Sez. 2, Sentenza n. 1133 del 20/04/1971 (Rv. 351228 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - CAUSE AVENTI PER OGGETTO L'OSSERVANZA DELLE LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA - RIFERIMENTO AL TRIBUTO GRAVANTE SUL FONDO DEL CONVENUTO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO CONCERNENTE L'ESISTENZA DI UN PROPRIO DIRITTO ALLA NON OSSERVANZA DELLA LIMITAZIONE LEGALE DEDOTTA - RIFERIMENTO AL TRIBUTO GRAVANTE SUL FONDO DELL'ATTORE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - CAUSE AVENTI PER OGGETTO L'OSSERVANZA DELLE LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA - RIFERIMENTO AL TRIBUTO GRAVANTE SUL FONDO DEL CONVENUTO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO CONCERNENTE L'ESISTENZA DI UN PROPRIO DIRITTO ALLA NON OSSERVANZA DELLA LIMITAZIONE LEGALE DEDOTTA - RIFERIMENTO AL TRIBUTO GRAVANTE SUL FONDO DELL'ATTORE.*
Ai fini della Determinazione del valore delle cause aventi ad oggetto l'accertamento e l'imposizione del rispetto dei limiti legali della proprieta, deve tenersi conto, in applicazione analogica dell'art 15 cod proc civ, del tributo gravante sul fondo del convenuto, che, come soggetto alla limitazione legale di cui si pretende l'osservanza, assume figura simile a quella del fondo servente. Tuttavia, qualora il convenuto eccepisca l'esistenza di un proprio diritto a non osservare la suddetta limitazione, il valore della causa va determinato in base al tributo gravante sul fondo dell'attore, il quale funge da fondo servente rispetto a tale diritto, giacche per effetto della difesa del convenuto la pretesa originaria dell'attore risulta modificata e l'accertamento da compiersi verte sull'esistenza del diritto del convenuto a conservare, a titolo di servitu, le opere denunziate come violatrici della limitazione legale. (Conf 941'68, mass n 332300' 1987'65' 262'65' contra 2967'67, mass n 330654' 2550'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)