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Sez. 5, Sentenza n. 10941 del 23/10/1996 Ud. (dep. 20/12/1996) Rv. 206542 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Dolo - Generico - Dolo eventuale - Sufficienza - Concorso nella bancarotta di un collaboratore dell'imprenditore - Consapevolezza del proprio contributo causale alla distrazione di somme in danno dell'interesse dei creditori all'integrità del patrimonio - Sufficienza - Consapevolezza della determinazione, attraverso le distrazioni, dello stato di insolvenza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206542-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Il dolo nel reato di bancarotta fraudolenta è generico e pertanto può essere anche eventuale. Poiché l'evento del reato consiste nella lesione dell'interesse dei creditori all'integrità del patrimonio e non nella dichiarazione di fallimento, nel caso in cui un collaboratore dell'imprenditore contribuisca alla determinazione di condotte di distrazione, è sufficiente che egli sia consapevole del contributo causale apportato alla diminuzione patrimoniale e non è necessario che sia consapevole che tale distrazione produca insolvenza e perciò pericolo immediato di fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)