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Sez. 2, Sentenza n. 7745 del 01/04/1987 Ud. (dep. 27/06/1987) Rv. 176753 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - OBBLIGO DI RISPETTARE I CRITERI ARITMETICI SEGUITI DAI PRIMI GIUDICI - ESCLUSIONE - RIDUZIONE DELLA PENA DETENTIVA E AUMENTO DI QUELLA PECUNIARIA IRROGATA CONGIUNTAMENTE IN MODO CHE RAGGUAGLIATA AI SENSI DELL'ART. 135 COD. PEN. NON DIA LUOGO CUMULATIVAMENTE A UN AUMENTO SANZIONATORIO - POSSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176753-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - OBBLIGO DI RISPETTARE I CRITERI ARITMETICI SEGUITI DAI PRIMI GIUDICI - ESCLUSIONE - RIDUZIONE DELLA PENA DETENTIVA E AUMENTO DI QUELLA PECUNIARIA IRROGATA CONGIUNTAMENTE IN MODO CHE RAGGUAGLIATA AI SENSI DELL'ART. 135 COD. PEN. NON DIA LUOGO CUMULATIVAMENTE A UN AUMENTO SANZIONATORIO - POSSIBILITÀ.*

I giudici dell'appello non sono vincolati ai criteri aritmetici seguiti dai primi giudici nella Determinazione della pena, ma hanno solo l'Obbligo, sancito dall'art. 515, comma terzo, del cod. proc. pen., di non infliggere all'imputato, quando esso solo sia appellante, una pena più grave per specie e quantità. Tale norma impone che in caso di irrogazione di pena unica non se ne possa infliggere una più grave per quantità, ma non vieta che, se sia stata inflitta una pena detentiva congiunta ad altra pecuniaria, venga mutata la specie della pena detentiva in quella pecuniaria con riduzione della prima e aumento della seconda purché, quest'ultima ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen., non dia luogo cumulativamente a un aumento sanzionatorio. (V mass n 106877; (V mass n 124360; (V mass n 139635; (V mass n 174560).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)