Sez. 5, Sentenza n. 2665 del 30/04/1998 Cc. (dep. 30/07/1998) Rv. 211628 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Liquidazione - Obbligo del giudice di specificare le singoli voci - Fattispecie: patteggiamento.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE
Il giudice nel liquidare le spese della parte civile deve indicare le singole voci della liquidazione, in quanto una determinazione globale delle spese, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, non permette all'imputato di controllare l'eventuale onerosità della statuizione e non consente ad entrambe le parti di verificare e sindacare il rispetto, "in bonam " e "in malam partem ", dei minimi e massimi tariffari. (Fattispecie di annullamento con rinvio di una sentenza di patteggiamento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)