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Sez. 5, Sentenza n. 13935 del 07/10/1986 Ud. (dep. 09/12/1986) Rv. 174560 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - CONDANNA A PENA DETENTIVA CONGIUNTA A PENA PECUNIARIA - GIUDICE D'APPELLO - APPLICAZIONE DI ATTENUANTE RITENUTA PREVALENTE SULLA AGGRAVANTE CONTESTATA - APPLICAZIONE DI SOLA PENA PECUNIARIA IN MISURA SUPERIORE A QUELLA IRROGATA DAL PRIMO GIUDICE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174560-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - CONDANNA A PENA DETENTIVA CONGIUNTA A PENA PECUNIARIA - GIUDICE D'APPELLO - APPLICAZIONE DI ATTENUANTE RITENUTA PREVALENTE SULLA AGGRAVANTE CONTESTATA - APPLICAZIONE DI SOLA PENA PECUNIARIA IN MISURA SUPERIORE A QUELLA IRROGATA DAL PRIMO GIUDICE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS - ESCLUSIONE.*

Non risulta violato il divieto di reformatio in peius qualora, in relazione ad un reato di emissione di assegno a vuoto, il giudice di secondo grado, con l'applicazione di attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante (del "caso più grave"), abbia inflitto la sola pena pecuniaria in misura superiore a quella irrogata dal primo giudice congiuntamente alla pena detentiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)