Sez. 2, Sentenza n. 4153 del 24/10/1996 Cc. (dep. 30/10/1996) Rv. 206420 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Mancato rispetto del termine di tre giorni per la comparizione - Rinvio dell'udienza in attesa che il termine maturi - Ammissibilità - Applicabilità dell'art. 184 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Alla mancata osservanza del termine di tre giorni liberi che, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 309 cod. proc. pen., deve intercorrere tra la notifica dell'avviso e la data dell'udienza di riesame, è possibile porre rimedio con il rinvio dell'udienza di trattazione in modo che tra la notifica e quest'ultima possa venire a maturazione il termine predetto, senza che possa farsi luogo, in simile ipotesi, per le esigenze di particolare urgenza che sono alla base della procedura "de qua", all'applicazione del secondo comma dell'art. 185 cod. proc. pen., in virtù del quale la parte comparsa al solo scopo di far rilevare l'irregolarità della notificazione ha diritto ad un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 184, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)