Sez. 3, Sentenza n. 20960 del 27/09/2006 (Rv. 592553 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE | Contatto diretto con il pubblico dei consumatori - Natura - Limiti e condizioni.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE
In tema di locazioni di immobili, con riferimento alla corresponsione della indennità per la perdita dell'avviamento, di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n.392, che, ai sensi del successivo articolo 35 della medesima legge, non spetta al conduttore la cui attività, esercitata nell'immobile oggetto del cessato rapporto, non comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, l'espressione "contatto diretto col pubblico dei consumatori" deve intendersi come svolgimento di una attività che contempli la frequentazione dei locali da parte della generalità dei destinatari finali del prodotto, escludendo da tale ipotesi quei locali adibiti ad esposizione in cui il pubblico non possa accedere o vi acceda solo se accompagnato, dopo essere entrato in altro modo in contatto con l'organizzazione commerciale del conduttore.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)