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Sez. 1, Sentenza n. 5530 del 22/10/1981 (Rv. 416246 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - RICONOSCIMENTO E QUANTIFICAZIONE - RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI ALL'ATTO DELLA PRONUNCIA DI SCIOGLIMENTO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - CONDIZIONI ESISTENTI AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA, REGOLAMENTAZIONE PATRIMONIALE IN REGIME DI SEPARAZIONE, E PREVISIONE DI MUTAMENTI FUTURI - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1981-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416246-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - RICONOSCIMENTO E QUANTIFICAZIONE - RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI ALL'ATTO DELLA PRONUNCIA DI SCIOGLIMENTO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - CONDIZIONI ESISTENTI AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA, REGOLAMENTAZIONE PATRIMONIALE IN REGIME DI SEPARAZIONE, E PREVISIONE DI MUTAMENTI FUTURI - ININFLUENZA.*

Al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di divorzio, nella parte in cui tende a riequilibrare la situazione del coniuge deterioratasi a causa dello scioglimento del matrimonio, occorre far riferimento, ancorché in via presuntiva e senza necessità di un'esatta Determinazione dei rispettivi redditi, alle condizioni economiche dei coniugi all'atto di detta pronuncia di scioglimento, a prescindere, pertanto, sia dalle condizioni esistenti al momento della cessazione della convivenza, così come dalla regolamentazione patrimoniale in regime di separazione (la quale può integrare un mero elemento concorrente di valutazione), sia da previsioni di mutamenti futuri, rilevanti solo per una eventuale successiva revisione dell'assegno stesso. (V. 3437/80, mass. N. 407272; (V. 6189/79, mass. N. 402910; (V. 5759/79, mass. N. 402390).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)