Sez. 4, Sentenza n. 38671 del 28/09/2009 Ud. (dep. 05/10/2009) Rv. 244886 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO | Attraversamento di incrocio - Modalità - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO
In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio senza diritto di precedenza può invocare, come esimente di responsabilità per il sinistro causato, la precedenza cronologica, cosiddetta "di fatto", a condizione che sussistessero le condizioni per effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la responsabilità del guidatore gravato dall'obbligo di precedenza poichè aveva continuato ad impegnare l'incrocio anche dopo che l'altro mezzo era entrato nel suo campo visivo).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 145, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)