degli altri che sussiste ai sensi dell'art. 1105, primo comma, cod. civ., può essere superata dimostrando l'esistenza del dissenso degli altri comunisti per una quota maggioritaria o eguale della comunione, senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art. 1105, secondo comma, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)