Sez. 2, Sentenza n. 5668 del 30/09/1998 Cc. (dep. 17/10/1998) Rv. 211667 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Rinvio o sospensione dell'udienza di riesame - Possibilità - Rispetto del termine di dieci giorni per la decisione - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
L'udienza camerale fissata per la discussione dell'istanza di riesame può essere legittimamente sospesa o rinviata per esigenze organizzative dell'organo giudiziario, fermo restando che il giudice rimane vincolato al rispetto del termine di dieci giorni per la decisione stabilito, a pena di inefficacia della misura cautelare impugnata, dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)