Sez. 1, Sentenza n. 5235 del 24/10/1985 (Rv. 442526 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - REGOLAMENTI - EFFICACIA - CONFLITTO TRA NORME COMUNITARIE E NORME NAZIONALI - IMMEDIATA E DIRETTA APPLICAZIONE NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE - ART. 19 D.L. 30 SETTEMBRE 1982 N. 688 - INCOMPATIBILITÀ CON LE DISPOSIZIONI COMUNITARIE - CONSEGUENZE.*
COMUNITÀ EUROPEA - REGOLAMENTI - EFFICACIA - CONFLITTO TRA NORME COMUNITARIE E NORME NAZIONALI - IMMEDIATA E DIRETTA APPLICAZIONE NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE - ART. 19 D.L. 30 SETTEMBRE 1982 N. 688 - INCOMPATIBILITÀ CON LE DISPOSIZIONI COMUNITARIE - CONSEGUENZE.*
Alla stregua del principio che il conflitto tra norme comunitarie (contenute nei regolamenti o risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia) e norme nazionali va risolto nel senso dell'immediata e diretta applicazione nell'ordinamento nazionale delle Disposizioni comunitarie, la cui efficacia non può essere impedita o limitata da norme interne, siano esse successive od anteriori, l'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982 n. 873 - (che prevede che chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo e diritti erariali, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'Onere relativo non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti) non può trovare applicazione non essendo compatibile con le norme comunitarie - anche per le sentenze interpretative della Corte di giustizia (nella specie sentenze n. 811 e 926 del 1980) -, secondo cui il diritto interno dello stato membro non può disciplinare la prova, facente carico su chi agisce per la restituzione di imposte indebitamente riscosse dall'amministrazione, in modo diverso e più oneroso di quanto in generale previsto dallo ordinamento interno per l'Azione di ripetizione d'indebito sì da rendere praticamente impossibile la tutela giudiziaria dello Esercizio del diritto stesso. Ne consegue che l'Azione di ripetizione dell'importatore non può ritenersi subordinata, per quanto riguarda imposte versate prima dell'entrata in vigore del detto decreto alla prova documentale di non aver trasferito su altri l'Onere economico, costituendo questo un evento non rilevante all'epoca del suo verificarsi o di cui pertanto è sommamente difficile precostituirsi ex post una documentazione scritta. (V 929/84, mass n 433135; (V 495/84, mass n 436381; (V 760/83, mass n 430942).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)