Sez. 1, Sentenza n. 1172 del 06/02/1987 (Rv. 450719 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE - DOMANDE O ECCEZIONI RESPINTE O DICHIARATE ASSORBITE DALLA DECISIONE DI PRIMO GRADO - APPELLO INCIDENTALE - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE - DOMANDE O ECCEZIONI RESPINTE O DICHIARATE ASSORBITE DALLA DECISIONE DI PRIMO GRADO - APPELLO INCIDENTALE - NECESSITÀ.*
La parte vittoriosa nel merito non è tenuta a riproporre con appello incidentale, difettando il presupposto della soccombenza, le domande ed eccezioni da lei proposte e respinte o dichiarate assorbite dalla decisione del primo giudice, ma ha solo l'Onere di provocare il riesame di tali domande ed eccezioni, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., manifestando in maniera chiara e precisa la sua volontà di riproporle. (V 2882/86, mass n 445916; (Conf 1434/85, mass n 439468).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)