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Sez. 4, Sentenza n. 33385 del 08/07/2008 Ud. (dep. 12/08/2008) Rv. 240900 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO | Attraversamento di crocevia - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240900-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO

In tema di circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)