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Sez. 1, Sentenza n. 5759 del 08/11/1979 (Rv. 402390 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI - ACCERTAMENTO - MOMENTO DI RIFERIMENTO - PROPRIETA DI IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE - ELEMENTI RILEVANTI.*
Stato
decisa il 1979-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402390-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI - ACCERTAMENTO - MOMENTO DI RIFERIMENTO - PROPRIETA DI IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE - ELEMENTI RILEVANTI.*

Le 'condizioni economiché dei coniugi, con riferimento alle quali va determinato l'assegno di divorzio (art 5 quarto comma della legge primo dicembre 1970 n 898), sono quelle concrete ed attuali dei coniugi medesimi, sicche, ove tali condizioni debbano essere riscontrate in relazione alla proprieta di beni immobili locati, occorre tener presenti gli effettivi redditi ricavabili da detti beni a titolo di canone di locazione, restando irrilevante ogni considerazione sul loro valore intrinseco, o sull'astratta possibilita di una loro migliore utilizzazione (salva la successiva revisione dell'assegno, ove tale possibilita venga a concretizzarsi).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)