Sez. 1, Sentenza n. 1623 del 29/05/1971 (Rv. 352049 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ENUNCIATI O INSERITI IN ALTRI ATTI - ENUNCIAZIONE IN CONCRETO DI UN PATTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ENUNCIATI O INSERITI IN ALTRI ATTI - ENUNCIAZIONE IN CONCRETO DI UN PATTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'apprezzamento dei giudici di merito sulla esistenza in concreto della enunciazione di patto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 62 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923 n 3269) si risolve in una valutazione di fatto sottratta al Sindacato di legittimita, se sorretta da una congrua motivazione esente da vizi logici.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)