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Sez. L, Sentenza n. 2882 del 23/04/1986 (Rv. 445916 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDA - NON RIPROPOSTA (DECADENZA) - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - DOMANDE PRINCIPALI E SUBORDINATE ED ECCEZIONI NON RIPROPOSTE IN APPELLO AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE CON IL RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445916-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDA - NON RIPROPOSTA (DECADENZA) - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - DOMANDE PRINCIPALI E SUBORDINATE ED ECCEZIONI NON RIPROPOSTE IN APPELLO AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE CON IL RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

A norma dell'art. 346 cod. proc. civ. (che, in assenza di contrarie Disposizioni o ragioni d'incompatibilità, trova applicazione anche nel processo del lavoro) alla parte vittoriosa in primo grado, la quale, in quanto tale, non può proporre appello incidentale per carenza di interesse, incombe l'Onere di riproporre espressamente, a pena d'inammissibilità, le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, e fra le domande ed eccezioni da riproporre in modo espresso vanno ricomprese quelle subordinate non decise dal primo giudice perché, essendo state proposte in via gradata, sono state superate dall'accoglimento della domanda principale. Pertanto, l'omessa riproposizione in appello, che può desumersi anche dal complesso dello scritto difensivo di Costituzione, ma non dalla semplice resistenza all'appello di controparte, preclude la riproposizione con il ricorso per Cassazione delle domande ed eccezioni legittimamente non prese in esame dal giudice dell'appello. (V 1434/85, mass n 439468).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)