Sez. 1, Ordinanza n. 1489 del 28/11/1972 Cc. (dep. 20/12/1972) Rv. 122754 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - ESECUZIONE AD OPERA DI UFFICIALE O AGENTE DI PS - LEGITTIMITA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - ESECUZIONE AD OPERA DI UFFICIALE O AGENTE DI PS - LEGITTIMITA.*
Per quel che riguarda le notificazioni da compiere nel processo per le misure di prevenzione non si deve far riferimento all'art 166, ma all'art 645 cod proc pen e quindi esse possono ben essere eseguite con il ministero di un ufficiale o di un agente di pubblica sicurezza. Infatti, l'art 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n 1423, richiama espressamente le Disposizioni degli artt 636 e 637 cod proc pen, le quali sono integrate dal menzionato art 645 per cio che attiene alle comunicazioni all'interessato. Pertanto, la normativa dell'art 4 della legge, e delle Disposizioni da esso richiamate, deve prevalere come lex specialis su quella degli artt 166 e segg cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 166, Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)