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Sez. 4, Sentenza n. 1013 del 10/11/1995 Ud. (dep. 30/01/1996) Rv. 204034 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Azione civile | Liquidazione delle spese in favore della costituita parte civile - Omessa indicazione delle voci per le quali si è proceduto alla liquidazione - Obbligo del giudice - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204034-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Azione civile

Il giudice che emette la sentenza di applicazione della pena, liquidando le spese in favore della costituita parte civile, deve indicare le voci per le quali ha proceduto a tale liquidazione, e ciò al fine di consentire il controllo sulla eventuale onerosità. (Nella fattispecie, il difensore dell'imputato si era doluto con il ricorso per cassazione perché il pretore si era limitato a liquidare la somma di lire due milioni, di cui L. 1.925.000 per onorari di avvocato, nonostante l'attività svolta dal difensore di parte civile fosse consistita nella redazione e nel deposito dell'atto di costituzione e della nota spese).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)