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Sez. 1, Sentenza n. 1809 del 19/06/1974 (Rv. 370005 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN ALTRI ATTI - CONVENZIONI VERBALI ENUNCIATE IN ATTO PRESENTATO PER LA REGISTRAZIONE - TASSABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370005-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN ALTRI ATTI - CONVENZIONI VERBALI ENUNCIATE IN ATTO PRESENTATO PER LA REGISTRAZIONE - TASSABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Per la tassabilita, a norma dell'art 62 della legge organica di registro (RD 30 dicembre 1923 n 3269), della convenzione verbale enunciata in atto presentato alla registrazione e necessaria non soltanto la prova della sussistenza della convenzione verbale enunciata, ma anche la possibilita di identificare la detta convenzione in tutti i suoi elementi essenziali, in modo che l'atto enunciante sia idoneo a fungere anche da titolo della sua esistenza ed efficacia. L'apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza in concreto, ai fini della tassabilita di cui al citato art 62, degli estremi dell'enunciazione, si risolve in una valutazione di fatto sottratta al Sindacato di legittimita, se sorretta da congrua motivazione, esente da vizi logici e giuridici. (Conf 406'73, mass n 362368; 1016'72, mass nn 357351 e 357352; (Conf 1623'71, mass n 352049).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)