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Sez. 2, Sentenza n. 306 del 30/01/1973 (Rv. 362198 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - CONTROVERSIE RELATIVE ALLE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - TRIBUTO GRAVANTE SUL FONDO DELL'ATTORE O DEL CONVENUTO - RILEVANZA RISPETTIVA.*
Stato
decisa il 1973-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362198-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - CONTROVERSIE RELATIVE ALLE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - TRIBUTO GRAVANTE SUL FONDO DELL'ATTORE O DEL CONVENUTO - RILEVANZA RISPETTIVA.*

Ai fini della Determinazione del valore delle cause aventi ad oggetto l'accertamento e l'imposizione del rispetto dei limiti legali della proprieta deve tenersi conto, in applicazione analogica dell'art 15 cod proc civ, del tributo gravante sul fondo del convenuto, che, come soggetto alla limitazione legale, di cui si pretende l'osservanza, assume figura simile a quella del fondo servente. Tuttavia, qualora il convenuto eccepisca l'esistenza di un proprio diritto a non osservare la suddetta limitazione, il valore della causa va determinato in base al tributo gravante sul fondo dell'attore il quale funge da fondo servente rispetto a tale diritto, giacche per effetto della difesa del convenuto la pretesa originaria dell'attore risulta modificata e l'accertamento da compiersi verte sull'esistenza del diritto del convenuto a conservare, a titolo di servitu, le opere denunciate come violatrici della limitazione legale. (Conf 1133/71, mass n 351228).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)