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Sez. 2, Sentenza n. 869 del 20/01/2015 (Rv. 634207 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE | Destinazione del bene a pertinenza - Requisito oggettivo e soggettivo - Accertamento diritto di proprietà sulla cosa accessoria - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634207-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE

La costituzione del vincolo pertinenziale presuppone un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinare il bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene principale, ma non si traduce in un modo di acquisto della proprietà, sicché è comunque necessario l'accertamento del diritto dominicale sulla cosa accessoria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che una volta accertata la destinazione a pertinenza da parte dell'unico proprietario del bene principale e di quello accessorio l'omessa menzione del bene destinato a pertinenza in un decreto di trasferimento emesso a seguito di procedimento espropriativo non impedisse l'operatività dell'art. 2912 cod. civ.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2912

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)