Sez. T, Ordinanza n. 606 del 11/01/2026 (Rv. 677711-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Fatture per operazioni inesistenti - Proventi derivanti da attività illecite - Corrispettivo illecito tassabile - Effettiva percezione della somma - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, la tassabilità dei proventi illeciti connessi all'emissione di fatture per operazioni inesistenti non può essere esclusa per il solo fatto che la fattura sia rimasta impagata, poiché l'imposizione ha ad oggetto il rapporto illecito remunerativo e il relativo corrispettivo quale pretium sceleris (anche parametrabile all'IVA esposta e detratta), in coerenza con il principio di capacità contributiva che esclude una responsabilità fiscale oggettiva e impone di riferire l'imposta al reddito effettivo (e non ai ricavi fittizi), senza che il giudice tributario possa sostituire d'ufficio una diversa ricostruzione induttiva dell'utile a fronte di un accertamento analitico impugnato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso il maggior reddito per mancato incasso, a fronte di un recupero di proventi illeciti da fatture inesistenti parametrato all'IVA detratta dal committente).
Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)