Sez. 3, Sentenza n. 2399 del 31/01/2008 (Rv. 601327 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LEGITTIMAZIONE DEL COMPROPRIETARIO | Diritti di godimento sul bene comune pretesi da terzi - Legittimazione ad agire del singolo comproprietario - Sussistenza - Fondamento - Presunzione del consenso degli altri comproprietari - Configurabilità - Superamento di detta presunzione - Deduzione e prova del dissenso degli altri contitolari - Necessità - Conseguenza - Fattispecie in tema di azione di rilascio di bene locato a terzi esperita da uno solo dei comproprietari - Locatori.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LEGITTIMAZIONE DEL COMPROPRIETARIO
In tema di tutela del diritto di comproprietà vige il principio della concorrenza di pari poteri gestori in capo a tutti i comproprietari, per cui ciascuno di essi è legittimato ad agire contro chi vanti diritti di godimento sul bene, attesa la comunanza di interessi tra tutti i contitolari del bene medesimo, tale da lasciar presumere il consenso di ciascuno all'iniziativa giudiziaria volta alla tutela degli interessi comuni, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza degli altri comproprietari, nel qual caso è necessario il preventivo intervento dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1105 cod. civ.. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata rigettata l'azione di rilascio intentata da uno solo dei comproprietari nei confronti del conduttore del bene, malgrado l'altro comproprietario si fosse opposto alla disdetta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)