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Sez. 2, Ordinanza n. 20186 del 18/07/2025 (Rv. 675958-01)

BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE | Vincolo pertinenziale - Requisiti oggettivo e soggettivo - Piena disponibilità giuridica dei beni a favore dello stesso soggetto - Fondamento - Esclusività della funzione accessoria - Necessità.
Stato
decisa il 2025-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675958-01

BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE

Per la costituzione del vincolo pertinenziale tra due beni, distinti ed autonomi, è necessario non solo l'elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarietà con quello principale, ma altresì l'elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sui beni collegati, giacché solo chi abbia la piena disponibilità giuridica di entrambi i beni può utilmente attuare la destinazione della "res" al servizio o all'ornamento del bene principale, postulando peraltro tale vincolo anche l'esclusività della funzione accessoria di uno dei beni rispetto all'altro.

Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)