Sez. 5, Sentenza n. 7961 del 29/04/1998 Ud. (dep. 07/07/1998) Rv. 211538 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Elemento psicologico - Dolo generico - Sufficienza - Ragione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Il dolo generico è sufficiente a configurare l'elemento psicologico del delitto di bancarotta, e non è richiesto il fine specifico di recare pregiudizio ai creditori, ma soltanto la consapevolezza della sottrazione dei beni a garanzia dalla massa, normalmente implicita nella condotta distrattiva, in quanto conseguenza tipica di essa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)