Sez. 5, Sentenza n. 27568 del 20/11/2008 (Rv. 605997 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | False fatturazioni - Accertamento analitico - Impugnazione - Accertamento del reddito in via induttiva da parte del giudice - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora una società di capitali abbia apparentemente il solo scopo di creare false fatturazioni attive e passive per simulare un volume d'affari, in realtà inesistente, oggetto dell'imposizione diretta non sono i ricavi, pacificamente non esistenti, risultanti della contabilità riconosciuta fittizia, ma il reddito sinteticamente determinato, sulla base dei dati comunque venuti in possesso dell'ufficio e con l'uso di presunzioni, anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non contemplando le norme sull'imposizione diretta, ispirate all'art. 53 Cost., ipotesi di responsabilità fiscale "oggettiva" sganciata dalla esistenza di un reddito effettivo, e non essendo consentito al giudice tributario, investito del ricorso contro l'accertamento analitico, di procedere di sua iniziativa alla determinazione induttiva dell'utile di gestione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST., Legge 29/09/1973 num. 600 art. 40, Legge 22/12/1986 num. 917 art. 6, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)