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Sez. 5, Sentenza n. 7961 del 29/04/1998 Ud. (dep. 07/07/1998) Rv. 211538 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Elemento psicologico - Dolo generico - Sufficienza - Ragione.
Stato
decisa il 1998-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211538-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Il dolo generico è sufficiente a configurare l'elemento psicologico del delitto di bancarotta, e non è richiesto il fine specifico di recare pregiudizio ai creditori, ma soltanto la consapevolezza della sottrazione dei beni a garanzia dalla massa, normalmente implicita nella condotta distrattiva, in quanto conseguenza tipica di essa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)