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Sez. 1, Sentenza n. 929 del 07/02/1984 (Rv. 433135 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - IGE ALLA IMPORTAZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA PER LA RIPETIZIONE DI SOMME CHE SI ASSUMANO INDEBITAMENTE VERSATE A DETTO TITOLO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 19 DEL D.L. N. 668 DEL 1982 - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433135-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - IGE ALLA IMPORTAZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA PER LA RIPETIZIONE DI SOMME CHE SI ASSUMANO INDEBITAMENTE VERSATE A DETTO TITOLO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 19 DEL D.L. N. 668 DEL 1982 - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Nella controversia promossa per la ripetizione di somme che si assumano indebitamente corrisposte a titolo di i.G.e. Sulla importazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 668 (convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1982 n. 873), il quale, con riferimento non solo ai dazi doganali, ma a tutti i Tributi che vengono riscossi in relazione alle operazioni doganali (inclusa pertanto la suddetta IGE), subordina il rimborso alla prova del mancato trasferimento su altri del relativo Onere, resta priva di Rilevanza qualora debba escludersi l'indebito versamento di quell'imposta, e, quindi, negarsi il diritto alla ripetizione a prescindere dalla applicazione della citata norma.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1982 num. 668 art. 19, Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)